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Document 61999TO0200
Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 17 November 2000. # Alberto Martinelli v Commission of the European Communities. # Officials - Absence of staff report - Action for damages - Inadmissibility - Implicit rejection of a request not disputed within the time-limits - Express confirmation of that rejection - Damage. # Case T-200/99.
Förstainstansrättens beslut (första avdelningen) den 17 november 2000.
Alberto Martinelli mot Europeiska kommissionen.
Personalmål - Betygsrapporter har inte utarbetats - Skadeståndstalan - Upptagande till sakprövning - Tyst avslag på en begäran som inte har överklagats inom fristen - Bekräftelse genom uttryckligt avslag - Skada.
Mål T-200/99.
Förstainstansrättens beslut (första avdelningen) den 17 november 2000.
Alberto Martinelli mot Europeiska kommissionen.
Personalmål - Betygsrapporter har inte utarbetats - Skadeståndstalan - Upptagande till sakprövning - Tyst avslag på en begäran som inte har överklagats inom fristen - Bekräftelse genom uttryckligt avslag - Skada.
Mål T-200/99.
Rättsfallssamling – Personaldelen 2000 I-A-00253; II-01161
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:269
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
17 novembre 2000 ( *1 )
«Dipendenti - Mancanza del rapporto informativo - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Rigetto implicito di una domanda non contestato nei termini - Rigetto esplicito di conferma - Danno»
Nella causa T-200/99,
Alberto Martinelli, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Monaco di Baviera (Germania), con l'avv. G. Marchesini, patrocinante presso la Corte suprema di cassazione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente a causa della mancanza dei rapporti informativi per i periodi di riferimento 1993-1995 e 1995-1997.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all'orìgine del ricorso
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1 |
Il ricorrente è un ex dipendente del quadro scientifico e tecnico della Commissione, il quale, durante i suoi ultimi anni di servizio e fino al suo collocamento a riposo, il 1o settembre 1997, ha lavorato presso il «Next European Torus (NET)» del «Max-Planck-Institut für Plasmaphysik» di Garching (Repubblica federale di Germania). |
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2 |
Avendo constatato, dopo il suo collocamento a riposo, la mancanza, nel suo fascicolo personale, dei rapporti informativi relativi ai periodi di riferimento 1993-1995 e 1995-1997, il ricorrente, con lettera del 4 giugno 1998, registrata al Segretariato generale della Commissione il 10 giugno seguente, ha presentato una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), domanda diretta ad ottenere il versamento di una somma pari a euro 20000 a titolo di indennizzo del danno morale subito a causa della mancanza dei detti rapporti informativi. |
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3 |
Con decisione del 4 novembre 1998, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha respinto la sua domanda. |
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4 |
Il 1o febbraio 1999 il ricorrente ha presentato un reclamo contro tale decisione, registrato al Segretariato generale il 4 febbraio seguente. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell'APN del 31 maggio 1999, notificata al ricorrente il 7 giugno 1999. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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5 |
Pertanto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 settembre 1999, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame. |
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6 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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7 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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Sulla ricevibilità
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8 |
In applicazione delle disposizioni dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. |
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9 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dagli elementi del fascicolo e considera che non occorre proseguire il procedimento. |
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10 |
Secondo una giurisprudenza costante, i termini inerenti al procedimento precontenzioso, prescritti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non costituiscono un mezzo di cui le parti o il giudice possano disporre discrezionalmente, dato che sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza dei rapporti giuridici (v., in particolare, le sentenze della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, e 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e a./Corte di conti, Racc. pag. 3037, nonché le sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Corte di conti, Racc. pag. II-77; 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-855, punto 31, e l'ordinanza del Tribunale 15 febbraio 1995, causa T-552/93, Grassi/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-33 e II-125, punto 23). |
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11 |
