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Document 32002D1009

    2002/1009/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5359]

    GU L 351 del 28/12/2002, p. 112–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1009/oj

    32002D1009

    2002/1009/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5359]

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0112 - 0115


    Decisione della Commissione

    del 27 dicembre 2002

    recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo

    [notificata con il numero C(2002) 5359]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/1009/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) In relazione alla peste suina classica in talune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo, la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: decisione 1999/335/CE, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato(3); decisione 2002/161/CE, del 22 febbraio 2002, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/791/CE(5); decisione 2002/181/CE, del 28 febbraio 2002, che approva il piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici presenti in alcune aree del suo territorio(6); decisione 2002/626/CE, del 25 luglio 2002, che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle(7); e decisione 2002/383/CE, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE(8), modificata da ultimo dalla decisione 2002/839/CE(9).

    (2) La presenza della peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici è stata recentemente confermata in Belgio in prossimità della frontiera con la Germania.

    (3) Il Belgio ha adottato misure di lotta contro la peste suina classica nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(10).

    (4) Gli sviluppi della situazione epidemiologica rendono opportuna l'applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/383/CE nelle zone interessate del Belgio.

    (5) A fini di chiarezza occorre abrogare la decisione 2002/383/CE e adottare una nuova decisione.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica fatti salvi i piani presentati dagli Stati membri e approvati con le decisioni 1999/335/CE, 2002/161/CE, 2002/181/CE e 2002/626/CE della Commissione.

    Articolo 2

    1. Il Belgio, la Francia, il Lussemburgo e la Germania (in appresso denominati "gli Stati membri interessati") provvedono affinché non vengano spediti suini, a meno che:

    a) provengano da una zona non compresa tra quelle indicate nell'allegato, e

    b) provengano da un'azienda in cui, nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione, non sia stato introdotto alcun suino vivo proveniente dalle zone indicate nell'allegato.

    2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il transito di suini attraverso le zone di cui all'allegato avvenga unicamente sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio(11), situato al di fuori delle zone indicate nell'allegato.

    2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone indicate nell'allegato.

    Articolo 4

    1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(12) che scorta le spedizioni di suini provenienti dagli Stati membri interessati deve essere completato come segue:"Animali conformi alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112)."

    2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta le spedizioni di sperma suino proveniente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo deve essere completato come segue:"Sperma conforme alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112)."

    3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CEE della Commissione(13) che scorta le spedizioni di ovuli ed embrioni di suini provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo deve essere completato come segue:"Ovuli/embrioni(14) conformi alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112)."

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato.

    2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta disinfezione.

    Articolo 6

    1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato verso altre aziende o macelli situati nelle zone di un altro Stato membro elencate nell'allegato, a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui:

    a) non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in causa;

    b) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico per la peste suina classica, conformemente alla procedura di controllo prevista al capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3, dell'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione(15) e

    c) nei sette giorni immediatamente precedenti la loro spedizione siano stati effettuati, con esito negativo, test sierologici per la peste suina classica su campioni prelevati dal gruppo di suini da trasportare. Il numero minimo di suini da esaminare deve essere sufficiente per rilevare un tasso di sieroprevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 % nel gruppo di suini considerati.

    Tuttavia il disposto di cui alla lettera c) non si applica ai suini che devono essere trasferiti direttamente ad un macello ai fini della loro immediata macellazione.

    2. All'atto della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati verificano che sul certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, figurino anche i dati relativi alle date dell'esame clinico, del campionamento e del test, al numero di campioni esaminati, al tipo di test utilizzato e ai risultati.

    Articolo 7

    Gli Stati membri interessati possono autorizzare il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato e spediti verso altre zone nello stesso Stato membro solamente a partire da aziende in cui siano stati effettuati, con esito negativo, l'esame clinico e i test sierologici per la peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c).

    Articolo 8

    Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i risultati della sierosorveglianza della peste suina classica praticata nelle zone indicate nell'allegato.

    Articolo 9

    La decisione 2002/383/CE è abrogata.

    Articolo 10

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 11

    La presente decisione sarà riesaminata prima del 20 aprile 2003.

    Articolo 12

    La presente decisione si applica sino al 30 aprile 2003.

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

    (3) GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

    (4) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43.

    (5) GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 40.

    (6) GU L 61 del 2.3.2002, pag. 54.

    (7) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.

    (8) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 22.

    (9) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 39.

    (10) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

    (11) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

    (12) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (13) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

    (14) Cancellare il termine non pertinente.

    (15) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

    ALLEGATO

    Zone degli Stati membri interessati di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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