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Document 52005XC1015(10)

Državne pomoči — Italija — Državna pomoč C 26/2005 (prej N 580/B/2003) — Pomoči za pridelavo agrumov (sprememba pomoči št. 313/01 — Boj proti citrus tristeza virusu) — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

UL C 256, 15.10.2005, p. 18–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/18


DRŽAVNE POMOČI — ITALIJA

Državna pomoč C 26/2005 (prej N 580/B/2003) — Pomoči za pridelavo agrumov (sprememba pomoči št. 313/01 — Boj proti citrus tristeza virusu)

Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 256/11)

Z dopisom z dne 20. julija 2005, objavljenem v verodostojnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Italijo o svoji odločitvi, da bo glede navedene pomoči uvedla postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o pomoči, glede katere Komisija začenja postopek, v roku enega meseca od datuma objave tega povzetka in spodnjega dopisa na naslednji naslov:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H. Législation agricole

Unité: H.2. Concurrence

Bureau: Loi 130 5/128

BE-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72

Te pripombe se posredujejo Italiji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

POVZETEK

Zadevni ukrep sestavlja uporaba, za boj proti citrus tristeza virusu, dela dodatno dodeljenih proračunskih sredstev 12 911 422 evrov, obenem namenjenih refinanciranju programa pomoči N 313/01 (pomoči v sektorju pridelave agrumov), ki ga je odobrila Komisija. Samo refinanciranje je tudi bilo odobreno.

Glede boja proti citrus tristeza virusu programi, ki so jih predložile različne italijanske dežele, predvidevajo ukrepe za preprečevanje bolezni, za nadomestilo za izgube, za raziskave in za tehnično pomoč.

Ovrednotenje

Ob upoštevanju podatkov, s katerimi razpolaga, Komisija v tej fazi ne more ugotoviti, ali bodo raziskovalne dejavnosti, ki jih zajema program boja proti citrus tristeza virusu, ki ga je predstavila Sicilija, financirane v vseh primerih v skladu s štirimi pogoji iz njenega Sporočila iz leta 1998 o spremembi okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskovanje in razvoj ali, če ti pogoji niso izpolnjeni, v skladu z določbami navedenega okvira.

BESEDILO DOPISA

«1.

Con la presente, mi pregio di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso da un lato di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di una parte del programma di lotta contro la tristeza degli agrumi previsto dalla Sicilia (misure relative alla ricerca) e, dall'altro, di non sollevare obiezioni nei confronti delle parti rimanenti di tale programma, né nei confronti dei programmi comunicati anche dalla Campania e dalla Basilicata.

PROCEDIMENTO

2.

Con lettera del 15 dicembre 2003, protocollata il 16 dicembre 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.

Con lettera del 20 gennaio 2004 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sulla misura in oggetto.

4.

Con lettera del 30 aprile 2004 i servizi della Commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta alla loro richiesta di informazioni del 20 gennaio 2004, hanno inviato un sollecito alle autorità italiane.

5.

Con lettera del 24 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera nella quale le autorità italiane chiedevano una proroga del termine di risposta ai quesiti di cui alla lettera del 20 gennaio 2004.

6.

La proroga è stata concessa alle autorità italiane con lettera del 3 giugno 2004.

7.

Con lettera del 30 giugno 2004, protocollata il 2 luglio 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane nella lettera del 20 gennaio 2004.

8.

La misura in oggetto consiste nell'assegnazione di uno stanziamento supplementare per il finanziamento delle misure autorizzate nell'ambito dell'aiuto N 313/01 (1), ma secondo le indicazioni della notifica una parte di questo stanziamento deve servire a finanziare misure di lotta contro il virus della tristeza degli agrumi non esaminate nell'ambito del fascicolo N 313/01. Constatata la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per esaminare il rifinanziamento delle misure autorizzate nell'ambito del fascicolo N 313/01, ma non essendo ancora in possesso di alcune informazioni sulle misure di lotta contro il virus della tristeza degli agrumi, i servizi della Commissione hanno pertanto deciso, per non bloccare il rifinanziamento di misure già approvate, di suddividere la pratica in due parti: una parte A per il rifinanziamento di misure già autorizzate e una parte B per le misure di lotta contro il virus della tristeza degli agrumi (2).

9.

La parte A del fascicolo è stata approvata dalla Commissione (3).

