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Document 31984R0892

Regolamento (CEE) n. 892/84 della Commissione del 31 marzo 1984 che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 2 aprile 1984

GU L 91 del 01/04/1984, p. 60–63 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1984; abrogato da 31984R0942

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/892/oj

31984R0892

Regolamento (CEE) n. 892/84 della Commissione del 31 marzo 1984 che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 2 aprile 1984

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 01/04/1984 pag. 0060 - 0063


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REGOLAMENTO (CEE) N. 892/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1984

che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 2 aprile 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che il Consiglio ha fissato, in virtù del regolamento (CEE) n. 868/84 (2), il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna 1984/1985; che, tuttavia, nello stesso tempo il Consiglio ha deciso, con regolamento (CEE) n. 869/84 (3), che la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti si applicherebbe alle misure d'intervento soltanto a decorrere dal 9 aprile 1984; che nel frattempo è opportuno fissare i prezzi di acquisto all'intervento secondo il sistema tradizionale;

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 427/77 (5), le qualità e le presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno limitare gli acquisti a determinate presentazioni di carni;

considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener conto delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali;

considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 868/84, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/84 (7);

considerando che la presentazione congiunta del quarto anteriore e del quarto posteriore provenienti dalla stessa mezzena è tale da facilitare i controlli dell'organismo d'intervento per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni di carni; che occorre prevedere che gli organismi d'intervento possano chiedere, a tal fine, che i due quarti siano presentati congiuntamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 aprile 1984 gli organismi d'intervento acquistano i quarti posteriori alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati in allegato per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi.

Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle condizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi.

Su richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto posteriore offerto, il quarto anteriore proveniente dalla stessa mezzena.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3042/83 (8) è abrogato a decorrere dal 2 aprile 1984.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

(4) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

(5) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(6) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(7) GU n. L 86 del 29. 3. 1984, pag. 20.

(8) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 16.

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