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Documento 31991R1209
Commission Regulation (EEC) No 1209/91 of 6 May 1991 re- establishing the levying of customs duties on products falling within CN codes 6404 and 6405 90 10, originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
EGT L 116, 9.5.1991, pag. 38-38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 09/05/1991 pag. 0038 - 0038
REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per i prodotti dei codici NC 6404 e 6405 90 10, originari della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 2 977 000 ecu; che in data 4 marzo 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 12 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0680 6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 6405 90 10 Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.