10.

Con lettera del 12 agosto 2004 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sulla parte B del fascicolo.

11.

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane nella lettera del 12 agosto 2004.

12.

Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane apparivano incomplete, i servizi della Commissione hanno chiesto una nuova serie di precisazioni con lettera dell'11 ottobre 2004.

13.

Con lettera del 25 ottobre 2004, protocollata il 27 ottobre 2004 e con lettera del 9 novembre 2004, protocollata il 15 novembre 2004, detta Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le precisazioni chieste alle autorità italiane nella lettera dell'11 ottobre 2004.

14.

Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane apparivano ancora incomplete, i servizi della Commissione hanno chiesto una nuova serie di precisazioni con la lettera del 23 novembre 2004.

15.

Nel frattempo, con lettera del 19 novembre 2004, protocollata il 24 novembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristeza degli agrumi adottato dalla Campania.

16.

Con lettera del 9 dicembre 2004, i servizi della Commissione hanno richiamato l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, poiché il fascicolo riguardava un certo numero di regioni, l'esame di compatibilità delle misure previste sarebbe stato effettuato dopo la ricezione dei piani di lotta di tutte le regioni.

17.

Con lettera del 16 dicembre 2004, protocollata il 20 dicembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera in cui le autorità italiane chiedevano che ogni programma fosse esaminato immediatamente dopo la trasmissione.

18.

Con lettera del 10 gennaio 2005, protocollata l'11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristeza degli agrumi adottato dalla Basilicata.

19.

Dinanzi a questo modo di procedere i servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno rammentare alle autorità italiane, con lettera del 19 gennaio 2005, che per motivi di semplificazione amministrativa sarebbe stata adottata una decisione unica per tutti i programmi di lotta presentati, invitando nel contempo dette autorità ad indicare quando ritenessero completata la trasmissione di tutti i programmi di lotta contro la tristeza degli agrumi. Tale posizione è stata ribadita alla riunione del 25 gennaio 2005, durante la quale le autorità italiane hanno infine confermato che avrebbero avvertito la Commissione non appena l'invio dei programmi di lotta poteva considerarsi completato.

20.

Con lettera del 14 febbraio 2005, protocollata il 15 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera con cui le autorità italiane chiedevano una decisione sulle misure previste nell'ambito dei programmi di lotta della Calabria, della Campania e della Basilicata.

21.

Con lettera del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristeza degli agrumi adottato dalla Regione Siciliana.

22.

Durante il mese di marzo 2005 le autorità italiane, nonostante gli accordi presi nella riunione del 19 gennaio 2005, hanno più volte insistito perché venisse adottata una decisione separata sul programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Calabria.

23.

Dopo attenta riflessione i servizi della Commissione hanno deciso di scindere per l'ultima volta il fascicolo N 580/03 e di creare una parte C riservata al programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Calabria. Parallelamente, con lettera del 5 aprile 2005, gli stessi servizi hanno inviato una nuova domanda di complementi di informazione sugli aspetti rimanenti della parte B del fascicolo, ossia sul finanziamento delle misure di lotta contro la tristeza degli agrumi previsto nei programmi di lotta della Campania, della Basilicata e della Sicilia.

24.

Con lettera del 13 maggio 2005, protocollata il 18 maggio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane nella lettera del 5 aprile 2005, ma limitatamente ai programmi della Campania e della Basilicata.

25.

Con lettera del 10 giugno 2005, protocollata il 17 giugno 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi d'informazione sul programma della Regione siciliana richiesti nella precitata lettera del 5 aprile.

26.

La presente decisione riguarda esclusivamente gli aspetti rimanenti della parte B del fascicolo, ossia il finanziamento delle misure di lotta contro la tristeza degli agrumi contemplate dai programmi di lotta della Campania, della Basilicata e della Sicilia.

DESCRIZIONE

27.

La misura in esame prevede di destinare alla lotta contro il virus della tristeza degli agrumi una parte di uno stanziamento supplementare di 12 911 422 EUR, anch'esso destinato al rifinanziamento del regime di aiuto N 313/01 (interventi nel settore dell'agrumicoltura) approvato dalla Commissione (4). Il rifinanziamento del regime propriamente detto è stato anch'esso approvato (5).

28.

