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Documento 52003PC0490

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2003/0490 def. - COD 2001/0241 */

52003PC0490

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0490 def. - COD 2001/0241 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Principi

1. Il 12 ottobre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (COM(2001) 573 def. - 2001/0241(COD)) [1].

[1] GU C 51 del 26.2.2002, pag. 234.

2. Il 29 maggio 2002 il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole.

3. Il 14 gennaio 2003 il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura sulla proposta, adottando 69 emendamenti. Tra questi, la Commissione ne ha accolti 22 in toto, 9 previa riformulazione, 8 nella sostanza e 8 in parte. Tale posizione si rispecchia nelle modifiche apportate alla proposta modificata.

4. Alcuni degli emendamenti (10, 11, 60, 63 e 70, lettere da a) a d)) che sono stati accolti nella sostanza mirano a rafforzare il controllo dell'applicazione del regolamento. La Commissione ne terrà conto in una distinta proposta per la revisione della direttiva 88/599/CEE, che istituisce una frequenza minima dei controlli stradali [2]. Altri emendamenti (il 62, il 70, lettera e) e parzialmente il 9) si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 [3] modificato e vi saranno inseriti mediante il presente regolamento.

[2] GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

[3] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

5. La Commissione inoltre coglie l'opportunità della modifica della propria proposta per introdurre alcune modifiche supplementari, innanzitutto per rendere l'inserimento di alcuni emendamenti del Parlamento europeo coerente con altre parti della proposta (in particolare per quanto riguarda la reintegrazione del sistema della settimana di calendario) e, in secondo luogo, per chiarire alcune disposizioni della proposta originaria, specialmente alla luce delle discussioni finora svoltesi in seno al Consiglio.

B. Analisi degli emendamenti

Dei 69 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, la Commissione ne ha accolti 47, che sono stati incorporati nel modo seguente:

I Emendamenti accolti

Considerando

6. Il considerando 3, che espone i problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento, è stato ampliato, con un riferimento alle difficoltà sorte in relazione al monitoraggio del regolamento (emendamento 2).

7. I considerando 9, 10 e 11 si riferiscono all'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR) [4]. La Commissione ha accolto la riformulazione del testo del considerando 9, e la richiesta di risolvere rapidamente qualsiasi incoerenza tra le norme comunitarie e quelle dell'AETR, espressa nel considerando 11 (emendamenti 3 e 4).

[4] Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), siglato il 1º luglio 1970.

8. Nel considerando 13 è stato fissato in modo esplicito l'obiettivo per le autorità di controllo nazionali, riunite in comitato permanente, di raggiungere un'intesa comune sulle modalità di applicazione del regolamento (emendamento 5).

9. Il considerando 17 estende l'obbligo dei controlli su strada, assicurando il rispetto delle regole nello Stato membro anche da parte dei veicoli provenienti dall'estero (emendamento 7).

Articolo 1

10. L'articolo 1 ora enuncia che gli obiettivi del regolamento comprendono la promozione di un miglior controllo e una migliore applicazione nonché metodi di lavoro più sicuri nel settore (emendamento 12). Un esempio in materia di controlli è l'introduzione dell'extraterritorialità nei controlli su strada; un esempio di migliore applicazione è l'introduzione obbligatoria del tachigrafo nel settore del trasporto regolare nazionale di passeggeri.

Articolo 2

11. L'articolo 2, primo paragrafo amplia ora il campo di applicazione comprendendovi i servizi internazionali di corriere e posta celere, per i quali il limite massimo ammissibile di peso del veicolo supera 2,8 tonnellate (emendamento 14). Per i servizi locali o regionali di corriere o di posta celere è stato giudicato più opportuno il ricorso a una regolamentazione a livello nazionale, in ossequio al principio di sussidiarietà, ma per servizi internazionali di recapito per le lunghe distanze la Commissione potrebbe accettare una limitata estensione del campo di applicazione del regolamento, per motivi di sicurezza stradale. Si nota inoltre che uno Stato membro (Germania) applica già in maniera generalizzata il criterio del peso inferiore.

