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Document 31977R0355

    Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

    GU L 51 del 23/02/1977, p. 1–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990; abrogato da 31988R4256

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/355/oj

    31977R0355

    Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 051 del 23/02/1977 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0149
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/77 DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 1977

    relativo a un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che nella Comunità i prodotti agricoli sono sottoposti per la maggior parte a trasformazione prima di giungere al consumatore finale ; che , inoltre , il miglioramento della attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , segnatamente mediante il miglioramento della qualità e della presentazione , permette di conquistare più ampi sbocchi , di meglio valorizzare i prodotti e di contribuire di conseguenza all ' incremento della produttività dell ' agricoltura ;

    considerando che le azioni previste in materia rivestono carattere comunitario e tenendo al conseguimento degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che esse costituiscono pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;

    considerando che per assicurare un miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli conviene che la partecipazione finanziaria del FEAOG , sezione orientamento , a progetti d 'investimento sia subordinata all ' inserimento di questi ultimi in programmi specifici contenenti una precisa analisi della situazione del settore in questione e del miglioramento previsto ;

    considerando inoltre che , per poter beneficiare del finanziamento comunitario , i progetti devono in particolare permettere di garantire tanto il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , quanto effetti positivi duraturi nel settore agricolo ;

    considerando che , per orientare l ' intervento del Fondo , occorre prevedere i criteri che permettono di determinare quali progetti devono essere presi in considerazione in primo luogo ;

    considerando che , per garantire l ' armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro , è necessario che i progetti di cui è previsto il finanziamento da parte del Fondo siano approvati dallo Stato membro interessato e che quest ' ultimo partecipi al finanziamento ;

    considerando che , per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni per la concessione del contributo del Fondo , occorre prevedere un ' efficace procedura di controllo e la possibilità di sospendere , ridurre ovvero sopprimere il contributo ;

    considerando che un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 25 % dell ' importo dell ' investimento costituisce una partecipazione adeguata alla realizzazione di quest ' ultimo ; che , per tener conto delle difficoltà particolari che si riscontrano in certe regioni , potrebbe essere tuttavia giustificata una partecipazione più consistente per taluni progetti ;

    considerando che l ' intervento del Fondo non deve alterare o poter alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi del trattato ; che a questo scopo , in particolare , tale intervento non deve rafforzare nù creare una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo , semprechù ciò non si riveli necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento ;

    considerando che l ' intervento del Fondo per un periodo di cinque anni e per un costo previsionale di 400 milioni di unità di conto può contribuire al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ;

    considerando che , per l ' approvazione dei programmi e dei progetti , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per le strutture agricole istituito coll ' articolo 1 della decisione del Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) o , per le questioni relative al settore della pesca , nell ' ambito di tale comitato e del comitato permanente per le strutture della pesca , istituito coll ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 6 ) ; che , per i progetti , è opportuno prevedere inoltre la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

    considerando che per i vini primi anni di realizzazione dell ' azione comune deve essere possibile , per tener conto del periodo necessario per l ' elaborazione dei programmi , di finanziare progetti che non si inseriscano negli stessi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per migliorare le struttre di mercato dei prodotti agricoli e , in particolare , per facilitare gli adeguamenti o gli orientamenti dell ' agricoltura resi necessari dalle conseguenze economiche della politica agricola comune o intesi a rispondere alle esigenze di quest ' ultima , è avviata un ' azione comune destinata a permettere di sviluppare o razionalizzare imprese che si occupano del trattamento , della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli .

    2 . Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    3 . La Commissione può accordare , in conformità delle disposizioni dei titoli III e IV , un contributo per l ' azione comune finanziando tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato « Fondo » , progetti che si inseriscano in programmi specifici quali sono descritti nel titolo I e che siano conformi ai requisiti di cui al titolo II .

    TITOLO I

    Programmi specifici

    Articolo 2

    I programmi specifici , in appresso denominati « programmi » , sono volti allo sviluppo o alla razionalizzazione del trattamento , della trasformazione o della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli in una parte o nel complesso della Comunità .

    Essi sono elaborati dagli Stati membri .

