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Document 31995R0603

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

GU L 63 del 21/03/1995, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; abrogato da 32003R1786

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/603/oj

31995R0603

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 21/03/1995 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 603/95 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1995 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 (3) ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; che il regolamento (CEE) n. 1417/78 (4) ha introdotto un regime di aiuti per i foraggi essiccati;

considerando che, per i foraggi essiccati, è opportuno prevedere semplicemente il pagamento di un aiuto forfettario; che l'aiuto corrisposto per i foraggi essiccati artificialmente con il calore dovrebbe essere maggiore di quello per i foraggi essiccati al sole, in modo da tener conto dei pertinenti costi aggiuntivi;

considerando che, per limitare la produzione di foraggi essiccati nella Comunità, occorre stabilire dei massimali per i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare due diversi quantitativi massimi garantiti (QMG), uno per i foraggi essiccati artificialmente con il calore e l'altro per i foraggi essiccati al sole;

considerando che detti QMG vanno equamente ripartiti tra gli Stati membri, tenendo in particolare conto della media delle rispettive produzioni nelle campagne 1992/1993 e 1993/1994 quale risulta dai dati di cui disponeva la Commissione nel luglio 1994 e per le quali essi hanno ottenuto l'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, per garantire il rispetto dei QMG e per disincentivare le produzioni eccessive nell'insieme della Comunità, è opportuno ridurre l'aiuto per i foraggi essiccati in caso di sovrapproduzione; che tale riduzione va applicata in modo uguale in tutti gli Stati membri con riguardo al primo 5 % di superamento del QMG; che nell'ipotesi di un superamento maggiore, occorre applicare una decurtazione supplementare nei confronti di quegli Stati membri nei quali è stato oltrepassato il quantitativo nazionale garantito;

considerando che l'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato possibile determinare l'eventuale superamento del QMG; che è quindi necessario procedere al pagamento di anticipi dopo che i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione;

considerando che il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole ad un anticipio più consistente che non il 50 % contemplato nella proposta della Commissione; che quest'ultima si è associata a tale punto di vista e che ciò conferisce un carattere provvisorio agli importi iscritti all'articolo 6; che il Consiglio, onde dar seguito alla richiesta, riesaminerà immediatamente la questione dell'ammontare degli anticipi in base alla proposta della Commissione, per consentire la rapida adozione di un regolamento che disciplinerà definitivamente questo punto;

considerando che la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto deve cominciare il 1° aprile di ogni anno e concludersi il 31 marzo dell'anno successivo, in quanto negli Stati membri meridionali la produzione ha inizio già in aprile;

considerando che bisogna determinare i criteri relativi alla qualità minima dei foraggi essiccati che hanno diritto all'aiuto;

considerando che, sia per favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi freschi, sia per far beneficiare i produttori del regime di aiuto, è opportuno subordinare in alcuni casi la concessione dell'aiuto stesso alla conclusione di contratti tra i produttori e dette imprese;

considerando che i contratti devono, da un lato, favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione e, dall'altro lato, permettere ai produttori di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, è necessario prevedere che i contratti rechino determinate indicazioni;

considerando che le imprese di trasformazione devono soddisfare determinate condizioni per poter beneficiare dell'aiuto; che, quindi, è opportuno che tali imprese tengano una contabilità di magazzino, contenente i dati necessari al controllo del diritto dell'aiuto, e forniscano ogni altro documento giustificativo necessario;

considerando che, in assenza di contratti tra produttori ed imprese di trasformazione, queste ultime devono fornire altri elementi per il controllo del diritto all'aiuto;

considerando che, in caso di contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore, occorre prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento dell'aiuto al produttore stesso;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste, è opportuno prevedere una procedura che ponga in essere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato più accordi (in appresso denominati « accordi GATT »); che vari di questi accordi riguardano il settore agricolo, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (in appresso denominato « accordo »);

considerando che, poiché l'accordo sulle misure di salvaguardia ha stabilito regole precise per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste nelle organizzazioni di mercato, è opportuno completare le clausole di salvaguardia applicabili ai foraggi essiccati facendo riferimento agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;

considerando che è necessario provvedere affinché l'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti gli scambi con i paesi terzi coincida con la decorrenza degli effetti degli obblighi derivanti alla Comunità dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1117/78 e (CEE) n. 1417/78, ad eccezione, per quanto riguarda il primo, di taluni articoli che rimarranno in vigore sino alla data in cui sarà messa in applicazione la normativa adottata al fine di attuare i risultati dell'Uruguay Round,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO I

Regime di aiuti

Articolo 3

1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 68,83 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b).

3. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 38,64 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto trattino.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati pari a 4 394 000 t per singola campagna di commercializzazione.

2. Il QMG di cui al paragrafo 1 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati al sole pari a 443 500 t per singola campagna di commercializzazione.

4. Il QMG di cui al paragrafo 3 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

Qualora, in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 superi il QMG di cui all'articolo 4, rispettivamente paragrafo 1 o paragrafo 3, l'aiuto per la campagna in questione è calcolato come segue:

- per il primo 5 % eccedente il QMG, l'aiuto viene ridotto in tutti gli Stati membri di una percentuale proporzionale a quella che risulta in eccedenza rispetto al QMG,

- al di là del 5 %, l'aiuto viene ulteriormente ridotto, negli Stati membri la cui produzione ha superato il rispettivo QNG maggiorato del 5 %, in misura proporzionale all'entità dell'eccedenza.

La riduzione da applicare è fissata, secondo la procedura prevista all'articolo 17, ad un livello che garantisce lo statu quo di bilancio, espresso in ecu agricole in rapporto alle spese che si sarebbe dovuto sostenere qualora il QMG non fosse stato superato.

Articolo 6

1. Le imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo pari a:

- 34,41 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

- 19,32 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Gli Stati membri operano i controlli necessari per verificare il diritto all'anticipo. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

2. I foraggi essiccati danno diritto al versamento dell'anticipo soltanto dopo essere usciti dall'impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato, tenuto conto dell'articolo 5, un conguaglio pari all'eventuale differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione in causa.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto in virtù dell'articolo 3, rispettivamente paragrafo 2 e paragrafo 3.

Articolo 8

L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso, su domanda dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:

a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;

b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:

- al 15 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,

- al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;

c) il foraggio essiccato deve essere di qualità sana, leale e mercantile.

Tuttavia, in particolare per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre possono essere fissati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 9

L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

- dei quantitativi lavorati di foraggi freschi ed eventualmente di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati in base alle superfici seminate,

- dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dall'impresa;

b) forniscano, se del caso, tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

- imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,

- imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,

- imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 10

Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione.

Articolo 11

1. I contratti di cui all'articolo 9, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi ed eventualmente per quelli essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

- la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione,

- le modalità di consegna e di pagamento.

2. Se i contratti di cui all'articolo 9, lettera c), primo trattino sono contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dai produttori, essi devono precisare almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contenere una clausola che faccia obbligo all'impresa di trasformazione di versare ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 3 ottenuto dall'impresa stessa per i quantitativi trasformati in applicazione dei suddetti contratti.

Articolo 12

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo al fine di verificare, per ogni impresa di trasformazione:

- l'osservanza delle condizioni definite agli articoli precedenti;

- la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati di qualità minima uscito dall'impresa stessa.

2. Al momento dell'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione, si procede alla determinazione del loro peso ed al prelevamento di campioni.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che esso intende emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO II

Scambi con paesi terzi

Articolo 13

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 14

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella nomenclatura combinata.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 15

1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, la Commissione può applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura stessa.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 16

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, sottopone la questione al comitato.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Detto parere viene formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

5. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Secondo la procedura prevista all'articolo 17, vengono adottate:

a) le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

- alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 e al versamento dell'anticipo di cui all'articolo 6,

- all'accertamento e alla verifica del diritto all'aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, che possono far uso di taluni elementi contemplati dal sistema integrato,

- ai criteri di determinazione della qualità minima,

- ai requisiti cui devono rispondere le imprese menzionate all'articolo 9, lettera c), secondo trattino, nonché alle condizioni specificate all'articolo 10,

- alla misura di controllo da applicare conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,

- alle condizioni da rispettare in sede di conclusione dei contratti ai sensi dell'articolo 9 e alle indicazioni che essi devono contenere oltre a quanto prescritto dall'articolo 11,

- al quantitativo massimo garantito (QMG);

b) le misure transitorie che si rendano eventualmente necessarie per facilitare il passaggio dal regime di aiuti definito dal regolamento (CEE) n. 1117/78 al regime istituito dal presente regolamento.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è abrogato, ad eccezione degli articoli 7 ed 8 che rimangono in vigore fino al 30 giugno 1995.

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° aprile 1995, ad eccezione del titolo II, che si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

(1) GU n. C 365 del 21. 12. 1994, pag. 8.

(2) GU n. C 56 del 6. 3. 1995.

(3) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 (GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17).

(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 (GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1).

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