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Document 31981R1944

Regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un' azione comune per l' adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia

GU L 197 del 20/07/1981, p. 27–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1944/oj

31981R1944

Regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un' azione comune per l' adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1981 pag. 0027 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0181


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1944/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che istituisce un ' azione comune per l ' adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine , ovine e caprine in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che , in conformità all ' articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a ) , del trattato , nell ' elaborazione della politica agricola comune occore considerate la struttura sociale dell ' agricoltura e la disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole ;

considerando che , per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , del trattato , occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole che risultano svantaggiate per quanto riguarda le loro condizioni di produzione ;

considerando che tali disposizioni risultano particolarmente urgenti nelle zone di montagna e collinari del Nord , nel Centro e nel Mezzogiorno d ' Italia ;

considerando che occorre quindi prevedere per tali zone misure specifiche che possano dar luogo a un miglioramento della situazione economica delle aziende agricole e , al tempo stesso , contenere la diminuzione della produzione di carni bovine , ovine e caprine ;

considerando che l ' allevamento di bovini , ovini e caprini per la produzione di carne presenta un ' evoluzione sfavorevole , soprattutto nelle zone montane e collinari , sebbene le condizioni di produzione si prestino all ' allevamento bovino , ovino e caprino e siano destinate a migliorare ulteriormente per effetto del programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive di irrigazione del Mezzogiorno ;

considerando che è opportuno incoraggiare con interventi comunitari l ' ammodernamento e la costruzione delle stalle nelle aziende agricole la cui produzione di carni bovine , ovine o caprine costituisce una parte importante dell ' insieme della loro produzione ; che è opportuno favorire altri investimenti da cui dipende la redditività dell ' allevamento bovino , ovino e caprino , nonchù stimolare il mantenimento di vitelli di razza da carne ;

considerando che occorre promuovere il conseguimento di tali obiettivi mediante un ' azione comune che combini questi diversi elementi e venga attuata nel quadro di un programma speciale della durata di più anni ;

considerando che risulta , da quanto precede , che le misure opera citate costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 4 ) ;

considerando che spetta alla Commissione approvare , previo parere del comitato permanente per le strutture agricole , un programma quadro e programmi speciali regionali allo sviluppo dell ' allevamento bovino , ovino e caprino che saranno presentati dalla Repubblica italiana ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per accelerare lo sviluppo agricolo e migliorare così la situazione strutturale ed economica delle aziende agricole nelle zone di montagna e collinari del Nord , nel Centro e nel Mezzogiorno d ' Italia , è istituita un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , per l ' adeguamento e l ' ammodernamento della struttura di produzione delle carni bovine e caprine , che dovrà essere attuata dalla Repubblica italiana .

Articolo 2

1 . Le condizioni ed i limiti fissati dall ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ( 6 ) , non si applicano alle misure oggetto dell ' azione comune .

2 . I contributi finanziari della Comunità devono essere utilizzati per programmi speciali che s ' iscrivono in un programma quadro relativo agli obiettivi definiti nell ' articolo 1 . Tali programmi debbono essere presentati alla Commissione dalla Repubblica italiana .

3 . I programmi e i loro eventuali adattamenti vengono esaminati ed approvati secondo la procedura di cui all ' articolo 18 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 72/159/CEE , previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato « Fondo » , sugli aspetti finanziari .

Articolo 3

1 . I programmi vertono sulle seguenti misure :

a ) contributi all ' ammodernamento , alla razionalizzazione e alla costruzione delle stalle nelle aziende agricole , concessi , ai sensi dell ' articolo 3 della direttiva 72/159/CEE , agli agricoltori che stabiliscono un piano per migliorare le loro aziende .

Tale piano di miglioramento deve dimostrare che

- quando il piano di miglioramento sarà ultimato , la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine , ovine e caprine rispetto all ' insieme delle vendite effettuate dall ' azienda non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive effettuate dall ' azienda ;

- tramite un calcolo specifico , l ' investimento è economicamente redditizio e consente un miglioramento duraturo del risultato economico dell ' aziende e quindi un aumento del reddito dell ' azienda ;

- le stalle rispondono alle condizioni igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni comunitarie ;

b ) contributi per l ' acquisto di macchine destinate alla produzione di foraggio ;

c ) contributi per il miglioramento di prati , praterie , pascoli e recinzioni ;

d ) premio supplementare per vitelli da carne o vitelli ottenuti da un incrocio con una razza da carne , che sono mantenuti per almeno dodici mesi nell ' azienda d ' origine e/o in aziende cooperative situate nelle zone di cui all ' articolo 1 ;

e ) introduzione di un premio supplementare per il mantenimento delle mucche destinate alla produzione di carne , purchù dette mucche appartengano ad un allevamento che conti dai tre ai venti capi .