Per la lotta contro il virus della tristeza degli agrumi, i programmi presentati dalle regioni interessate prevedono le misure che passiamo a descrivere.

Campania

29.

Il programma della Campania, della durata prevista di tre anni e un costo stimato di 100 000 EUR (6), contempla le seguenti azioni:

a)

azioni di formazione degli ispettori fitosanitari;

b)

seminari di informazione per gli agrumicoltori; creazione di una pagina Internet interattiva per informare gli agrumicoltori e repertoriare i casi sospetti;

c)

l'organizzazione del controllo della malattia (campionamenti, formazione del personale del laboratorio fitopatologico regionale);

d)

accantonamento del 10 % dell'importo assegnato al programma per compensare parzialmente (80 %) le eventuali perdite subite in caso di distruzione delle piante [se non si riscontra alcun caso di malattia i fondi saranno utilizzati per la lotta contro la malattia, cfr. lettera c)];

e)

la creazione di centri di moltiplicazione di materiali certificati.

Basilicata

30.

Il programma della Basilicata, della durata prevista di due anni e un costo stimato di 100 000 EUR, contempla le seguenti azioni:

a)

il controllo del virus (missioni di ispezione);

b)

realizzazione di un catasto agrumicolo;

c)

seminari di informazione per gli agrumicoltori;

d)

indennizzo per l'estirpazione, la distruzione delle piante e il reimpianto (25 EUR per pianta, con un massimale di 10 000 EUR per l'insieme degli indennizzi).

Sicilia

31.

Il programma della Regione Siciliana, il cui costo stimato è di 7 640 000 EUR e la cui durata prevista è di tre anni, contempla le seguenti azioni:

a)

realizzazione di ricerche sulla malattia;

b)

monitoraggio della malattia (pianificazione dei campionamenti; prelievo di campioni e realizzazione di analisi da parte del Servizio Fitosanitario Regionale; potenziamento dei laboratori di tale Servizio; delimitazione delle aree di indagine, redazione e presentazione delle relazioni);

c)

informazione degli agrumicoltori (organizzazione di seminari, attività di formazione).

VALUTAZIONE

32.

Secondo l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

33.

In un certo numero di casi (cfr. infra) gli interventi finanziari previsti corrispondono a tale definizione, nel senso che favoriscono una produzione (gli agrumi) e sono tali da poter incidere sugli scambi data l'importanza della posizione occupata dall'Italia nella produzione agrumicola a livello comunitario (nel 2002 l'Italia è stata il secondo produttore di agrumi dell'Unione).

34.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

35.

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

36.

Perché si possa applicare tale deroga le misure previste, data la loro natura, devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

a)

gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7);

b)

la Comunicazione della Commissione del 1998 che modifica la ‚Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo‘ (8), o la disciplina stessa (9).

37.

Al riguardo la Commissione formula le seguenti osservazioni con riferimento ai vari programmi descritti.

Campania

38.

Nella loro lettera del 13 maggio 2005, le autorità italiane hanno precisato che rinunciavano a destinare una parte dello stanziamento assegnato al programma alla creazione di centri di moltiplicazione di materiale certificato. L'importo previsto di 10 000 EUR sarà ripartito in parti uguali tra le altre quattro misure del programma.

39.

Per quanto riguarda le misure che restano da analizzare, la Commissione constata che le azioni di formazione e di aggiornamento degli ispettori fitosanitari [punto 29, lettera a)], organizzate dalla Regione per i suoi esperti escludono gli operatori economici. Si può pertanto considerare che il finanziamento di tali azioni non sia tale da falsare la concorrenza alterando gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse.

40.

Le azioni descritte al punto 29, lettera b), costituiscono prestazioni di assistenza tecnica a favore degli agrumicoltori, contemplate dal punto 14 degli orientamenti, in base al quale l'aiuto non può superare 100 000 EUR per beneficiario e per triennio (poiché il beneficiario è il destinatario del servizio, ossia nella fattispecie l'agrumicoltore).

41.

