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Document 32004R2044

Regolamento (CE) n. 2044/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane

GU L 354 del 30/11/2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2044/oj

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2044/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità, determina le modalità per il calcolo del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 sulla scorta dei titoli di importazione utilizzati da detti operatori nel corso di un anno di riferimento.

(2)

Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento così determinati per il 2004 ammonta a 2 197 147,342 tonnellate per tutti gli operatori tradizionali A/B e a 630 713,105 tonnellate per tutti gli operatori tradizionali C.

(3)

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, il regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003 (3), non ha fissato, a titolo provvisorio, i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C, per consentire l’adozione di opportune misure, ritenute giustificate per far fronte a particolari situazioni di grave disagio, e per tenere conto dei procedimenti giudiziari in corso.

(4)

In definitiva, per il 2004, risultano disponibili per i contingenti tariffari A/B e C rispettivamente un quantitativo di 5 731,658 tonnellate e un quantitativo di 5 642,248. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno fissare un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale in ciascuna delle due categorie di operatori A/B e C e abrogare il regolamento (CE) n. 2036/2003.

(5)

Occorre prevedere il rilascio di titoli di importazione a concorrenza dei quantitativi disponibili.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente per consentire che i titoli di importazione siano rilasciati quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2004 è fissato come segue:

per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00261;

per ogni operatore non tradizionale C: 1,00894.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 3 dicembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in applicazione del presente articolo.

Articolo 2

Gli operatori possono presentare domande di titoli il 7 e 8 dicembre 2004.

Per essere ammissibili le domande di titolo di importazione presentate da un operatore tradizionale non possono riguardare un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento, notificato in applicazione dell’articolo 1, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli di importazione rilasciatigli per il 2004.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli di importazione senza indugio.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2036/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(3)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 7.


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