    Articolo 3

    1 . I programmi contengono almeno i dati seguenti :

    a ) delimitazione dell ' area geografica e del settore interessati dal programma e motivi di tale delimitazione ;

    b ) situazione iniziale e tendenze individuabili , in particolare per quanto riguarda :

    - la situazione generale economica e sociale della zona geografica nei limiti in cui incidano sul programma , in particolare prospettive di smercio per i prodotti agricoli ;

    - l ' importanza dell ' attività agricola ;

    - la situazione del settore di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che formano oggetto del programma , in particolare capacità attuali delle imprese interessate ;

    c ) necessità cui risponde il programma è obiettivi con esso perseguiti , in particolare capacità da raggiungere ;

    d ) importanza economica del programma nel settore dei prodotti interessati e effetti a livello delle aziende agricole dell ' area geografica interessata ;

    e ) mezzi previsti per conseguire gli obiettivi del programma , in particolare importo complessivo degli investimenti ;

    f ) situazione del programma rispetto ad altre eventuali misure intese ad incentivare lo sviluppo armonioso del ' economia generale dell ' area geografica interessata ;

    g ) termini previsti per l ' esecuzione del programma che , in linea di massima , non dovrebbero superare un periodo di tre-cinque anni .

    2 . I dati di cui al paragrafo 1 devono riflettere una situazione non superata nel tempo .

    Articolo 4

    1 . I programmi e i loro eventuali adeguamenti sono trasmessi alla Commissione dallo Stato membro o dagli Stati membri nel cui territorio devono essere realizzati .

    2 . A richiesta della Commissione , lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad un programma forniscono , nel quadro delle informazioni richieste a norma dell ' articolo 3 , ulteriori elementi di valutazione .

    Articolo 5

    Entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascun programma o dei suoi adeguamenti , la Commissione decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura prevista all ' articolo 22 , a condizione che siano forniti tutti i dati di cui all ' articolo 3 .

    TITOLO III

    Progetti

    Articolo 6

    1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per progetto qualsiasi progetto d ' investimento in beni materiali , pubblico , semipubblico o privato , relativo in tutto o in parte ad attrezzature destinate in particolare :

    a ) alla realizzazione o allo sviluppo del magazzinaggio , del condizionamento , della conservazione , del trattamento o della trasformazione di prodotti agricoli ;

    b ) al miglioramento dei circuiti di commercializzazione ;

    c ) ad una migliore conoscenza dei dati relativi ai prezzi ed alla formazione dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli ,

    2 . Il presente regolamento non si applica agli investimenti sul piano del commercio al minuto .

    Articolo 7

    1 . I progetti concernono la commercializzazione dei prodotti compresi nell ' allegato II del trattato o la produzione dei prodotti trasformativi riportati .

    2 . Se necessario , il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può decidere che taluni progetti possano concernere la trasformazione dei prodotti agricoli compresi nell ' allegato II del trattato in merci che non vi figurano o la commercializzazione di dette merci , purchù e nella misure in cui la produzione o la commercializzazione delle merci in questione rappresenti uno sbocco importante per i prodotti agricoli utilizzati .

    Articolo 8

    Tenuto conto degli obiettivi della Comunità in materia di produzione , il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può , per taluni settori , temporaneamente sospendere l ' applicazione del presente regolamento o modificare il medesimo .

    Articolo 9

    1 . I progetti devono contribuire a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base ; essi devono in particolare assicurare un ' adeguata e duratura partecipazione dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano .

    2 . Il contributo del Fondo può essere concesso solo se il beneficiario fornisce prove sufficienti dell ' adempimento delle condizioni di cui all ' articolo 7 e al paragrafo 1 del presente articolo . Si può tener conto , tra l ' altro , di contratti di fornitura a lungo termine conclusi con i produttori del prodotto agricolo di base a condizioni eque per questi ultimi .

    Articolo 10

    I progetti devono :

    a ) inserirsi in programmi ;

    b ) offrire sufficiente garanzia quanto alla loro redditivita ;

    c ) contribuire all ' effetto economico durevole del miglioramento della struttura perseguito dai programmi .

    Articolo 11

    1 . Fermo restando l ' articolo 9 , possono beneficiare del contributo del Fondo in primo luogo i progetti che soddisfano ad uno o più dei criteri seguenti :

    a ) contribuire all ' orientamento della produzione perseguito dalla politica agricola comune o creare nuovi sbocchi per la produzione agricola , in particolare attraverso la produzione di nuovi prodotti ;

    b ) essere idonei ad alleggerire i meccanismi d ' intervento delle organizzazioni comuni di mercato rispondendo ad un ' esigenza di miglioramento strutturale a lungo termine ;

    c ) essere localizzati in regioni che presentano difficoltà particolari di adattamento alle condizioni e agli effetti economici della politica agricola comune , o arrecare beneficio a tali regioni ;

    d ) contribuire ad abbreviare o a migliorare circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli o a razionalizzare il processo di trasformazione dei medesimi ;

    e ) contribuire a migliorare la qualità , la presentazione e il condizionamento dei prodotti o alla migliore utilizzazione dei sottoprodotti , segnatamente attraverso il reimpiego dei residui .