12. L'articolo 2, paragrafo 2 stabilisce ora che le disposizioni del regolamento si applicano anche ai veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha aderito all'AETR. Garantire che non vi siano distorsioni del mercato è un'esigenza fondamentale che deve trovare riscontro nelle disposizioni del regolamento (emendamenti 15 e 16). Le regole dell'accordo AETR ora si applicano solamente ai veicoli che sono stati immatricolati nei paesi terzi contraenti dell'accordo e che entrano nell'Unione europea.

Articolo 3

13. Le deroghe relative ai veicoli impiegati dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine e dalle forze armate sono state ulteriormente chiarite, limitandole ai casi in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di queste organizzazioni e sotto la loro responsabilità (emendamento 18).

14. Il raggio proposto per la deroga è stato esteso da 50 km a 100 km (emendamento 21). Si tratta di un compromesso che appare accettabile per il settore e che tiene conto delle operazioni di soccorso stradale sulle lunghe distanze.

15. È stata inserita una nuova deroga per i veicoli commerciali d'epoca, allo scopo di chiarire l'attuale applicazione di deroghe in tale area. Mentre la precedente deroga generale di cui all'articolo 4, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 poteva applicarsi ai veicoli per il trasporto di merci, per i veicoli d'epoca per il trasporto di passeggeri i singoli Stati membri erano costretti a chiedere una deroga nazionale a norma dell'articolo 13, paragrafo 2. L'anomalia è stata ora risolta (emendamento 17).

Articolo 4

16. All'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione ha accolto in parte l'emendamento 25, escludendo i tragitti compiuti interamente su un terreno privato. A quelli che iniziano o terminano su un terreno privato ma interessano anche una strada di uso pubblico, tuttavia, la Commissione ritiene che si debba applicare il regolamento.

17. All'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione concorda che non esiste ragione di restringere la definizione ai veicoli meccanici che circolano su strada con mezzi propri ed ha quindi eliminato il termine (emendamento 26). Qualora uno Stato membro intenda promuovere l'uso di veicoli ad energia alternativa, esiste già una deroga nazionale legata alla distanza e al peso, proposta all'articolo 13, lettera e).

18. All'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione concorda sull'opportunità di restringere la definizione di conducente alla persona che si trova a bordo del medesimo veicolo (emendamento 28). Non sarebbe facile risolvere o mantenere sotto controllo la questione di come applicarla ai conducenti che si scambiano i veicoli in un convoglio o che prendono la guida di un autocarro lungo il percorso se si mantenesse la definizione proposta di trasporto a bordo di qualunque veicolo. La Commissione non ritiene tuttavia che occorra provare l'intenzione di guidare e conserva quindi la formulazione originaria.

19. La Commissione ha deciso di accogliere l'argomentazione avanzata dal Parlamento europeo e da una maggioranza di Stati membri nelle discussioni in sede di Consiglio a favore dell'inclusione di una definizione di periodo di guida (emendamento 29) in un nuovo paragrafo (all'articolo 4, paragrafo 4). L'attività di guida fino a una località per prendere in consegna un veicolo non è compresa, dato che nella causa Skills [5] tale attività viene considerata "altri lavori".

[5] Causa 297/99. Procedimento penale contro Skills Motor Coaches Ltd., sentenza del 18.1.2001, Raccolta 2001, pagg. 1-573.

20. La definizione di "interruzione" dell'articolo 4, paragrafo 5 è stata estesa per chiarire che la sua finalità principale è il riposo (emendamento 30).

21. La definizione di riposo giornaliero regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 8 rinumerato è stata modificata per reintrodurvi la possibilità di un riposo giornaliero frazionato (entro certi limiti) (emendamenti 31 e 42). La reintroduzione di tale flessibilità non dovrebbe condurre a difficoltà applicative.