La Commissione constata che, tenendo conto del numero di azioni da finanziare nell'ambito del programma con lo stanziamento disponibile (100 000 EUR), del numero di beneficiari potenziali nella Regione e della durata del programma (tre anni), non c'è il rischio che il massimale indicato al punto precedente venga superato. Inoltre, nella lettera del 13 maggio 2005, le autorità italiane hanno indicato che le azioni saranno attuate dalla Regione stessa ma che, qualora l'organizzazione delle prestazioni di assistenza tecnica fosse delegata ad un'associazione di produttori, tale servizio dovrebbe obbligatoriamente essere accessibile agli operatori non membri dell'associazione stessa e che l'intervento regionale sarà rigorosamente limitato alla copertura delle spese connesse al seminario.

42.

Tenendo conto di tutte le indicazioni suddette, si possono considerare soddisfatte le disposizioni del punto 14 degli orientamenti.

43.

Le azioni descritte al punto 29, lettere c) e d), rientrano nel disposto del punto 11.4 degli orientamenti relativo in particolare agli aiuti a favore della lotta contro le fitopatie.

44.

In tale punto degli orientamenti si precisa, in sostanza, che la malattia deve costituire una preoccupazione pubblica confermata dall'esistenza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che permettano di intervenire, che le misure previste devono essere finalizzate alla prevenzione oppure alla compensazione e devono essere conformi alla normativa fitosanitaria comunitaria e che in nessun caso ci può essere sovracompensazione del danno subito o delle spese sostenute.

45.

In base alle informazioni che le sono state comunicate, la Commissione constata che esistono disposizioni nazionali che prevedono la lotta obbligatoria contro la tristeza degli agrumi (decreto ministeriale del 22 novembre 1996); che le misure previste perseguono contemporaneamente l'obiettivo della prevenzione [cfr. punto 29, lettera c)] e della compensazione [cfr. punto 29, lettera d)] e rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/29/CE (il che le rende compatibili con la normativa fitosanitaria comunitaria); che infine non v'è alcun rischio di sovracompensazione delle perdite subite o delle spese sostenute (da una parte i campionamenti sono realizzati dal laboratorio fitopatologico regionale, cioè da un ente pubblico, e sono finanziati dalla Regione al 100 %; dall'altra, le perdite degli agricoltori sono coperte solo nella misura del 80 %).

46.

Le suddette precisazioni dimostrano che sono rispettate le disposizioni di cui al punto 11.4 degli orientamenti.

47.

Infine, finanziando la formazione del personale del laboratorio fitopatologico regionale (ossia dipendenti pubblici) la Regione non è in posizione da falsare la concorrenza alterando gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse.

48.

La Commissione può quindi concludere che nel programma della Regione Campania:

il finanziamento della formazione e dell'aggiornamento degli ispettori fitosanitari e il finanziamento del personale del laboratorio fitopatologico regionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

le altre misure analizzate possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse e possono pertanto essere considerate compatibili con il mercato comune.

Basilicata

49.

Le informazioni disponibili dimostrano che le azioni descritte al punto 30, lettere a), b), e d), costituiscono misure di prevenzione e di compensazione nell'ambito della lotta contro le fitopatie, ai sensi del citato punto 11.4 degli orientamenti.

50.

Per quanto riguarda le condizioni da rispettare valgono anche per il programma della Basilicata le considerazioni esposte nell'analisi del programma della Campania quanto all'esistenza di disposizioni che impongono la lotta contro la malattia, l'obiettivo da raggiungere e la conformità con la normativa fitosanitaria comunitaria.

51.

Per quanto riguarda la compensazione delle perdite e delle spese, la Commissione constata che la realizzazione del catasto nell'ambito della prevenzione della malattia è un'attività realizzata dalla Regione per proprio conto e non rischia pertanto di falsare la concorrenza alterando gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse. Il finanziamento delle missioni di ispezione configura invece un aiuto indiretto in quanto le relative spese non sono sostenute dagli agrumicoltori e si può ritenere che gli stessi beneficino pertanto di un aiuto del 100 % per tali spese, intensità peraltro espressamente autorizzata dal punto 11.4 degli orientamenti.

52.

Per quanto riguarda la compensazione delle perdite subite a causa dell'estirpazione o della distruzione delle piante, la Commissione constata che il programma di lotta prevede un importo limitato a 10 000 EUR per l'insieme degli indennizzi da concedere. Con un aiuto di 25 EUR per pianta la dotazione finanziaria si limiterebbe pertanto a 400 piante. Data la superficie agrumicola della Basilicata (9 000 ettari secondo i dati comunicati dalle autorità italiane) e la conseguente necessità di ridurre l'aiuto per poter soddisfare tutti gli interessati, la Commissione ne conclude che non vi sono rischi di sovracompensazione delle perdite subite.

