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Document 32002D0209

2002/209/CE: Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2002, che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 985]

GU L 68 del , pp. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/209/oj

32002D0209

2002/209/CE: Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2002, che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 985]

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 12/03/2002 pag. 0040 - 0045


Decisione della Commissione

dell'11 marzo 2002

che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 985]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi tre mesi le autorità veterinarie della Spagna hanno dichiarato la presenza di focolai di peste suina classica nella comarca di Osona, provincia di Barcellona, in Catalogna.

(2) A norma degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai in Spagna.

(3) La Commissione ha adottato nei confronti dei focolai suddetti: i) la decisione 2001/925/CE(2), modificata da ultimo dalla decisione 2002/162/CE(3), recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/162/CE, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE e iii) la decisione 2002/41/CE(5), modificata da ultimo dalla decisione 2002/162/CE, che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica.

(4) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio(6), relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(7).

(5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE, la Spagna ha chiesto che venga adottata una deroga per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita nella comarca di Osona e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

(6) Vista la richiesta della Spagna e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, è opportuno aggiornare le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e introdurre le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE. Per motivi di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2001/41/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione salute e benessere degli animali),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e), della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite anteriormente al 5 marzo 2002 nella comarca di Osona a norma degli articoli 9 e 11 della direttiva 2001/89/CE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di una zona di sorveglianza:

- in cui non sono stati rilevati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti e sono trascorsi almeno 21 giorni dal compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette,

- istituita intorno ad una zona di protezione in cui sono stati effettuati, con esito negativo, esami clinici per l'individuazione della peste suina classica in tutte le aziende suinicole dopo la comparsa della peste suina classica;

b) siano originari di un'azienda:

- sottoposta alle misure di protezione istituite a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE,

- che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta,

- che dopo l'istituzione della zona di sorveglianza è stata sottoposta a ispezioni veterinarie periodiche riguardanti tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico. Il programma è attuato secondo quanto disposto nell'allegato I;

d) siano stati macellati entro 12 ore dall'arrivo al macello.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per la zona di sorveglianza istituita attorno ai focolai confermati il 22 febbraio 2002 nel comune di Tona il periodo di attesa per rilevare l'assenza di nuovi focolai e il periodo previsto dal compimento delle operazioni di pulitura e disinfezione sono fissati a 30 giorni.

Articolo 2

La Spagna provvede affinché per le carni suine di cui all'articolo 1 sia rilasciato un certificato conforme al modello figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La Spagna provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini in causa.

Articolo 5

La Spagna trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, prima che siano macellati; e

b) dopo la macellazione dei suini in causa, un rapporto settimanale contenente informazioni in merito:

- al numero di suini macellati nei macelli designati,

- al sistema di identificazione e ai controlli degli spostamenti applicati ai suini da macello,

- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

Articolo 6

Qualora non possano essere applicate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, la Spagna può autorizzare il trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina classica istituite nella comarca di Osona, ai fini del trasporto al macello in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE, purché oltre alle misure stabilite all'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i suini sono trasferiti unicamente a partire da aziende che:

- non contengono suini sospettati di essere infetti dal virus della peste suina classica, o

- non sono state riconosciute come aziende che hanno avuto contatti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE;

b) i suini sono trasportati verso uno dei macelli di cui alla decisione 2002/33/CE; le carni fresche da essi ottenute sono trasformate o contrassegnate e trattate in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2001/89/CE;

c) prima di autorizzare il trasporto dei suini, un veterinario ufficiale esegue nelle 24 ore precedenti l'esame clinico previsto, conformemente alla procedura fissata nella parte I dell'allegato III;

d) al momento della macellazione sono prelevati campioni per gli esami sierologici o virologici, conformemente alla procedura fissata nella parte II dell'allegato III.

Articolo 7

La Spagna provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 6 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini in causa.

Articolo 8

La decisione 2002/41/CE è abrogata.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2002.

Articolo 10

Il Regno di Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 365 dell'1.12.2001, pag. 5.

(2) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

(3) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 45.

(4) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 13.

(5) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 47.

(6) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(7) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, lettera c), comprende le operazioni di seguito indicate:

1) Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria competente cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata da un veterinario ufficiale con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'atto dell'esame, si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 2001/89/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2) Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3) Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4) Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

PARTE I

PROCEDURA PER L'ESAME CLINICO DEI SUINI

L'esame clinico dev'essere effettuato secondo la seguente procedura:

a) verifica dei registri, se disponibili, relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;

b) ispezione di tutti i locali dell'azienda;

c) esame clinico di tutti i locali in cui sono detenuti i suini da trasferire;

d) rilevamento della temperatura corporea; il numero minimo di capi da esaminare deve poter rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 20 % con un'affidabilità del 95 % nel locale in cui sono detenuti i suini da trasferire; tuttavia, se si tratta di scrofe o verri da riproduzione, il numero minimo di capi da esaminare deve poter rivelare attraverso la febbre un tasso di prevalenza della malattia del 5 % con un'affidabilità del 95 % nel locale in cui sono detenuti i suini da trasferire. Il controllo della temperatura riguarda soprattutto i seguenti suini o gruppi di suini:

- suini malati o anoressici,

- suini recentemente guariti da una malattia,

- suini introdotti di recente nell'azienda o per i quali è accertato che sono stati in contatto con una fonte potenziale di virus della pesta suina classica,

- suini già sottoposti a campionamento e ad esame sierologico per l'individuazione della peste suina classica, qualora i risultati di tali esami non permettano di escludere la presenza della malattia.

PARTE II

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO E L'ESAME DEI SUINI AL MACELLO

Si prelevano campioni di sangue per gli esami sierologici o campioni di sangue o di tonsille per gli esami virologici sui suini provenienti da ciascun locale dell'azienda da cui sono trasferiti.

Il numero minimo di campioni da prelevare in ciascun locale dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza o di prevalenza del virus del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Il tipo di campioni da prelevare e l'esame da effettuare devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove e della situazione epidemiologica.

Se al momento della macellazione o dell'abbattimento dei suini vengono rilevati segni clinici o lesioni post mortem per cui si sospetti la presenza della peste suina classica, l'autorità competente provvede affinché siano eseguiti immediatamente nuovi prelievi e prove virologiche.

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