22. La definizione di riposo settimanale di cui all'articolo 4, paragrafo 9 rinumerato viene modificata per adattarsi alla reintroduzione di un sistema fisso di settimana di calendario per i calcoli, nell'ambito del quale il riposo settimanale può estendersi su due settimane di calendario (emendamento 32). La Commissione ha deciso, in seguito a consultazioni del settore e per evitare regressioni delle condizioni di lavoro per i conducenti, di reintrodurre la possibilità di una riduzione a 36 ore consecutive in sede o nella città di provenienza del conducente e a 24 ore fuori sede, con compensazione (emendamento 78, in parte). Tuttavia, per facilitare l'applicazione e per assicurare che si tenga in adeguata considerazione la fatica accumulata, il riposo compensativo va preso in una soluzione unica entro la fine della settimana che segue quella in cui è iniziato il riposo settimanale ridotto (cfr. l'articolo 8, paragrafo 8 rinumerato e l'emendamento 45).

23. Il sistema di calcolo dei tempi di guida e di riposo torna ad essere basato sulla settimana di calendario, per facilitare la coerenza con la direttiva 2002/15/CE sull'orario di lavoro [6] (emendamenti 1 e 37). I riferimenti alla settimana flessibile sono stati quindi eliminati.

[6] GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

24. Per quanto riguarda la definizione di multipresenza all'articolo 4, paragrafo 15 rinumerato, la Commissione riconosce che in pratica esistono occasioni in cui il secondo conducente viene prelevato poco tempo dopo l'inizio del tragitto, ed è quindi disposta ad accettare la flessibilità propria dell'emendamento 34. Poiché ciò si riferisce solo a un breve periodo all'inizio del tragitto, non dovrebbero verificarsi difficoltà di applicazione.

Articolo 8

25. Gli emendamenti 41 e 43 sono accolti per chiarire il testo del paragrafo 2, comma 1 e del paragrafo 4. La Commissione accoglie inoltre gli emendamenti 44 e 45 ai paragrafi 7 e 8, che ripristinano rispettivamente una norma per tenere conto del sistema della settimana di calendario e della compensazione relativa al riposo settimanale (cfr. il commento ai paragrafi 17 e 18, sopra). Il considerando 15 è stato modificato di conseguenza.

26. All'articolo 8, paragrafo 6 rinumerato, l'emendamento 107 esclude la possibilità di usufruire del riposo settimanale in un veicolo in sosta. La Commissione l'ha accolto in parte, adottando una soluzione di compromesso e propone che sia possibile trascorre sul veicolo solo il riposo settimanale ridotto preso fuori sede. È soprattutto in questo più breve periodo fuori sede che i conducenti possono aver bisogno di usufruire di tale diritto, e la struttura dei veicoli è notevolmente migliorata negli ultimi 17 anni.

Articolo 9

27. La Commissione è disposta ad accogliere l'emendamento per ragioni pratiche ed esclusivamente nelle situazioni specifiche descritte in tale articolo, permettendo un massimo di due interruzioni in un periodo di riposo giornaliero regolare (emendamento 47).

Articolo 10

28. Nel paragrafo 7 rinumerato, la Commissione ha accolto la sostanza dell'emendamento 48, purché riformulato, secondo cui tanto coloro che impongono orari insostenibili ai conducenti, costringendoli a violare le norme del regolamento, quanto coloro che accettano tali orari dovrebbero essere chiamati a rispondere. La norma riflette inoltre quella dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2002/15/CE e in questo senso mantiene la coerenza nella normativa sociale in questo settore.

Articolo 11

29. La Commissione accoglie in parte l'emendamento 51, eliminando la frase che avrebbe potuto provocare effetti distorsivi sulla concorrenza.

Articolo 12

30. La Commissione riconosce che l'emendamento 52 introduca l'obbligo di rispettare le disposizioni particolari che assicurano il tempestivo aggiornamento dei fogli di registrazione dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo e che facilitano l'applicazione del regolamento.