53.

Le considerazioni che precedono dimostrano dunque che le misure descritte al punto 30, lettere a), b) e d), soddisfano le condizioni del punto 11.4 degli orientamenti.

54.

La misura di cui al punto 30, lettera c), costituisce una misura di assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli orientamenti.

55.

Tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile globalmente per il programma, della sua durata e del numero di beneficiari potenziali, non vi sono rischi di superamento del massimale di aiuto previsto per gli aiuti a favore dell'assistenza tecnica (cfr. punto 40). Inoltre, le autorità italiane hanno precisato che i seminari saranno organizzati solo dalla Regione, senza fare ricorso a terzi.

56.

Tenendo conto di tutte le indicazioni sopra esposte, si possono considerare soddisfatte le disposizioni del punto 14 degli orientamenti.

57.

La Commissione può quindi concludere che, in base all'analisi condotta alla luce dei due punti succitati degli orientamenti, il finanziamento del programma di lotta contro la tristeza degli agrumi in Basilicata:

non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per quanto riguarda la realizzazione del catasto indicato al punto 51;

può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse, per quanto riguarda tutte le altre misure esaminate,

ossia è compatibile con il mercato comune in tutti i casi.

Sicilia

58.

Le misure del programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Sicilia devono essere analizzate tenendo conto di varie disposizioni:

la misura descritta al punto 31, lettera a), alla luce delle disposizioni della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o della comunicazione della Commissione del 1998 (10) che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11),

la misura descritta al punto 31, lettera b), alla luce del punto 11.4 degli orientamenti,

la misura descritta al punto 31, lettera c), alla luce del punto 14 degli orientamenti.

59.

La Commissione constata che nella loro lettera del 13 maggio 2005 le autorità italiane non hanno risposto alle domande in merito a tali misure contenute nella lettera della Commissione del 5 aprile 2005. L'esame delle misure terrà quindi conto anche di questo contesto.

60.

Per quanto riguarda la misura descritta al punto 31, lettera b), la Commissione che nella propria lettera del 5 aprile 2005 non aveva peraltro sollevato domande in proposito, constata che sarà rispettato il punto 11.4 degli orientamenti in quanto:

valgono anche per il programma della Sicilia le considerazioni sviluppate nell'analisi dei programmi della Campania e della Basilicata in merito all'esistenza di disposizioni che impongono la lotta contro la malattia e alla conformità con la normativa fitosanitaria comunitaria,

le misure perseguono chiaramente l'obiettivo della prevenzione, in conformità del punto 11.4 degli orientamenti,

le sole spese che vengono integralmente finanziate e che configurano un aiuto indiretto sono a carico del Servizio Fitosanitario Regionale, dato che l'agrumicoltore non deve sostenere il costo dei campionamenti e delle analisi e si può pertanto considerare che egli benefici di un aiuto pari al 100 % per tali spese, intensità che tuttavia è espressamente autorizzata dal punto 11.4 degli orientamenti,

le altre spese connesse alla misura (delimitazione delle zone e redazione delle relazioni, potenziamento dei laboratori del Servizio Fitosanitario Regionale, pianificazione dei campionamenti) riguardano organismi pubblici e il loro finanziamento non è tale da falsare la concorrenza in modo da alterare gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria all'interesse comune.

61.

La Commissione può pertanto concludere che il finanziamento di tale misura:

può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse, per quanto riguarda le spese descritte al precedente punto 60, terzo trattino,

non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per quanto riguarda le spese descritte al precedente punto 60, quarto trattino,

ossia è compatibile con il mercato comune in tutti i casi.

62.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica [cfr. punto 31, lettera c)], la Commissione constata, sulla base dei complementi di informazione forniti dalle autorità italiane con lettera del 10 giugno 2005, che gli aiuti non potranno in alcun caso superare 100 000 EUR per beneficiario e per triennio o il 50 % della spesa nel caso di PMI, cui si applicano gli aiuti più elevati. Inoltre, se sono fornite da associazioni di produttori, le prestazioni saranno accessibili a tutti gli interessati e gli aiuti potranno coprire solamente le spese legate alla prestazione stessa. Infine, in caso di selezione di terzi per la fornitura di prestazioni, saranno rispettate le direttive applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici o, in caso di inapplicabilità delle stesse, saranno seguite procedure trasparenti e non discriminatorie.

