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Document 31975R2041

    Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi

    GU L 213 del 11/08/1975, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1995; abrogato da 31995R2543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2041/oj

    31975R2041

    Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 11/08/1975 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0143
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0080
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0143
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0221
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0221


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2041/75 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1975

    che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 2 , l ' articolo 17 , paragrafo 3 , l ' articolo 18 , paragrafo 3 , e l ' articolo 28 , paragrafo 3 ,

    visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l ' articolo 8 ,

    visto il regolamento n . 142/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo alle restituzioni all ' esportazione dei semi di colza , di ravizzone e di girasole ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    visto il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all ' esportazione dell ' olio d ' oliva ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 , in particolare l ' articolo 11 ,

    considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito nel settore dei grassi sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2637/70 della Commissione , del 23 dicembre 1970 ,

    che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1807/75 ( 8 ) ;

    considerando che nel regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti ; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e l ' esperienza sta a dimostrare che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore ;

    considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari del settore dei grassi che sono necessarie all ' applicazione del regime di titoli nel settore ;

    considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 9 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito :

    - dall ' articolo 17 del regolamento n . 136/66/CEE ,

    - dall ' articolo 4 bis del regolamento n . 142/67/CEE .

    TITOLO I

    SETTORE DELL ' OLIO D ' OLIVA

    Titoli d ' importazione e di esportazione

    Articolo 2

    1 . Per ottenere il beneficio del regime speciale previsto nei regolamenti adottati per l ' esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi , la domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano , nelle caselle nn . 13 e 14 , la denominazione del paese terzo interessato .

    2 . In tal caso , il titolo obbliga ad importare dal paese terzo indicato il prodotto , rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1 , per il quale è stato rilasciato .

    Articolo 3

    Per i prodotti della sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune :

    - allorchù la quantità importata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo , l ' obbligo di importare è considerato adempiuto ,

    - allorchù la quantità importata supera del 7 % al massimo la quantità indicata nel titolo , è considerata importata in base a quest ' ultimo .

    Articolo 4

    La domanda di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentata l ' ultimo giorno lavorativo di un mese si considera presentata il primo giorno lavorativo del mese successivo .

    Articolo 5

    Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento n . 136/66/CEE , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni dell 'articolo 20 dello stesso regolamento e dell ' articolo 6 del regolamento n . 162/66/CEE , il titolo è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda .

    Articolo 6

    1 . Il titolo senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del terzo mese successivo .

    2 . Il titolo d ' importazione con fissazione anticipata del prelievo è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del mese successivo .

    3 . Il titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del secondo mese successivo .

    Articolo 7

    1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi netti .

    2 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli con fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di unità di conto per 100 chilogrammi netti .

    Articolo 8

    Se , in applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la durata di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è prolungata , il tasso della restituzione applicabile è quello fissato in anticipo per l ' ultimo mese di validità del titolo prima della proroga .

    Articolo 9

    1 . L ' autorizzazione ad importare in esenzione da prelievo prevista dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento n . 171/67/CEE è concessa a condizione che l ' interessato ne abbia fatto domanda all ' atto della presentazione della domanda di titolo di esportazione e nella misura in cui fornisca la prova che l ' esportazione è stata effettuata .

    2 . La domanda di titolo di esportazione e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la menzione « EX/IM » .

    Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti :

    « senza restituzione in contanti » .

    3 . Il titolo d ' importazione in esenzione da prelievo può essere richiesto unicamente quando sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dal titolo di esportazione oppure dopo scadenza della validità di quest ' ultimo . La domanda è presentata all ' organismo che ha emesso il titolo di esportazione , entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scandenza di validità di quest ' ultimo .

    Il titolo d ' importazione è rilasciato a concorrenza dei quantitativi effettivamente esportati , applicando i rapporti di cui al paragrafo 5 , quando sono state fornite le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa al titolo di esportazione .

    La domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la menzione « EX/IM » .

    Il titolo reca nella casella n . 20 una delle menzioni seguenti :

    « esenzione da prelievo » .

    4 . I titoli d ' importazione e di esportazione sono validi dalla data del loro rilascio effettivo fino alla scadenza del terzo mese successivo . Il termine di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento n . 171/67/CEE scade con la cessazione di validità del titolo d ' importazione .

    5 . La quantità e la qualità di olio da importare per 100 kg di olio esportati sono fissate come segue :

    a ) 100 kg di olio vergine della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra in tale sottovoce ;

    b ) 111 kg di olio vergine della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I a ) della tariffa doganale comune ;

    c ) 149 kg di olio diverso dal vergine di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I b ) della tariffa doganale comune .

    6 . L ' esenzione da prelievo non si applica al quantitativo di prodotto importato che , per effetto della tolleranza , supera il quantitativo indicato nel titolo d ' importazione .

    Articolo 10

    In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non è richiesto alcun titolo per operazioni relative ad una quantità inferiore o uguale a 100 kg .

    TITOLO II

    SETTORE DEI SEMI OLEOSI

    Titoli di fissazione anticipata

    Articolo 11

    1 . La domanda di titolo presentata l ' ultimo giorno lavorativo di un mese si considera presentata il primo giorno lavorativo del mese successivo .

    Articolo 12

    1 . La quantità indicata nel titolo si riferisce ad un prodotto della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo . Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti :

    « il quantitativo si riferisce alla qualità tipo » .

    2 . Se la qualità del prodotto esportato differisce dalla qualità tipo , il quantitativo da imputare sul titolo è modificato secondo il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione della restituzione .

    Articolo 13

    1 . Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza del secondo mese successivo .

    2 . Tuttavia , per quanto concerne l ' esportazione :

    a ) di semi di colza e di ravizzone verso l ' Algeria ,

    b ) di semi di colza e di ravizzone con germogliazione superiore a 90 % , o sottoposti allo zolfo , in sacchi , contenenti meno dello 0,5 % di impurità , verso la Repubblica d ' Africa del Sud , l ' Argentina , l ' Austria , la Spagna , gli Stati Uniti , il Portogallo , la Svezia e la Svizzera ,

    il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza del sesto mese successivo .

    3 . Nei casi contemplati dal paragrafo 2 , lettera b ) , il titolo è rilasciato unicamente per quantitativi inferiori o uguali a 50 tonnellate .

    4 . Nei casi contemplati dal paragrafo 2 , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 13 la menzione del paese o dei paesi di destinazione . Il titolo obbliga ad esportare verso detto o detti paesi .

    Inoltre , nei casi di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la designazione del prodotto da esportare . Il titolo si applica unicamente al prodotto così designato .

    Articolo 14

    1 . Per i titoli di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 , il tasso della cauzione è di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netti .

    2 . Per i titoli di cui all ' articolo 13 , paragrafo 2 , il tasso della cauzione è di 5 unità di conto per 100 chilogrammi netti ;

    Articolo 15

    Se , in applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la durata di validità del titolo è prolungata , il tasso della restituzione applicabile è quello fissato in anticipo per l ' ultimo mese di validità del titolo prima della proroga .

    Articolo 16

    1 . L ' articolo 1 , per quanto concerne il settore delle materie grasse , e gli articoli da 2 a 13 del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono abrogati .

    2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 , il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento .

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .

    ( 3 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 .

    ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2461/67 .

    ( 5 ) GU n . L 204 del 23 . 11 . 1972 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 .

    ( 7 ) GU n . L 283 del 29 . 12 . 1970 , pag . 15 .

    ( 8 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 33 .

    ( 9 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

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