Articolo 13

31. Viene accolto l'emendamento 53 relativo all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), che chiarisce la finalità della deroga ed esclude tali veicoli dall'uso per altre attività di trasporto su strada. La Commissione riconosce anche la necessità di una deroga limitata al fine di escludere i servizi postali locali, come proposto dall'emendamento 54, nei casi in cui la guida non è l'attività principale del conducente. Per garantire giuste condizioni di mercato, viene impiegato il termine concordato di "fornitore di servizio universale" secondo la definizione della direttiva 97/67/CE sui servizi di posta.

Articolo 19

32. La Commissione accetta che, particolarmente con l'introduzione del principio di extraterritorialità nel sanzionare le infrazioni rilevate, è necessario dichiarare che le sanzioni devono essere non discriminatorie (emendamento 64, in parte), e il considerando 24 viene pertanto modificato per tenerne conto. Il termine 'penalties' è stato sostituito con 'sanctions' (in entrambi i casi tradotto con "sanzioni" in italiano), un termine più generale, che è risultato meglio accetto nelle discussioni del Consiglio.

Articolo 20 (nuovo)

33. La Commissione ha redatto un articolo distinto per questa specifica misura applicativa. La Commissione accoglie il chiarimento dei limiti per l'irrogazione della sanzione, ma riterrebbe preferibile utilizzare una descrizione più semplice della sanzione cioè "immobilizzazione" (emendamento 65).

Articolo 21 (rinumerato)

34. La Commissione auspica di essere inclusa nello scambio di informazioni relativo all'interpretazione e all'applicazione del regolamento. Per tale motivo si fa ricorso a un distinto paragrafo 3 che recepisce la sostanza dell'emendamento 66.

II Emendamenti relativi al regolamento (CEE) n. 3821/85

35. L'emendamento 62 sostiene l'introduzione dell'obbligo di conservare per un anno tutti i dati e le informazioni relative ai periodi di guida e di riposo. L'obbligo è già applicabile ai registri di servizio (articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3820/85) e agli analoghi fogli di registrazione tachigrafici (articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3821/85). Nel regolamento di modifica (CE) n. 2135/98, che ha introdotto il tachigrafo digitale, il Consiglio, all'epoca, aveva stabilito che le modalità per la registrazione dei dati dovessero rimanere di competenza nazionale; di conseguenza, all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), comma 5, viene semplicemente imposto allo Stato membro di assicurare che i dati siano disponibili per almeno 365 giorni dalla data di registrazione. L'emendamento 62 mira a rendere esplicito l'obbligo per le imprese di conservare i dati dei tachigrafi digitali. Poiché la strumentazione del tachigrafo digitale permette anche di trasmettere elettronicamente i dati scaricati e di conservarli in una banca dati centrale, il testo è stato modificato per tenere conto di tale possibilità. Un nuovo paragrafo 8 è stato inserito nell'articolo 10 del regolamento proposto anziché nel regolamento (CEE) n. 3821/85, nel quadro del capitolo sulla responsabilità delle imprese. È stata aggiunta una definizione associata di scarico per assicurare la coerenza con quella impiegata nell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. È stato inserito un nuovo considerando (il 28) relativo a tale inserimento.

36. La Commissione riconosce inoltre la necessità di garantire che l'impresa abbia l'obbligo esplicito di scaricare i dati dal veicolo e dalla scheda del conducente in modo da renderli accessibili alle ispezioni. I periodi obbligatori minimi per lo scaricamento possono differire da uno Stato membro all'altro, ma lo scopo principale è imporre una registrazione accessibile e continuativa per i controlli periodici. Gli esperti degli Stati membri hanno comunque la possibilità di discutere e concordare nell'ambito del comitato il più opportuno periodo minimo obbligatorio di scaricamento.