2 . I contributi di cui al paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , sono concessi in conformità dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , della direttiva 72/159/CEE , tenendo conto delle disposizione dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , relativa all ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE ( 8 ) . Tuttavia l ' importo massimo dell ' investimento preso in considerazione per la concessione del contributo di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , è ridotto a 18 135 ECU ( A ) per ogni singola azienda .

3 . Il premio supplementare previsto dal paragrafo 1 , lettera e ) è concesso per cinque anni a decorrere dal momento dell ' approvazione , da parte dell ' autorità competente , del piano di miglioramento previsto dal paragrafo 1 , lettera a ) . Tuttavia , se il beneficiario non ha realizzato entro il terzo anno del piano almeno 3 627 ECU ( A ) d ' investimenti ai sensi del paragrafo 1 , lettera a ) e/o c ) , la concessione del premio per il terzo , quarto e quinto anno non ha più luogo .

Articolo 4

Il programma quadro di cui all ' articolo 2 comporta :

- la descrizione delle zone interessate ,

- la descrizione della situazione esistente ,

- la descrizione degli obiettivi da raggiungere e l ' indicazione delle priorità ,

- l ' indicazione dei collegamenti di tale programma con le altre misure e programmi , in particolare con il programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d ' irrigazione nel Mezzogiorno ,

- l ' indicazione delle disposizioni concernenti lo stabilimento del piano di miglioramento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) .

Il complesso delle misure di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , deve inserirsi nel quadro del programma di sviluppo regionale qualora la Repubblica italiana sia tenuta a comunicarlo alla Commissione ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 9 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 214/79 ( 10 ) .

Articolo 5

I programmi speciali di cui all ' articolo 2 dovranno indicare :

- le disposizioni impartire per la realizzazione degli obiettivi del programma quadro , nonchù le condizioni di concessione dei contributi ;

- i mezzi finanziari previsti per la realizzazione dei programmi e delle varie misure da essi prospettate ;

- i collegamenti di tali programmi con altre misure e programmi adottati a livello regionale , in particolare con i programmi speciali concernenti l ' accelerazione e l ' orientamento delle operazioni collettive d ' irrigazione nel Mezzogiorno e con le misure concernenti il miglioramento dell ' infrastruttura agricola .

Articolo 6

1 . Sono imputabili al Fondo , sezione orientamento , le spese sostenute dalla Repubblica italiana nel quadro dei programmi di cui all ' articolo 2 e relative alle misure di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , a concorrenza degli importi seguenti :

- 530 milioni di ECU ( A ) per le misure di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) ;

- 48 milioni di ECU ( A ) per la misura di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera c ) ;

- 54 milioni di ECU ( A ) per la misura all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera d ) ;

- 165 milioni di ECU ( A ) per la misura di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera e ) .

2 . Il Fondo , sezione orientamento , rimborsa alla Repubblica italiana il 40 % delle spese imputabili .

Tuttavia , la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese imputabili non può superare :

- 192 ECU ( A ) per ettaro per la misura di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera c ) ;

- 14,4 ECU ( A ) per il premio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera d ) ;

- 48 ECU ( A ) per il premio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera e ) , con un limite di 480 ECU ( A ) per ogni azienda individuale .

Articolo 7

1 . La durata dell ' azione comune è limitata a cinque anni , con decorrenza dalla data d ' approvazione del programma quadro previsto dall ' articolo 2 .

2 . Durante il quarto anno la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell ' azione comune . Prima della scadenza del periodo di cinque anni , il Consiglio decide su proposta della Commissione se l ' azione debba essere prolungata .

3 . Per il periodo menzionato al paragrafo 1 , il costo di previsione dell ' azione comune a carico del Fondo è stimato a 291 milioni di ECU .

Articolo 8

All ' atto dell ' approvazione dei programmi la Commissione , di concerto con il governo italiano , stabilisce le modalità per la sua informazione periodica sullo svolgimento di detti programmi . Se del caso , il governo italiano designa nel contempo l ' organismo incaricato di curarne l ' esecuzione tecnica .

Articolo 9

1 . Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno successivo .

2 . Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . Se il beneficiario del premio previsto dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera e ) , non adempie la condizione d ' investimento dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , la Commissione recupera presso la Repubblica italiana i pagamenti già effettuati a tale titolo .

4 . Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento decise dalla Repubblica italiana ed allo stato di avanzamento del programma .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . C 124 del 17 . 5 . 1979 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . C 85 dell ' 8 . 4 . 1980 , pag . 53 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

( 5 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale .

( 7 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 180 del 14 . 7 . 1980 , pag . 34 .

( 9 ) GU n . L 73 del 29 . 3 . 1975 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 35 del 9 . 2 . 1979 , pag . 1 .

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