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Document 31986D0191

    86/191/CEE: Decisione della Commissione del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l' importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay

    GU L 140 del 27/05/1986, p. 32–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1993; abrogato da 31993D0402

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/191/oj

    31986D0191

    86/191/CEE: Decisione della Commissione del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l' importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay

    Gazzetta ufficiale n. L 140 del 27/05/1986 pag. 0032 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0034
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0034


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 1986

    relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay

    (86/191/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovine e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 16,

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay sono state fissate con la decisione 85/99/CEE della Commissione (3), in particolare per quanto concerne l'afta epizootica;

    considerando che, recenti ricerche scientifiche sulla sopravvivenza del virus dell'afta epizootica in talune categorie di carni fresche fanno ritenere che occorrerebbe procedere a un riesame generale delle condizioni d'importazione delle carni dai paesi in cui tale malattia sussiste allo stato endemico;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dal Paraguay delle seguenti categorie di carni fresche:

    a) carni fresche disossate di bovini, escluse le frattaglie dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato A;

    b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato B;

    c) le seguenti frattaglie di bovini:

    - cuori completamente puliti,

    - muscoli diaframmatici completamente puliti,

    - lingue completamente pulite, con epitelio senza osso, cartilagine o tonsille,

    che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'alle- gato C.

    2. Gli Stati membri vietano l'importazione dal Paraguay di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

    Articolo 2

    1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono anche autorizzare l'importazione di alcuni tipi di frattaglie di bovini:

    - fegato completamente rifilato,

    - muscoli masseteri completamente rifilati,

    - polmoni rifilati,

    - altre frattaglie rifilate senz'osso o cartilagine,

    presentando come minimo le garanzie previste nel certificato sanitario relativo ad ogni capo, conforme al modello di cui all'allegato D. I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni, fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente per la produzione di alimenti per animali domestici.

    2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, per l'importazione delle suddette frattaglie, destinate al consumo umano o alla produzione di alimenti per animali domestici, può essere concessa soltanto a stabilimenti specificamente riconosciuti a tal fine dagli Stati membri. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione di ogni stabilimento.

    In ogni caso l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad un stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto continuo controllo veterinario, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti,

    evitando ogni possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati e che non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza, in cui essa verrà allora

    consegnata ad un impianto per la distruzione delle carcasse animali, sotto controllo di un veterinario ufficiale. Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni minime:

    a) in caso di spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: « Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta ». Per il fegato, i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: « Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali ». In entrambi i casi i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

    b) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente;

    Tuttavia, in caso di necessità, la materia prima può essere spedita temporaneamente ad un deposito frigorifero riconosciuto per tale scopo e posto sotto controllo veterinario permanente, purché siano rispettate le condizioni di cui sopra;

    c) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro di destinazione e prima che essa venga spedita allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve inviare senza indugio al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione;

    d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in scatole da conserva, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario da cui risulti che ha effettivamente raggiunto tale valore;

    e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera b), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

    3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

    Articolo 3

    Pur continuando a vietare la vaccinazione regolare contro l'afta epizootica sul loro territorio, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati, per le carni fresche disossate di bovini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e per le frattaglie di cui allo stesso paragrafo, lettera c), a mantenere il regime applicato all'importazione di tali carni sino alla data d'applicazione della presente decisione.

    Articolo 4

    La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 1986. Tuttavia i certificati attualmente impiegati, eventualmente modificati in conformità delle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati fino al 30 giugno 1986.

    Articolo 6

    La presente decisione deve essere riesaminata in funzione dell'evoluzione dell'afta epizootica nella Comunità e dei metodi di lotta contro questa malattia.

    Articolo 7

    La decisione 85/99/CEE è abrogata.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 38 del 9. 2. 1985, pag. 20.

    ALLEGATO A

    CERTIFICATO DI SANITÀ

    relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea

    Paese di destinazione:

    Riferimento del certificato di salubrità (2):

    Paese esportatore: Paraguay

    Ministero:

    Dipartimento:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni:

    Carni di bovini

    Tipo dei pezzi (3):

    Tipo di imballaggio:

    Numero dei pezzi o degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle carni:

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

    III. Destinazione delle carni:

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (4):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    IV. Attestato di sanità:

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

    1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

    - da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

    - da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

    - da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

    - da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

    - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I delle direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

    2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

    3. le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse

    - (i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento

    - (ii) nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

    4. (1)

    Fatto a , il

    Timbro

    (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

    (2) Facoltativo.

    (3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

    (4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    (1) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

    ALLEGATO B

    CERTIFICATO DI SANITÀ

    relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

    Paese di destinazione:

    Numero del certificato di salubrità (2):

    Paese esportatore: Paraguay

    Ministero:

    Dipartimento:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni:

    Carni di solipedi domestici

    Tipo dei pezzi:

    Tipo d'imballaggio:

    Numero dei pezzi o degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle carni:

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

    III. Destinazione delle carni:

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (3):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    IV. Attestato di sanità:

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

    Fatto a , il

    Timbro

    (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

    (2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

    (3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    ALLEGATO C

    CERTIFICATO DI SANITÀ

    relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini destinate alla Comunità economica europea

    Paese di destinazione:

    Numero del certificato di sanità (2):

    Paese esportatore: Paraguay

    Ministero:

    Dipartimento:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle frattaglie (1):

    Frattaglie di bovini

    Tipo dei frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue):

    Tipo dell'imballaggio:

    Numero degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle frattaglie:

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

    III. Destinazione delle carni

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (3):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    IV Attestato di sanità:

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

    1. le frattaglie sopra descritte derivano:

    - da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

    - da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

    - da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

    - da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

    - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

    2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

    4. (1)

    Fatto a , il

    Timbro

    (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Nelle condizioni previste all'articolo 1, lettera c), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

    (2) Facoltativo.

    (3) Per contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    (1) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

    ALLEGATO D

    CERTIFICATO DI SANITÀ

    relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'articolo 2, destinate alla Comunità economica europea

    Paese di destinazione:

    Riferimento del certificato di salubrità (2):

    Paese esportatore: Paraguay

    Ministero:

    Dipartimento:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle frattaglie (1):

    Frattaglie di bovini

    Tipo dei frattaglie:

    Tipo d'imballaggio:

    Numero degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle frattaglie:

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

    III. Destinazione delle frattaglie:

    Le frattaglie sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (3):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario [Stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4) / alimenti per animali domestici (4)]:

    IV. Attestato di sanità:

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

    1. le frattaglie sopra descritte derivano:

    - da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

    - da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

    - da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

    - da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

    - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

    2. le frattagli provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

    4. (1).

    Fatto a , il

    Bollo

    (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Nelle condizioni previste all'articolo 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41, lettera a) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'articolo 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattagli senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

    (2) Facoltativo.

    (3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    (4) Cancellare la dicitura inutile.

    (1) Eventuali condizioni supplementari.

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