    2 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può modificare o completare l ' elenco dei criteri che figura al paragrafo 1 .

    Articolo 12

    1 . In deroga all ' articolo 10 , lettera a ) , progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non sono ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del contributo del Fondo fino al 31 dicembre 1980 .

    2 . A decorrere dal 1° gennaio 1979 , il contributo del Fondo è concesso in via prioritaria ai progetti che si inseriscono in programmi approvati .

    TITOLO III

    Procedura di esame dei progetti

    Articolo 13

    1 . Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato anteriormente a 1° maggio .

    2 . La Commissione decide due volte l ' anno sulle domande di contributo presentate . Tali decisioni intervengono al più tardi al 30 giugno ed il 31 dicembre .

    Le decisioni prese durante il primo semestre di un anno sono riservate alle domande di contributo inoltrate entro il 31 dicembre dell ' anno precedente . Le domande di contributo inoltrate tra il 1° gennaio e il 30 aprile possono essere prese in considerazione solo durante il secondo semestre dello stesso anno .

    3 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , un progetto deve aver ottenuto il parere favorevole dello Stato membro nel cui territorio deve essere eseguito .

    4 . Le domande di contributo devono essere corredate di tutti gli elementi necessari ad accertare che il progetto adempie le condizioni previste dal titolo II .

    5 . I dati che devono figurare nelle domande e la forma della loro presentazione sono determinati secondo la procedura prevista dall ' articolo 22 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

    Articolo 14

    1 . La Commissione decide , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , sul contributo del Fondo secondo la procedura prevista dall ' articolo 22 .

    2 . La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

    Articolo 15

    1 . Nel decidere , la Commissione tiene conto in particolare dell ' attribuzione , per il progetto in questione , di aiuti diretti o indiretti all ' investimento , diversi da quelli previsti dal presente regolamento . A tal fine , lo Stato membro interessato informa la Commissione di tali aiuti .

    2 . Non rientrano nel campo d ' applicazione del presente regolamento i progetti che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    TITOLO IV

    Disposizioni finanziarie e generali

    Articolo 16

    1 . La durata prevista per la realizzazione dell ' azione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 .

    2 . Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 il presente regolamento verrà riesaminato dal Consiglio su proposta della Commissione .

    3 . Il costo previsionale dell ' azione comune a carico del Fondo ammonta a 400 milioni di unità di conto per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982 , vale a dire un costo previsionale di 80 milioni di unità di conto all ' anno .

    4 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 si applica al presente regolamento .

    Articolo 17

    1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in uno o più versamenti .

    2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento realizzato :

    a ) la pertecipazione finanziaria del beneficiario deve essere per lo meno pari al 50 % ;

    b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro nel cui territorio sarà eseguito il progetto deve essere per lo meno pari al 5 % ;

    c ) la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al 25 % ; la Commissione può tuttavia , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 22 , portare questa percentuale al massimo al 30 % qualora si tratti di progetti di cui all ' articolo 11 , lettera c ) .

    3 . Il contributo del Fondo per i progetti previsti dall ' articolo 12 , paragrafo 1 , non può superare , rispetto all ' investimento realizzato :

    - il 25 % per i progetti finanziati a titolo degli esercizi 1978 e 1979 ;

    - il 15 % per i progetti finanziati a titolo dell ' esercizio 1980 .

    Articolo 18

    Il contributo del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nel trattato .

    Articolo 19

    1 . Beneficiano del contributo del Fondo la persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava , in ultima istanza , l ' onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto .

    I versamenti del contibuto del Fondo vengono effettuati per il tramite di organismi all ' uopo designati dallo Stato membro interessato .

    2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo all ' uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , a richiesta di quest ' ultima , tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l ' adempimento delle condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto . La Commissione può , all ' occorenza , effettuare un controllo sul posto .

    La Commissione , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , può decidere , secondo la procedura prevista dall ' articolo 22 , di sospendere , ridurre o sopprimere il contributo del Fondo ,

    - qualora un progetto non sia eseguito come previsto ,

    - in caso di mancato adempimento di determinate condizioni prescritte ,

    - se il beneficiario , contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo , non inizia , entro i due anni successivi alla notifica della predetta decisione , la realizzazione dei lavori e se non ha dato , entro la scadenza di detto termine , sufficienti garanzie per l ' esecuzione del progetto .

