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Documento 31987R0776

Regolamento (CEE) n. 776/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera

EGT L 78, 20.3.1987, pagg. 8-9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/776/oj

31987R0776

Regolamento (CEE) n. 776/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 20/03/1987 pag. 0008 - 0009


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 776/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1336/86 (3) ha fissato un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera; che conviene autorizzare gli Stati membri a concedere fin dal primo anno un'indennità per l'abbandono di produzione corrispondente ai quantitativi previsti per il secondo anno, a condizione che tale indennità sia identica a quella concessa per il primo anno;

considerando che è opportuno evitare che l'attuazione di tale regime porti ad uno smantellamento delle strutture di produzione e di raccolta; che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per garantire che la diminuzione della produzione derivante da tale regime sia ripartita, nella misura del possibile, in maniera armoniosa fra le varie regioni e zone di raccolta;

considerando che occorre aumentare il massimale dell'indennità a carico dei fondi comunitari da 4 a 6 ECU per 100 chilogrammi; che, tuttavia, il rimborso dei 2 ECU supplementari per 100 chilogrammi va imputato per la prima volta al bilancio dell'esercizio 1988;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1336/86 autorizza gli Stati membri, in certe circostanze, in caso di utilizzazione parziale degli importi previsti per il finanziamento dell'indennità comunitaria, a destinare gli importi residui disponibili al finanziamento di programmi nazionali di abbandono con finalità di ristrutturazione; che conviene tuttavia prevedere che tali importi siano utilizzati per indennizzare i produttori negli Stati membri in cui è necessario ridurre in maniera uniforme i quantitativi di riferimento, per rispettare i quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 oppure i quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/87 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1336/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a concedere fin dal primo anno un'indennità per l'abbandono della produzione lattiera corrispondente ai quantitativi previsti per il secondo anno. In questo caso l'abbandono della produzione lattiera deve effettuarsi al più tardi il 31 marzo 1987 per la totalità dei quantitativi di cui all'allegato I. »;

2) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, gli Stati membri:

- possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di sei vacche da latte o il cui quantitativo di riferimento è inferiore a 25 000 chilogrammi all'anno;

- sono autorizzati a prendere i provvedimenti necessari per garantire che le diminuzioni dei quantitativi effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente regolamento siano per quanto possibile ripartite in maniera armoniosa tra le regioni e le zone di raccolta dello Stato membro. »;

3) l'articolo 2 è modificato come segue:

- al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, il finanziamento comunitario corrisposto nel 1987 si limita ai due terzi degli importi previsti dall'allegato II per il primo anno di applicazione. Il saldo di tali importi sarà versato nel 1988. »;

- al paragrafo 2:

- al primo comma, i termini « 4 ECU » sono sostituiti dai termini « 6 ECU »;

- è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma:

a) l'indennità può essere pagata in una sola volta o in due rate annue;

b) gli Stati membri interessati finanziano per il primo anno gli importi corrispondenti ai quantitativi previsti per il secondo anno, fatta salva l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. »;

- il testo del paragrafo 5 è sostitutito dal testo seguente:

« 5. Gli importi di cui all'allegato II possono essere utilizzati parzialmente nei seguenti casi:

- se si raggiungono i quantitativi di cui all'allegato I con un'indennità inferiore a 6 ECU,

- se il versamento dell'indennità per un importo di almeno 6 ECU a tutti gli aventi diritto non permette di raggiungere tali quantitativi,

- se, fermo restando l'obbligo di cui al secondo trattino, l'applicazione, da parte dello Stato membro, dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, non consente di raggiungere tali quantitativi.

In questi casi la parte degli importi di cui all'allegato II rimasta disponibile viene utilizzata dagli Stati membri interessati nei modi seguenti:

- nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84;

- oppure, se del caso, sotto forma di indennità corrisposta ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono stati diminuiti per tener conto di una riduzione, a seconda dei casi, del livello del quantitativo globale garantito previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 oppure del quantitativo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84; in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma del presente regolamento, l'indennità, durante il primo anno, della riduzione corrispondente ai quantitativi previsti per il secondo anno è finanziata dagli Stati membri interessati. »;

4) l'allegato II è sostituito dall'allegato seguente:

« ALLEGATO II

Importi (in milioni di ECU per anno) di cui all'articolo 2, paragrafo 1

1.2.3.4 // // // // // // Primo anno di applicazione // Dal secondo al settimo anno di applicazione // Ottavo anno di applicazione // // // // // Belgio // 4,333200 // 6,499800 // 2,166600 // Danimarca // 5,859600 // 8,789400 // 2,929800 // Germania // 28,263600 // 42,395400 // 14,131800 // Grecia // 0,699600 // 1,049400 // 0,349800 // Spagna // 6,480000 // 9,720000 // 3,240000 // Francia // 31,809600 // 47,714400 // 15,904800 // Irlanda // 6,355200 // 9,532800 // 3,177600 // Italia // 11,896800 // 17,845200 // 5,948400 // Lussemburgo // 0,319200 // 0,478800 // 0,159600 // Paesi Bassi // 14,488800 // 21,733200 // 7,244400 // Regno Unito // 18,870000 // 28,305000 // 9,435000 // // // // // Totale // 129,375600 // 194,063400 // 64,687800 » // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(5) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

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