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Document 31975R2041
Regulation (EEC) No 2041/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats
Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi
Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi
GU L 213 del 11/08/1975, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1995; abrogato da 31995R2543
Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 11/08/1975 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0143
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0221
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2041/75 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1975 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 2 , l ' articolo 17 , paragrafo 3 , l ' articolo 18 , paragrafo 3 , e l ' articolo 28 , paragrafo 3 , visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l ' articolo 8 , visto il regolamento n . 142/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo alle restituzioni all ' esportazione dei semi di colza , di ravizzone e di girasole ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 6 , visto il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all ' esportazione dell ' olio d ' oliva ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 , in particolare l ' articolo 11 , considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito nel settore dei grassi sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2637/70 della Commissione , del 23 dicembre 1970 , che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1807/75 ( 8 ) ; considerando che nel regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti ; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e l ' esperienza sta a dimostrare che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore ; considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari del settore dei grassi che sono necessarie all ' applicazione del regime di titoli nel settore ; considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 9 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito : - dall ' articolo 17 del regolamento n . 136/66/CEE , - dall ' articolo 4 bis del regolamento n . 142/67/CEE . TITOLO I SETTORE DELL ' OLIO D ' OLIVA Titoli d ' importazione e di esportazione Articolo 2 1 . Per ottenere il beneficio del regime speciale previsto nei regolamenti adottati per l ' esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi , la domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano , nelle caselle nn . 13 e 14 , la denominazione del paese terzo interessato . 2 . In tal caso , il titolo obbliga ad importare dal paese terzo indicato il prodotto , rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1 , per il quale è stato rilasciato . Articolo 3 Per i prodotti della sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune : - allorchù la quantità importata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo , l ' obbligo di importare è considerato adempiuto , - allorchù la quantità importata supera del 7 % al massimo la quantità indicata nel titolo , è considerata importata in base a quest ' ultimo . Articolo 4 La domanda di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentata l ' ultimo giorno lavorativo di un mese si considera presentata il primo giorno lavorativo del mese successivo . Articolo 5 Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento n . 136/66/CEE , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni dell 'articolo 20 dello stesso regolamento e dell ' articolo 6 del regolamento n . 162/66/CEE , il titolo è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda . Articolo 6 1 . Il titolo senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del terzo mese successivo . 2 . Il titolo d ' importazione con fissazione anticipata del prelievo è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del mese successivo . 3 . Il titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del suo rilascio effettivo fino alla scadenza del secondo mese successivo . Articolo 7 1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi netti . 2 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli con fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di unità di conto per 100 chilogrammi netti . Articolo 8 Se , in applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la durata di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è prolungata , il tasso della restituzione applicabile è quello fissato in anticipo per l ' ultimo mese di validità del titolo prima della proroga . Articolo 9 1 . L ' autorizzazione ad importare in esenzione da prelievo prevista dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento n . 171/67/CEE è concessa a condizione che l ' interessato ne abbia fatto domanda all ' atto della presentazione della domanda di titolo di esportazione e nella misura in cui fornisca la prova che l ' esportazione è stata effettuata . 2 . La domanda di titolo di esportazione e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la menzione « EX/IM » . Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « senza restituzione in contanti » . 3 . Il titolo d ' importazione in esenzione da prelievo può essere richiesto unicamente quando sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dal titolo di esportazione oppure dopo scadenza della validità di quest ' ultimo . La domanda è presentata all ' organismo che ha emesso il titolo di esportazione , entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scandenza di validità di quest ' ultimo . Il titolo d ' importazione è rilasciato a concorrenza dei quantitativi effettivamente esportati , applicando i rapporti di cui al paragrafo 5 , quando sono state fornite le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa al titolo di esportazione . La domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la menzione « EX/IM » . Il titolo reca nella casella n . 20 una delle menzioni seguenti : « esenzione da prelievo » . 4 . I titoli d ' importazione e di esportazione sono validi dalla data del loro rilascio effettivo fino alla scadenza del terzo mese successivo . Il termine di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento n . 171/67/CEE scade con la cessazione di validità del titolo d ' importazione . 5 . La quantità e la qualità di olio da importare per 100 kg di olio esportati sono fissate come segue : a ) 100 kg di olio vergine della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra in tale sottovoce ; b ) 111 kg di olio vergine della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I a ) della tariffa doganale comune ; c ) 149 kg di olio diverso dal vergine di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , se l ' olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I b ) della tariffa doganale comune . 6 . L ' esenzione da prelievo non si applica al quantitativo di prodotto importato che , per effetto della tolleranza , supera il quantitativo indicato nel titolo d ' importazione . Articolo 10 In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non è richiesto alcun titolo per operazioni relative ad una quantità inferiore o uguale a 100 kg . TITOLO II SETTORE DEI SEMI OLEOSI Titoli di fissazione anticipata Articolo 11 1 . La domanda di titolo presentata l ' ultimo giorno lavorativo di un mese si considera presentata il primo giorno lavorativo del mese successivo . Articolo 12 1 . La quantità indicata nel titolo si riferisce ad un prodotto della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo . Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « il quantitativo si riferisce alla qualità tipo » . 2 . Se la qualità del prodotto esportato differisce dalla qualità tipo , il quantitativo da imputare sul titolo è modificato secondo il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione della restituzione . Articolo 13 1 . Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza del secondo mese successivo . 2 . Tuttavia , per quanto concerne l ' esportazione : a ) di semi di colza e di ravizzone verso l ' Algeria , b ) di semi di colza e di ravizzone con germogliazione superiore a 90 % , o sottoposti allo zolfo , in sacchi , contenenti meno dello 0,5 % di impurità , verso la Repubblica d ' Africa del Sud , l ' Argentina , l ' Austria , la Spagna , gli Stati Uniti , il Portogallo , la Svezia e la Svizzera , il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza del sesto mese successivo . 3 . Nei casi contemplati dal paragrafo 2 , lettera b ) , il titolo è rilasciato unicamente per quantitativi inferiori o uguali a 50 tonnellate . 4 . Nei casi contemplati dal paragrafo 2 , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 13 la menzione del paese o dei paesi di destinazione . Il titolo obbliga ad esportare verso detto o detti paesi . Inoltre , nei casi di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 12 la designazione del prodotto da esportare . Il titolo si applica unicamente al prodotto così designato . Articolo 14 1 . Per i titoli di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 , il tasso della cauzione è di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netti . 2 . Per i titoli di cui all ' articolo 13 , paragrafo 2 , il tasso della cauzione è di 5 unità di conto per 100 chilogrammi netti ; Articolo 15 Se , in applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la durata di validità del titolo è prolungata , il tasso della restituzione applicabile è quello fissato in anticipo per l ' ultimo mese di validità del titolo prima della proroga . Articolo 16 1 . L ' articolo 1 , per quanto concerne il settore delle materie grasse , e gli articoli da 2 a 13 del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono abrogati . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 , il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento . Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 . ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2461/67 . ( 5 ) GU n . L 204 del 23 . 11 . 1972 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 . ( 7 ) GU n . L 283 del 29 . 12 . 1970 , pag . 15 . ( 8 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 33 . ( 9 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .