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Documento 31994R1736

    REGOLAMENTO (CE) N. 1736/94 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei basi di riferimento aperti, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Cina

    UL L 182, 16.7.1994, pagg. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1736/oj

    31994R1736

    REGOLAMENTO (CE) N. 1736/94 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei basi di riferimento aperti, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Cina

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0007 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 1736/94 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei basi di riferimento aperti, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Cina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), e in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

    considerando che per i prodotti dei codici NC indicati nella seguente tabella e originari della Cina, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa:

    "(in ecu)"" ID="1">2907 15 00> ID="2">694 000"> ID="1">8544 > ID="2">9 972 500">

    che in data 31 marzo 1994, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazioni la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione:

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 19 luglio 1994 le imputazioni su basi di riferimento aperte per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi ai prodotti originari della Cina e indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

    "" ID="1">2907 15 00> ID="2"> Naftoli e loro sali"> ID="1">8544> ID="2">Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:"> ID="2"> Fili per avvolgimenti:"> ID="1">8544 11> ID="2"> di rame:"> ID="1">8544 11 10> ID="2"> smaltati o laccati"> ID="1">8544 11 90> ID="2"> altri"> ID="1">8544 19> ID="2"> altri:"> ID="1">8544 19 10> ID="2"> smaltati o laccati"> ID="1">8544 19 90> ID="2"> altri"> ID="1">8544 20 00> ID="2"> Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali"> ID="1">8544 30> ID="2"> Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:"> ID="1">8544 30 10> ID="2"> destinati ad aeromobili civili"> ID="1">8544 30 90> ID="2"> altri"> ID="2"> altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:"> ID="1">8544 41> ID="2"> muniti di pezzi di congiunzione:"> ID="1">8544 41 10> ID="2"> dei tipi utilizzati per telecomunicazioni"> ID="1">8544 41 90> ID="2"> altri"> ID="1">8544 49> ID="2"> altri:"> ID="1">8544 49 20> ID="2"> dei tipi utilizzati per telecomunicazioni"> ID="1">8544 49 80> ID="2"> altri"> ID="2"> altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:"> ID="1">8544 51 00> ID="2"> muniti di pezzi di congiunzione"> ID="1">8544 59> ID="2"> altri:"> ID="1">8544 59 10> ID="2"> Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm"> ID="2"> altri:"> ID="1">8544 59 20> ID="2"> per una tensione di 1 000 V"> ID="1">8544 59 80> ID="2"> per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V"> ID="1">8544 60> ID="2"> altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:"> ID="1">8544 60 10> ID="2"> con conduttori di rame"> ID="1">8544 60 90> ID="2"> con altri conduttori"> ID="1">8544 70 00> ID="2"> Cavi di fibre ottiche">

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

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