63.

Tenuto conto di queste precisazioni, la Commissione può constatare che saranno rispettate le disposizioni pertinenti del punto 14 degli orientamenti e che gli aiuti al finanziamento di prestazioni di assistenza tecnica possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse (e quindi compatibili con il mercato comune).

64.

Sulla base di questa prima parte dell'analisi la Commissione decide di:

non sollevare obiezioni in merito al finanziamento dei programmi di lotta contro la tristeza degli agrumi presentati dalla Campania e dalla Basilicata, constatando che, per alcune misure, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e che, per altre misure, costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune;

di non sollevare obiezioni in merito al finanziamento della misura di prevenzione contemplata nel programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Sicilia, constatando che, per alcuni aspetti, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e che, per altri aspetti, costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune;

di non sollevare obiezioni in merito al finanziamento della misura di assistenza tecnica prevista dal programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Sicilia, constatando che è compatibile con il mercato comune.

65.

Per il finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma di lotta contro la tristeza degli agrumi presentato dalla Sicilia [cfr. punto 31, lettera a)], la Commissione osserva che, nella lettera del 10 giugno 2005, le autorità italiane hanno precisato che:

le attività di ricerca sarebbero svolte da istituti universitari od organismi dell'amministrazione regionale, comunque sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

i risultati di dette attività saranno divulgati quanto meno su sala nazionale e posti a disposizione di tutti gli interessati.

66.

Alla luce di tali informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se saranno sempre soddisfatte le quattro condizioni previste dalla comunicazione del 1998 che consentono la concessione di aiuti per il 100 % del costo della ricerca, dato che non è stato preso alcun impegno in merito né alla parità delle condizioni di accesso ai risultati della ricerca né al rispetto dei requisiti di cui all'allegato II dell'accordo sull'agricoltura concluso in occasione dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali (12) (riguardo a queste ultime condizioni, è opportuno che il finanziamento delle attività di ricerca non abbia l'effetto di sostenere i prezzi al produttore e non comporti versamenti diretti ai produttori o ai trasformatori).

67.

Se non dovesse essere soddisfatta una delle quattro condizioni summenzionate, la Commissione dovrebbe analizzare la misura alla luce delle disposizioni della Disciplina degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo propriamente detta. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non è neanche in grado di stabilire se il finanziamento previsto sia conforme alle disposizioni di detta Disciplina. Pertanto, in questa fase, la Commissione non può che dubitare dell'ammissibilità degli aiuti previsti per il finanziamento delle attività di ricerca previste.

68.

In ragione dei dubbi sopra accennati la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di esame previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del finanziamento delle attività di ricerca succitate.

69.

Nell'ambito di tale procedimento la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni altro complemento d'informazione utile per la valutazione degli aiuti in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

70.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale presso il beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutti gli interessati saranno invitati a trasmettere le loro osservazioni nel termine di un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  Cfr. lettera SG(2003) D/228423 del 7.2.2003.

(2)  Di conseguenza, in mancanza di informazioni sulle parti dello stanziamento destinate e rispettivamente al rifinanziamento delle misure autorizzate nell'ambito del fascicolo N 313/01 e alla lotta contro il virus della tristeza degli agrumi, nonostante la precisa richiesta formulata nella loro lettera del 20 gennaio 2004, i servizi della Commissione presumono che la parte dello stanziamento destinata al rifinanziamento delle misure autorizzate nell'ambito del fascicolo N 313/01 comporterebbe un aumento di oltre il 20 % dello stanziamento autorizzato nell'ambito del suddetto fascicolo, rendendo necessaria una nuova decisione sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti già autorizzati.

(3)  Cfr. lettera SG(2004) Greffe D/203509 del 13.8.2004.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Aiuto N 580/A/03 — cfr. lettera SG(2004)-Greffe D/203509 del 13.8.2004.

(6)  Il resto della dotazione finanziaria assegnata alla Regione servirà a rifinanziare le misure approvate per il fascicolo N 313/01.

(7)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(8)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(9)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(10)  Cfr. nota n. 8

(11)  Cfr. nota n. 9.

(12)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 31.


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