Occorre inoltre precisare che l'art. 91, n. 3, ultimo comma, dello Statuto, ai sensi del quale «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo inizia nuovamente a decorrere», non si applica al momento della domanda e prima della presentazione del reclamo. Tale specifica disposizione, infatti, relativa alle modalità di calcolo dei termini d'impugnazione, va interpretata restrittivamente e testualmente. Ne consegue che il rigetto esplicito di una domanda, dopo una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, che ne costituisca mera conferma, non è idoneo a consentire al dipendente interessato di proseguire il procedimento precontenzioso concedendogli un termine nuovo per la presentazione di un reclamo (sentenza della Corte 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Racc. pag. 1509, punto 12; sentenze del Tribunale Offermann/Parlamento, citata, punto 32; 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorff/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punti 26 e 27, e ordinanze del Tribunale 1o ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione, Racc, pag. II-763, e 14 luglio 1993, causa T-55/92, Knijff/Corte dei conti, Racc. pag. II-823, punto 34). |
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12 |
Nel caso di specie, alla luce delle citate disposizioni degli artt. 90, n. 1, e 91, n. 3, ultimo comma, dello Statuto, è pacifico, tenuto conto del silenzio osservato dall'APN, che una decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente, registrata il 10 giugno 1998, è intervenuta il 10 ottobre seguente. Il ricorrente disponeva quindi, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, di un termine di tre mesi per presentare un reclamo contro tale decisione implicita di rigetto. È altresì pacifico che nessun reclamo è stato presentato dal ricorrente prima del 10 gennaio 1999, data di scadenza di tale termine. La decisione dell'APN del 4 novembre 1998, che esplicitamente respinge la domanda del ricorrente, costituisce una mera conferma della decisione implicita di rigetto precedentemente intervenuta e non ha quindi affatto riaperto i termini del procedimento precontenzioso a favore del ricorrente. Ne risulta che il reclamo del ricorrente del 1o febbraio 1999, registrato il 4 febbraio 1999, diretto contro un atto di conferma e presentato più di tre mesi dopo il rigetto implicito della domanda, non può costituire una regolare previa adizione dell'APN che consenta la prosecuzione del procedimento precontenzioso del ricorso in esame. |
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13 |
D'altra parte, il Tribunale ricorda che il fatto che la convenuta non abbia fatto valere il carattere tardivo del reclamo del ricorrente non può esimere il giudice comunitario dall'obbligo che gli incombe di verificare il rispetto dei termini statutari (sentenze del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione, Racc. pag. II-761; Bollendorff/Parlamento, citata, punto 28, e ordinanza del Tribunale Grassi/Commissione, citata, punto 31). |
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14 |
Pertanto, il Tribunale constata che i termini statutari non sono stati rispettati nel caso di specie e che, quindi, il ricorso in esame deve essere dichiarato manifestamente irricevibile. |
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15 |
In più, il Tribunale considera che il ricorrente non ha affatto dimostrato di aver subito un danno morale dovuto all'omessa redazione dei due rapporti informativi controversi. |
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16 |
Occorre al riguardo ricordare che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di un rapporto informativo nel fascicolo personale di un dipendente è circostanza tale da arrecare un danno morale a quest'ultimo se ha potuto incidere sulla sua carriera o se ha determinato nello stesso uno stato di incertezza in ordine al suo futuro (v., in particolare, sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione, Racc. PI, pagg. I-A-127 e II-405, punto 89). |
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17 |
Nel caso di specie, come ha sostenuto la Commissione, non contraddetta sul punto, la mancanza dei rapporti informativi controversi non ha inciso sulla carriera del ricorrente, che ha seguito uno svolgimento normale, e non ha mai formato oggetto di una domanda o di un reclamo da parte sua. Il ricorrente non ha neanche dimostrato che tale mancanza abbia potuto determinare uno stato di incertezza o di preoccupazione in ordine al suo futuro ai sensi della giurisprudenza. Il ricorrente stesso ammette infatti di aver verificato per la prima volta e «per ultimo scrupolo» la mancanza di rapporti informativi per i bienni 1993-1995 e 1995-1997 nel proprio fascicolo personale il 4 giugno 1998, vale a dire nove mesi dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto il 1o settembre 1997. |
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18 |
Comunque, trovandosi in pensione dal 1o settembre 1997, il ricorrente non può far valere uno stato di incertezza o di preoccupazione in ordine al suo futuro professionale. |
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19 |
Pertanto, anche supponendo che il ricorso in esame fosse dichiarato ricevibile, il Tribunale constata che il ricorrente non ha dimostrato la realtà del danno morale asserito e, quindi, le conclusioni relative al risarcimento del detto danno sono manifestamente infondate in diritto. |
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20 |
Ne discende che il ricorso in esame deve essere respinto. |
Sulle spese
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21 |
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Ne consegue che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 17 novembre 2000 Il cancelliere H. Jung Il presidente B. Vesterdorf |
( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.