Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1371

    Regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

    GU L 133 del 17/06/1995, p. 16–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2004; abrogato da 32004R0596

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1371/oj

    31995R1371

    Regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

    Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 pag. 0016 - 0025


    REGOLAMENTO (CE) N. 1371/95 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94, del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso delle uova da cova; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4);

    considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro dello stesso regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

    considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

    considerando che è opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione; che tuttavia questi titoli beneficiano della restituzione soltanto in conformità delle misure eventualmente adottate dalla Commissione per il periodo di cui trattasi;

    considerando che, per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

    considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che, per evitare l'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round, è opportuno consentire la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'esportazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo a decorrere da tale data;

    considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round; che non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3501/93 (2), e il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 (4), sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (5), con effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1° luglio 1995, ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.

    Articolo 2

    1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato per le uova in guscio del codice NC 0407 00 30 e sino alla fine del sesto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato per i prodotti di uova del codice NC 0408.

    2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

    3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

    4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

    - Reglamento (CE) n° 1371/95,

    - Forordning (EF) nr. 1371/95,

    - Verordnung (EG) Nr. 1371/95,

    - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1371/95,

    - Regulation (EC) No 1371/95,

    - Règlement (CE) n° 1371/95,

    - Regolamento (CE) n. 1371/95,

    - Verordening (EG) nr. 1371/95,

    - Regulamento (CE) nº 1371/95,

    - Asetus (EY) N :o 1371/95,

    - Foerordning (EG) nr 1371/95.

    Articolo 3

    1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al venerdì di ogni settimana.

    2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

    3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

    4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

    - fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

    - respinge le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

    - sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

    Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti.

    5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

    6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

    - o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

    - o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del mercoledì successivo il deposito del titolo d'esportazione.

    Articolo 4

    1. Se la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1 verte su un quantitativo pari o inferiore a 25 t e sempreché l'operatore ne faccia contemporaneamente richiesta, l'autorità competente rilascia immediatamente il titolo richiesto iscrivendo, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

    - Certificado de exportación sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1371/95,

    - Eksportlicens udstedt med forbehold af saerforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1371/95,

    - Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Massnahmen gemaess Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1371/95,

    - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ aaêaessaeaaôáé ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôùí aaéaeéêþí ìÝôñùí óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1371/95,

    - Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1371/95,

    - Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1371/95,

    - Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1371/95,

    - Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1371/95,

    - Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o nº 4 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1371/95,

    - Vientitodistus myoennetty, jollei asetuksen (EY) N :o 1371/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityisistaa toimenpiteistae muuta johdu,

    - Exportlicens utfaerdad med foerbehaall foer saerskilda aatgaerder med stoed av artikel 3.4 i foerordning (EG) nr 1371/95.

    2. A partire dal mercoledì successivo alla settimana durante la quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta dell'operatore interessato, modifica il titolo rilasciato in base alle misure specifiche adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 per la settimana di cui trattasi. A tale scopo essa depenna la dicitura di cui al paragrafo 1 e iscrive, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

    a) se non sono state prese misure specifiche o se è stata fissata una percentuale unica di assegnazione:

    - Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18,

    - Eksportlicens med forudfastsaettelse af eksportrestitution for en maengde paa [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anfoerte produkter,

    - Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von [ . . . ] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse,

    - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ ðaañéëáìâUEíaaé ôïí ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ìssá ðïóueôçôá [ . . . ] ôueíùí ðñïúueíôùí ðïõ aaìoeássíïíôáé óôá ôaaôñáãùíssaeéá 17 êáé 18,

    - Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [ . . . ] tonnes of the products shown in sections 17 and 18,

    - Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18,

    - Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18,

    - Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor [ . . . ] ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18,

    - Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18,

    - Vientitodistus, johon sisaeltyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita,

    - Exportlicens med foerutfaststaellelse av exportbidrag foer en kvantitet av ( . . . ) ton av de produkter som naemns i faelt 17 och 18 ;

    b) se le domande di titoli sono state respinte:

    - Certificado de exportación sin derecho a restitución,

    - Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution,

    - Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung,

    - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò aeéêássùìá ãéá ïðïéáaeÞðïôaa aaðéóôñïoeÞ,

    - Export licence without entitlement to any refund,

    - Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution,

    - Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione,

    - Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft,

    - Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição,

    - Vientitodistus ei oikeuta tukeen,

    - Exportlicens som inte ger raett till exportbidrag.

    3. Le esportazioni effettuate con un titolo rilasciato a norma del presente articolo beneficiano di restituzioni soltanto in conformità alla dicitura iscritta ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

    Articolo 5

    I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

    Articolo 6

    Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

    Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

    - Restitución válida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado),

    - Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den maengde, licensen vedroerer),

    - Erstattung gueltig fuer [ . . . ] Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde),

    - AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá [ . . . ] ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé Ýêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue),

    - Refund valid for [ . . . ] tonnes (quantity for which the licence is issued),

    - Restitution valable pour [ . . . ] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

    - Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato),

    - Restitutie geldig voor [ . . . ] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

    - Restituição válida para [ . . . ] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado),

    - Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty),

    - Ger raett till exportbidrag foer ( . . . ) ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats).

    Articolo 7

    1. Ogni lunedì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione:

    a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1;

    b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione;

    c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate.

    2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

    - il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

    - la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

    - il tasso della restituzione applicabile;

    - l'importo totale in ecu della restituzione prefissata per categoria.

    3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzatizati.

    4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

    Articolo 8

    Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1° luglio 1995 possono essere presentate dal 21 giugno 1995.

    Articolo 9

    1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

    2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi un giorno lavorativo dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura « a posteriori » e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data di espletamento delle stesse.

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione.

    3. Ogni lunedì, prima delle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero dei titoli di esportazioni a posteriori richiesti nella settimana precedente o l'assenza di tali domande. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato III e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    4. I titoli d'esportazione « a posteriori » sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

    Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

    5. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

    Articolo 10

    Il regolamento (CEE) n. 3652/81 resta applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma del regolamento stesso.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 a decorrere dal 21 giugno 1995.

    Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/D/3 - Settore delle uova Domanda di titoli d'esportazione - Uova Speditore:

    Data:

    Periodo: dal mercoledì . . . al venerdì . . .

    Stato membro:

    Persona da contattare:

    Telefono:

    Telefax:

    Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (322) 296 62 79 oppure 296 12 27 - Parte A - Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Destinazione Tasso della restituzione (ecu/100 kg) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria - Parte B - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì - Parte C - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente - Parte D - Comunicazione mensile Categoria Quantitativi non utilizzati >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO III

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/D/3 - Settore delle uova Domanda di titoli d'esportazione a posteriori (uova da cova) Speditore:

    Data:

    Periodo: dal lunedì . . . al venerdì . . .

    Stato membro:

    Persona da contattare:

    Telefono:

    Telefax:

    Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (322) 296 62 79 oppure 296 12 27 Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Destinazione Tasso della restituzione (ecu/100 pezzi) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO IV

    Russia Kuweit Bahrein Qatar Oman Emirati Arabi Uniti Repubblica dello Yemen Hong Kong

    Top