Articolo 25 (rinumerato)

37. Malgrado il nuovo articolo 10, paragrafo 8 proposto dalla Commissione tratti già dello scaricamento e della conservazione dei dati elettronici (cfr. punto 36, sopra) esiste anche la necessità di disciplinare la questione della conservazione degli stampati del tachigrafo, che il conducente fa quando non è in grado di servirsi della carta del conducente. Questo è un altro aspetto dell'emendamento 62, che stabiliva anch'esso che tutte le "informazioni" dovessero essere conservate per un anno. È preferibile affrontare la questione nel quadro delle vigenti norme per i fogli di registrazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3821/85. Le norme pertinenti sono dunque modificate per ricomprendervi l'adeguata conservazione cronologica di tali dati. Un nuovo considerando (il 28) rispecchia questo inserimento.

38. Con l'emendamento 70, lettera e) si auspica l'inserimento di una disposizione che imponga esplicitamente al conducente, quando riprende la guida di un veicolo dopo un'assenza (normalmente un riposo giornaliero o settimanale), di dichiarare qualunque eventuale altro lavoro svolto ("disponibilità") dopo aver lasciato il veicolo, inserendo i dati normalmente nel tachigrafo digitale. A tale scopo l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3821/85 viene sostituito per precisare che l'inserimento manuale di tali attività è obbligatorio. Tale obbligo è riportato anche in un nuovo considerando (il 28).

39. Gli emendamenti 9 e 70, lettera a) mirano entrambi ad aumentare rispettivamente a 28 e a 27 il numero di giorni precedenti durante i quali i funzionari incaricati possono controllare i periodi di guida e di riposo, in modo da poter sfruttare appieno i dati messi a disposizione dal tachigrafo digitale. Attualmente, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 modificato e a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma della direttiva 88/599/CEE [7], se appaiono chiare indicazioni di irregolarità, i funzionari incaricati dei controlli possono verificare le registrazioni dei giorni precedenti della stessa settimana e dell'ultimo giorno in cui il conducente ha guidato durante la settimana precedente. La Commissione accetta il fatto che occorre approfittare dei vantaggi offerti dall'imminente introduzione della nuova strumentazione tachigrafica, ma ritiene eccessivo un periodo di controllo obbligatorio di quattro settimane. È opportuno che gli ispettori che effettuano i controlli su strada continuino a godere di un certo potere discrezionale. Il numero di giorni da controllare vanno comunque fissati in modo da garantire le possibilità di verificare su strada il limite di guida quindicinale di 90 ore. Ciò tiene conto delle potenzialità del tachigrafo digitale, non impone un carico eccessivo agli ispettori e agli operatori del settore, ma consente di verificare su strada il rispetto di un limite fondamentale per i periodi di guida. Il considerando 28 tiene conto di tale modifica.

[7] GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

III Emendamenti respinti

40. La Commissione non ha accolto gli emendamenti 6, 8, e in parte il 9, poiché imporrebbero un onere amministrativo irragionevole sia agli operatori del settore che agli ispettori.

41. Gli emendamenti 13, 35, 49 e 89 appaiono di scarsa utilità. La direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto è autosufficiente e riflette i diversi modi in cui tali norme sono applicate nell'Unione europea. La direttiva impone già ai datori di lavoro l'obbligo di essere a conoscenza della totalità del tempo di lavoro svolto dai conducenti. Per quanto riguarda l'età minima dei conducenti, essa è stata inserita nella proposta sulla formazione dei conducenti e, in prima lettura, il Parlamento europeo non ha opposto obiezioni alla sua logica presenza in quell'ambito. In merito alla coerenza di tale proposta con il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, la Commissione ne garantirà il rispetto durante le discussioni della proposta.

