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Document 32000R0538

Regolamento (CE) n. 538/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96

GU L 65 del 14/03/2000, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/538/oj

32000R0538

Regolamento (CE) n. 538/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 14/03/2000 pag. 0011 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 538/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi originari della Lettonia e destinati alla trasformazione, previsto dal suddetto protocollo che entra in vigore il 1o marzo 2000(2). Tale regime è identico al regime applicabile a taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, le cui modalità di applicazione sono definite dal regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2371/1999(4). Per motivi di semplificazione, appare opportuno inserire le modalità di applicazione dei succitati regimi d'importazione in uno stesso regolamento e modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 1599/97, estendendone l'applicazione ai prodotti originari della Lettonia.

(2) Tale regime d'importazione sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio(5). Di conseguenza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione(6) recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Lettonia e che fissa i prezzi minimi all'importazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/1999.

(3) Le comunicazioni, a cura degli Stati membri, dei dati relativi alle importazioni dalla Lettonia, previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1599/97, sostituiscono le comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96(8). È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1226/92.

(4) Poiché i protocolli di adeguamento entrano in vigore il 1o marzo 2000, è opportuno che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania".

2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso.

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(2) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 29.

(3) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.

(4) GU L 286 del 9.11.1999, pag. 8.

(5) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

(6) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.

(7) GU L 128 del 14.5.1992, pag. 18.

(8) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 28.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Prezzi minimi all'importazione

>SPAZIO PER TABELLA>"

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