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Document 32003R1916
Commission Regulation (EC) No 1916/2003 of 30 October 2003 amending Regulation (EC) No 1555/96 as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Regolamento (CE) n. 1916/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
Regolamento (CE) n. 1916/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
GU L 283 del 31/10/2003, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. impl. da 32003R2333
Regolamento (CE) n. 1916/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0034 - 0035
Regolamento (CE) n. 1916/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/2003(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(6). (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64. (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. (4) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 43. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16. (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. >SPAZIO PER TABELLA>"