    La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

    La Commissione procede al recupero delle somme il cui pagamento non era o non è più giustificato .

    3 . Fatto salvo l ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento finanziario , del 25 aprile 1973 , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1976 ( 8 ) , gli stanziamenti divenuti disponibili in seguito ad una decisione presa in conformità del paragrafo 2 , secondo comma , del presente articolo oppure a rinuncia del beneficiario all ' esecuzione del progetto oppure a riduzione da parte sua degli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo possono essere utilizatti per il finanziamento di altri progetti .

    4 . Gli stanziamenti divenuti disponibili in conformità all ' articolo 22 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 9 ) , modificato da ultimo da regolamento ( CEE ) n . 3171/75 ( 10 ) , possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti presentati a norma del presente regolamento a partire dall ' anno in cui , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , termina il finanziamento di progetti in base al regolamento n . 17/64/CEE .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 20

    1 . Per ciascun progetto che ha beneficiato di un contributo del Fondo , il beneficiario trasmette alla Commissione , per il tramite dello Stato membro , una relazione sui risultati finanziari del progetto . Tale relazione deve essere presentata entro il termine stabilito dalla Commissione nella sua decisione di contributo .

    2 . Qualora il beneficiario non adempia l ' obbligo di cui al paragrafo 1 , la Commissione , previo avviso all ' interessato di provvedere , può decidere , secondo la procedura prevista dall ' articolo 22 e dopo consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , di riformare totalmente o parzialmente la sua decisione di concessione di contributo . La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario . La Commissione procede al ricupero , totale o parziale , delle somme pagate .

    3 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda gli elementi che la relazione di cui al paragrafo 1 deve contenere , sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 22 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

    Articolo 21

    Le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione per progetti che non hanno potuto beneficiare del contributo per insufficienza di mezzi disponibili possono essere riportate dagli Stati membri interessati , d ' accordo con i richiedenti , al successivo esercizio di bilancio .

    Le domande di riporto devono essere presentate alla Commissione entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto notifica del risultato della procedura di cui all ' articolo 22 . Una domanda di contributo può comunque essere riportata una sola volta .

    Articolo 22

    1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definiti nel presente articolo , il comitato permanente per le strutture agricole o , per i problemi riguardanti il settore della pesca , detto comitato congiuntamente con il comitato permanente per le strutture della pesca , è chiamato a pronunciarsi dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare . Il comitato permanente per le strutture agricole o , se del caso , questo comitato congiuntamente con il comitato permanente per le strutture della pesca , esprime un parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può fissare in relazione all ' urgenza dei problemi in esame , pronunciandosi alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membro è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole o , se del caso , al parere congiunto di questo comitato e del comitato permamente per le strutture della pesca , tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

    Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

    Articolo 23

    Gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano alla materia disciplinata dal presente regolamento n .

    Articolo 24

    1 . Le prime decisioni di contributo in applicazione del presente regolamento intervengono sull ' esercizio 1978 . Esse si riferiscono alle domande presentate tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 30 aprile 1978 .

    2 . A decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento , il regolamento n . 17/64/CEE , seconda parte , non è più applicabile nei settori contemplati al suo articolo 11 , paragrafo 1 , lettere c ) e d ) . Esso resta tuttavia applicabile in questi settori per le decisioni che dovranno essere prese a carico dell ' esercizio 1977 .

    3 . I progetti che rientrano nei settori di cui al paragrafo 2 e

    - che sono presentati alla Commissione ai sensi del regolamento n . 17/64/CEE tra il 20 dicembre 1976 e la data d ' entrata in vigore del presente regolamento .

    - che sono riportati dall ' esercizio 1977 , all ' esercizio 1978

    possono essere presi in considerazione nel quadro e alle condizioni del presente regolamento .

    Articolo 25

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 15 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 178 del 2 . 8 . 1976 , pag . 36 .

    ( 2 ) GU n . C 45 del 27 . 2 . 1976 , pag . 11 .

    ( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 2892/62 .

    ( 6 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 .

    ( 7 ) GU n . L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 362 del 31 . 12 . 1976 , pag . 52 .

    ( 9 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

    ( 10 ) GU n . L 315 del 5 . 12 . 1975 , pag . 1 .

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