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Document 31983R3626

Regolamento (CEE) n. 3626/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi

GU L 360 del 23/12/1983, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3626/oj

31983R3626

Regolamento (CEE) n. 3626/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 23/12/1983 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0116


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/83 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime applicabile dal 1o gennaio 1978 a taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, prevede limiti quantitativi stabiliti o convenuti con alcuni paesi terzi fornitori; che, inoltre, l'insieme delle importazioni dei suddetti prodotti tessili è soggetto ad un sistema di sorveglianza; che tali regimi o sistemi sono stati rinnovati dal 1o gennaio 1983;

considerando che, per evitare le deviazioni di traffico e gli abusi che possono pregiudicare l'applicazione di detto regime, il Consiglio ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 616/78 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1681/81 (2), un sistema di controllo dell'origine di taluni prodotti tessili importati nella Comunità, basato sulla richiesta di un certificato di origine o, per i prodotti meno sensibili, di una dichiarazione di origine; che tale sistema è stato rinforzato dal regolamento (CEE) n. 1681/81 che prevede una procedura interna per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione relativamente ai casi di frode;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la portata di tale procedura, così come essa è stata fissata, deve essere ampliata e precisata;

considerando che l'esperienza ha inoltre dimostrato che la lotta contro la frode richiede che la Commissione effettui in paesi terzi missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in collaborazione con gli Stati membri, per stabilire i fatti ed apportare le prove di traffici fraudolenti al fine di prendere le misure appropriate nella Comunità e nei confronti dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 616/78 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di politica commerciale previste nel settore tessile, ogni Stato membro collabora con la Commissione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (1). A tal fine, ogni Stato membro comunica al più presto alla Commissione tutte le informazioni utili di cui dispone relative ai casi di abuso o di irregolarità importanti che constata o che ha validi motivi di presumere in rapporto a tali misure di politica commerciale. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Inoltre gli Stati membri forniscono, di loro iniziativa o su richiesta della Commissione, tutte le informazioni supplementari allegando, se del caso, copia di tutte le prove documentarie, eventualmente in forma di estratto, necessarie alla conoscenza completa dei fatti ed alla fornitura delle prove degli abusi o delle irregolarità nei confronti dei paesi terzi interessati e per:

i) attuare la cooperazione amministrativa con i paesi terzi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2;

ii) adeguare i limiti quantitativi fissati per le importazioni di prodotti tessili, conformemente alla procedura prevista negli accordi bilaterali o nella legislazione comunitaria;

iii) effettuare le missioni di cui all'articolo 4 ter.

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, esamina quanto prima con gli Stati membri tutti i problemi relativi all'applicazione del paragrafo 1 e procede ai necessari scambi di vedute per consentire agli Stati membri e ad essa stessa di completare le informazioni in loro possesso e presentare proprie eventuali osservazioni sui casi di applicazione del paragrafo 1.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1 per prodotti di cui all'articolo 3, il comitato dell'origine esamina, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere per i prodotti in questione e nei confronti del paese terzo in causa la presentazione di un certificato di origine a norma dell'articolo 2.

La decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

(1) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. »;

2) il testo dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le informazioni comunicate sotto qualsiasi forma in applicazione dell'articolo 4, comprese quelle ottenute in seguito allo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 4 ter, hanno carattere riservato. Sono coperte dal segreto professionale e commerciale e beneficiano della protezione accordata alle informazioni di ugual natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute, nonché dalle disposizioni corrispondenti che si applicano alle istanze comunitarie. »;

3) è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 4 ter

1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di politica commerciale previste nel settore tessile, la Commissione effettua in paesi terzi missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine, in collaborazione con gli Stati membri e conformemente alle modalità seguenti:

i) la Commissione può svolgere tali missioni di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

ii) dette missioni sono svolte da funzionari della Commissione e da esperti designati a tal fine dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati;

iii) gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento di dette missioni, conformemente alla procedura di cui all'arti- colo 4;

iv) le spese di missione derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsate dalla Commissione.

2. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle missioni di cui al paragrafo 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 26. 6. 1981, pag. 5.

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