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Document 32023R0660

Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione del 2 dicembre 2022 che stabilisce norme particolareggiate per l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/8672

GU L 83 del 22/03/2023, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/660/oj

22.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/47


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/660 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2022

che stabilisce norme particolareggiate per l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 stabilisce procedure per l’aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione («elenco dell’Unione»), nonché procedure che consentono agli Stati membri, in determinate circostanze, di adottare misure eccezionali per imporre divieti operativi all’interno del loro territorio.

(2)

È opportuno integrare il regolamento (CE) n. 2111/2005 con norme particolareggiate relative a tali procedure.

(3)

Risulta particolarmente opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono fornire quando chiedono alla Commissione di adottare una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 in vista dell’aggiornamento dell’elenco dell’Unione a motivo dell’introduzione di un nuovo divieto operativo, della revoca di un divieto esistente o della modifica delle relative condizioni.

(4)

Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dell’Unione è necessario stabilire le condizioni di esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori soggetti alle decisioni adottate dalla Commissione. È opportuno chiarire le procedure relative ai diritti di difesa dei vettori aerei. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme particolareggiate per quanto riguarda l’esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei nel momento in cui la Commissione valuta l’opportunità di adottare una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(5)

Nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco dell’Unione, il regolamento (CE) n. 2111/2005 dispone che la Commissione tenga debito conto della necessità di decidere rapidamente e, all’occorrenza, di prevedere una procedura d’urgenza.

(6)

La Commissione dovrebbe ricevere informazioni adeguate sui divieti operativi imposti dagli Stati membri con misure eccezionali a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(7)

Al fine di adeguarsi ai mezzi di comunicazione odierni, è necessario consentire una maggiore flessibilità nel modo in cui le informazioni sono diffuse presso i pertinenti servizi della Commissione.

(8)

A fini di chiarezza dei termini utilizzati, è necessario garantire coerenza quando si fa riferimento all’autorità responsabile della supervisione del vettore aereo interessato.

(9)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2111/2005 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Per garantire il corretto funzionamento delle procedure per l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante atti di tale tipo (3). Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme particolareggiate applicabili alle seguenti procedure di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005:

a)

definizione dell’elenco dell’Unione;

b)

aggiornamento dell’elenco dell’Unione;

c)

misure eccezionali adottate da uno Stato membro;

d)

esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei;

e)

applicazione dell’elenco dell’Unione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Richieste di aggiornamento dell’elenco dell’Unione da parte degli Stati membri

1.   Uno Stato membro che presenta alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco dell’Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 trasmette alla Commissione le informazioni indicate nell’allegato I del presente regolamento.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa al segretariato generale della Commissione. Le informazioni di cui all’allegato I sono inoltre comunicate simultaneamente ai servizi competenti della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione.

3.   La Commissione informa gli altri Stati membri delle richieste di cui al paragrafo 1 tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato. La Commissione informa anche l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»).

Articolo 3

Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato

1.   Uno Stato membro che valuta l’opportunità di presentare alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 invita la Commissione, l’Agenzia e gli altri Stati membri a partecipare alle eventuali consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato.

2.   L’adozione delle decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005 è preceduta, ove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione, dall’Agenzia e dagli Stati membri.

3.   In caso di urgenza, le consultazioni congiunte possono essere organizzate dopo l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5. In tal caso, la Commissione informa le autorità interessate dell’imminente adozione di una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Le consultazioni congiunte possono avvenire per corrispondenza e aver luogo nel corso di visite in loco volte a consentire la raccolta di elementi di prova, ove opportuno.

Articolo 4

Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione comunica al vettore aereo interessato i fatti e le considerazioni principali sui quali poggia tale decisione. Al vettore aereo interessato è concessa l’opportunità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Se la decisione riguarda più di un vettore aereo certificato nello stesso Stato, si ritiene che il termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di osservazioni scritte alla Commissione decorra una volta che la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali che riceve alle autorità responsabili della supervisione di tali vettori aerei.

2.   La Commissione informa l’Agenzia e gli altri Stati membri tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato. Il vettore aereo interessato è autorizzato, se ne fa richiesta, a presentare la sua posizione oralmente dinanzi al comitato per la sicurezza aerea prima dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005. Nel corso della presentazione il vettore aereo interessato può essere assistito dalle autorità responsabili per la sua supervisione, se ne fa richiesta.

3.   In caso di urgenza, la Commissione non è tenuta ad adempiere l’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima di adottare una misura provvisoria conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

4.   Qualora adotti una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione informa immediatamente in merito il vettore aereo interessato e le autorità responsabili della sua supervisione.

Articolo 5

Applicazione

Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure introdotte per dare attuazione alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Articolo 6

Misure eccezionali adottate da uno Stato membro

1.   Qualora imponga a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, uno Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette le informazioni di cui all’allegato II.

2.   Qualora imponga a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio o lo mantenga a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, uno Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette le informazioni di cui all’allegato III.

3.   Le informazioni di cui agli allegati II e III sono comunicate al segretariato generale della Commissione. Le informazioni descritte all’allegato II o III sono inoltre comunicate simultaneamente ai servizi competenti della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione.

4.   La Commissione informa l’Agenzia e gli altri Stati membri tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato.

Articolo 7

Abrogazione del regolamento (CE) n. 473/2006

Il regolamento (CE) n. 473/2006 è abrogato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

(3)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).


ALLEGATO I

Informazioni trasmesse da uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005

Uno Stato membro che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, presenta una richiesta di aggiornamento dell’elenco dell’Unione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti.

1.

Per quanto riguarda lo Stato membro richiedente:

a)

nominativo e incarico della persona di contatto ufficiale;

b)

e-mail e numero di telefono della persona di contatto ufficiale.

2.

Per quanto riguarda il vettore o i vettori e l’aeromobile:

a)

identificativo del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul certificato di operatore aereo (COA) o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero del COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto) e i recapiti completi;

b)

denominazione e recapito completo dell’autorità o delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore o dei vettori aerei interessati;

c)

dettagli del tipo o dei tipi di aeromobile, Stato o Stati in cui sono registrati, numero o numeri di registrazione e, se disponibili, numeri di serie di costruzione degli aeromobili interessati.

3.

Per quanto riguarda la decisione richiesta:

a)

tipo di decisione richiesta: specificare se riguarda l’imposizione di un divieto operativo, la revoca di un divieto operativo o la modifica delle condizioni di un divieto operativo;

b)

ambito di applicazione della decisione richiesta: indicare il vettore o i vettori aerei specifici o tutti i vettori aerei soggetti a una determinata autorità di supervisione, identificare un aeromobile specifico o uno o più tipi di aeromobili).

4.

Per quanto riguarda la richiesta di imposizione di un divieto operativo:

a)

descrizione dettagliata del problema di sicurezza rilevato (ad esempio, risultati dell’ispezione) che ha determinato la richiesta di divieto totale o parziale (relativo, nell’ordine, a ciascuno dei criteri comuni pertinenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005);

b)

ampia descrizione della condizione o delle condizioni raccomandate affinché il divieto possa essere revocato/annullato, che devono servire da base per l’elaborazione di un piano d’azione correttivo di concerto con l’autorità o le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore o dei vettori aerei interessati.

5.

Per quanto riguarda la richiesta di revoca di un divieto operativo o la modifica delle relative condizioni:

a)

data e dettagli del piano d’azione correttivo convenuto, se applicabile;

b)

elementi comprovanti la conseguente messa in conformità al piano correttivo convenuto, se applicabile;

c)

dichiarazione scritta esplicita dell’autorità o delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore o dei vettori aerei interessati, attestante l’avvenuta attuazione del piano d’azione correttivo.

6.

Per quanto riguarda la pubblicità:

 

informazioni sull’eventualità che lo Stato membro abbia reso pubblica la sua richiesta.


ALLEGATO II

Comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure eccezionali adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005 per imporre un divieto operativo sul suo territorio

Uno Stato membro che notifica di aver imposto un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, trasmette alla Commissione le informazioni seguenti.

1.

Per quanto riguarda lo Stato membro notificante:

a)

nominativo e incarico della persona di contatto ufficiale;

b)

e-mail e numero di telefono della persona di contatto ufficiale.

2.

Per quanto riguarda il vettore o i vettori e l’aeromobile:

a)

identificativo del vettore o dei vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul COA o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero del COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto) e i recapiti completi;

b)

denominazione e recapito completo dell’autorità o delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore o dei vettori aerei interessati;

c)

dettagli del tipo o dei tipi di aeromobile, Stato o Stati in cui sono registrati, numero o numeri di registrazione e, se disponibili, numero o numeri di serie di costruzione degli aeromobili interessati.

3.

Per quanto riguarda la decisione:

a)

data, ora e durata della decisione;

b)

descrizione della decisione intesa a negare, sospendere, revocare una licenza di esercizio o un permesso tecnico o imporre restrizioni su questi ultimi.

c)

Ambito di applicazione della decisione: indicare il vettore o i vettori aerei specifici o tutti i vettori aerei soggetti a una determinata autorità di supervisione, un aeromobile specifico o uno o più tipi di aeromobili);

d)

descrizione della condizione o delle condizioni che consentono di annullare/revocare il rifiuto, la sospensione, la revoca o la restrizione di una licenza di esercizio o di un permesso tecnico rilasciati da uno Stato membro.

4.

Per quanto riguarda il problema di sicurezza:

descrizione dettagliata del problema di sicurezza rilevato (ad esempio, risultati dell’ispezione) che ha determinato la richiesta di divieto totale o parziale (relativo, nell’ordine, a ciascuno dei criteri comuni pertinenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005).

5.

Per quanto riguarda la pubblicità:

informazioni sull’eventualità che lo Stato membro abbia reso pubblica la sua richiesta.


ALLEGATO III

Comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure eccezionali adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 per mantenere o imporre un divieto operativo sul suo territorio nel caso in cui la Commissione abbia deciso di non includere misure analoghe nell’elenco dell’Unione

Uno Stato membro che notifica l’imposizione o il mantenimento di un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, trasmette alla Commissione le informazioni seguenti.

1.

Per quanto riguarda lo Stato membro notificante:

a)

nominativo e incarico della persona di contatto ufficiale;

b)

e-mail e numero di telefono della persona di contatto ufficiale.

2.

Per quanto riguarda il vettore o i vettori e l’aeromobile:

identificativo del vettore o dei vettori aerei interessati, compresi la denominazione giuridica (indicata sul COA o equivalente), la denominazione commerciale (se diversa da quella giuridica), il numero del COA (se disponibile), il codice ICAO di designazione della compagnia aerea (se noto).

3.

Per quanto riguarda il riferimento alla decisione della Commissione:

a)

data e riferimento di tutti i pertinenti documenti della Commissione;

b)

data della decisione della Commissione o del comitato per la sicurezza aerea.


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