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Document 32003R1509
Commission Regulation (EC) No 1509/2003 of 27 August 2003 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of 82500 tonnes of barley held by the German intervention agency
Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
GU L 217 del 29/08/2003, p. 8–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31993R2131 | deroga | articolo 13.4 | 01/09/2003 | |
Repeal | 32001R0668 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32003R2045 | sostituzione | titolo | 21/11/2003 | |
Modified by | 32003R2045 | sostituzione | allegato 1 | 21/11/2003 | |
Modified by | 32003R2045 | modifica | articolo 1.1 | 21/11/2003 | |
Modified by | 32003R2045 | modifica | allegato 2 | 21/11/2003 |
Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 29/08/2003 pag. 0008 - 0010
Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione del 27 agosto 2003 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82500 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato. (2) La Germania dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo. (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi. (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1093/2003(6), e di abrogare detto regolamento. (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo. (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica. (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 82000 tonnellate di orzo da esso detenute. 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I. Articolo 2 La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta; b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. Articolo 3 In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata. Articolo 4 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles). 2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles). 3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles). Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main ( Telex 4-11475, 4-16044 ) Articolo 5 L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato. Articolo 6 La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita. Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti. La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92. Articolo 7 Il regolamento (CE) n. 668/2001 è abrogato. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. (4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24. (5) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20. (6) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 16. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2003217IT.001003.TIF">