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Document 32009R0148

    Regolamento (CE) n. 148/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca

    GU L 50 del 21/02/2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/148/oj

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 148/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2009

    recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l’atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l’articolo 175,

    visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), in particolare l’articolo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 21, paragrafi 3 e 4,

    visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4), in particolare l’articolo 25, l’articolo 27, paragrafo 6, e l’articolo 37,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non esercitano più alcun effetto reale.

    (2)

    I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

    regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d’applicazione relative alla concessione di un’indennità compensativa per le sardine atlantiche (5). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

    regolamento (CEE) n. 254/86 della Commissione, del 4 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna (6). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava un periodo transitorio la cui durata è terminata,

    regolamento (CEE) n. 3599/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, relativo all’indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca della sogliola praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro (7). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1989,

    regolamento (CEE) n. 3863/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile in talune regioni costiere del Regno Unito (8). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

    regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione, del 22 aprile 1994, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie (9). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

    regolamento (CE) n. 1419/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per il calamaro Loligo patagonica (10). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

    regolamento (CE) n. 2378/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/1999 relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 1998 (11). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1998,

    regolamento (CE) n. 1103/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o luglio al 30 settembre 1999 (12). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1999,

    regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione, del 31 luglio 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna (13). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto si applicava alle assegnazioni di contingenti per il 2000,

    regolamento (CE) n. 585/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2000 (14). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 2000,

    regolamento (CE) n. 2496/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2001 (15). Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 2001.

    (3)

    A fini di certezza e chiarezza del diritto occorre abrogare i regolamenti elencati nel considerando 2.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Regolamenti da abrogare

    I regolamenti (CEE) n. 3459/85, (CEE) n. 254/86, (CEE) n. 3599/90, (CEE) n. 3863/91, (CE) n. 897/94, (CE) n. 1419/96, (CE) n. 2378/1999, (CE) n. 1103/2000, (CE) n. 1702/2000, (CE) n. 585/2001 e (CE) n. 2496/2001 sono abrogati.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.

    (2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (3)  GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

    (4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (5)  GU L 332 del 10.12.1985, pag. 16.

    (6)  GU L 31 del 6.2.1986, pag. 13.

    (7)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 50.

    (8)  GU L 363 del 31.12.1991, pag. 1.

    (9)  GU L 104 del 23.4.1994, pag. 18.

    (10)  GU L 182 del 23.7.1996, pag. 11.

    (11)  GU L 287 del 10.11.1999, pag. 12.

    (12)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 18.

    (13)  GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 21.

    (14)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 8.

    (15)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 25.


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