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Document 31993R1935

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    GU L 176 del 20/07/1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1935/oj

    31993R1935

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/07/1993 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0035
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0035


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare taluni meccanismi dell'organizzazione comune del mercato della pesca, ha incluso nuovi prodotti tra quelli ammissibili agli interventi previsti da detti meccanismi; che l'applicazione di questi ultimi è subordinata all'adozione di norme comuni di commercializzazione per i nuovi prodotti di cui trattasi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 103/76 (2) stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati; che è pertanto necessario apportare una modifica a detto regolamento, includendovi i nuovi prodotti ammissibili agli interventi;

    considerando che le norme di calibrazione definite per taluni prodotti della pesca contemplano dimensioni commerciali minime, espresse in unità di peso; che tali norme devono essere perfettamente coerenti con le dimensioni biologiche minime applicabili alle specie in causa ed espresse in lunghezza, secondo il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (3); che, per garantire la coerenza necessaria, occorre apportare ritocchi alla dimensione commerciale minima di taluni prodotti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 103/76 è modificato come segue:

    1) nel titolo, il termine « pesci » è sostituito dall'espressione « prodotti della pesca »;

    2) all'articolo 3:

    a) il testo della frase iniziale è sostituito dal testo seguente:

    « Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare e di cefalopodi dei codici NC 0302 e 0307, salvo la carne di pesce: »;

    b) il ventisettesimo trattino dell'elenco è così completato:

    « e merluzzi capellani del Mediterraneo (Trisopterus minutus), »;

    c) l'elenco è completato con i trattini seguenti:

    « - Passere pianuzze (Platichtys flesus),

    - Sogliole (Solea spp.),

    - Pesci sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo),

    - Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) »;

    3) l'allegato B è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

    (2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18).

    (3) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1).

    ALLEGATO

    « ALLEGATO B

    TABELLA DI CALIBRAZIONE (1)

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

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    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    /* Tabelle: v. GUCE */

    (1) a) Le dimensioni minime espresse in peso previste in questo allegato si considerano ugualmente rispettate qualora i pesci siano conformi alle dimensioni minime biologiche espresse in lunghezza nel quadro delle misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche. b) Vanno comunque rispettate le dimensioni minime biologiche applicabili in ogni regione conformemente al regolamento (CEE) n. 3094/86.

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