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Documento 31991R1209

REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

EGT L 116, 9.5.1991, pag. 38-38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1209/oj

31991R1209

REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 09/05/1991 pag. 0038 - 0038


REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 604 e 6405 90 10, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 6404 e 6405 90 10, originari della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 2 977 000 ecu; che in data 4 marzo 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0680 6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 6405 90 10 Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

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