42. La Commissione rimane dell'opinione che è indispensabile un approccio più mirato su esenzioni e deroghe. Quello dei trasporti umanitari (emendamento 19) è un concetto troppo vasto e può essere ceduto in subappalto ad imprese commerciali; le aziende erogatrici privatizzate e i servizi in cui esistono imprese private in concorrenza continuano ad essere sottoposti a pressioni concorrenziali (emendamenti 20, 24, 55, 56 e 58); la raccolta del latte nelle aziende agricole può comportare trasporti a lunga distanza (emendamento 23). L'emendamento 59 sul trasporto di animali vivi rientra già, in forma più limitata, nella deroga rivista di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) che comprende le imprese agricole. Non sembra esserci giustificazione per una deroga a favore dei veicoli utilizzati come negozi mobili e appositamente attrezzati a tale scopo, ecc. (emendamento 57). L'emendamento 22, che esclude alcuni veicoli inferiori a 3,5 tonnellate appare superfluo, dato che tali veicoli sono già esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Benché cerchi di limitare le esenzioni e le deroghe principalmente a quelle giustificate dal peso non elevato dei veicoli, la scarsa lunghezza del tragitto o da ragioni di interesse pubblico, la Commissione riconosce che è necessaria una certa flessibilità nell'applicazione pratica di tali esenzioni e deroghe.

43. L'emendamento 83 viene respinto perché riduce l'attuale interruzione di cui all'articolo 7 da 45 minuti a 30 minuti dopo 4 ore e 30 minuti. La Commissione ritiene che gli attuali 45 minuti siano un'interruzione adeguata e che eventuali riduzioni non migliorerebbero la sicurezza stradale.

44. L'emendamento 39 viene respinto perché circoscrive ai soli autobus urbani l'inclusione, nel calcolo del periodo di guida giornaliero, di altre attività di guida svolte su veicoli esclusi. Se è vero che le attività miste di guida possono essere più frequenti in tale settore, non vi è ragione logica perché sia il solo settore preso in considerazione e perché le attività miste di guida con altri veicoli esclusi siano considerate accettabili.

45. Nell'emendamento 61, l'intento di imporre ai servizi nazionali di autobus di linea l'installazione di un tachigrafo digitale a bordo dei propri veicoli, quando questo sarà obbligatorio, pur lodevole, è impossibile sul piano pratico. Innanzitutto il regolamento (CE) n. 2135/98 impone l'installazione di un tachigrafo digitale solo sui veicoli nuovi e non esiste l'obbligo di installarlo anche su quelli già circolanti; in secondo luogo, essendo il 5 agosto 2004 la data fissata per l'introduzione del tachigrafo digitale, rimarrebbero scarse possibilità di concedere un periodo transitorio.

46. Gli emendamenti 67 e 69 contengono proposte che contrastano con le regole della comitatologia e che vanno quindi respinte, mentre per affrontare il tema di cui all'emendamento 68, cioè l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle norme del regolamento, è già possibile far ricorso al comitato proposto negli articoli 23 e 24.

IV Nuovi emendamenti della Commissione alla proposta

Articolo 3

47. La frase introduttiva è stata resa più chiara con la locuzione "trasporto su strada" per coerenza con la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

48. Paragrafo 9: per garantire coerenza nei termini impiegati, l'unità di misura del limite di peso viene modificata da chilogrammi a tonnellate; cfr. anche il punto 63 della relazione.

Articolo 4

49. Paragrafo 4: la definizione di "interruzione" è stata ulteriormente perfezionata per chiarire la natura dell'interruzione, escludendo esplicitamente qualunque possibilità che possa comportare alcuna attività di guida. La definizione rispecchia il consenso che si è creato attualmente in questo senso nelle discussioni del Consiglio.

50. Paragrafo 6: la definizione di "altre mansioni" è stata collegata alla definizione di 'prestazione di lavoro' della direttiva 2002/15/CE, creando coerenza tra i due atti normativi e fornendo una spiegazione chiara. Al contrario, l'interpretazione precedente non dava la definizione del termine, ma si limitava a spiegare che cosa non comprendesse.

51. Paragrafo 11: la definizione di periodo di guida giornaliero è stata chiarita per maggiore precisione.

52. Paragrafo 16: la definizione di impresa di trasporto è stata resa più chiara, indicando che si tratta sia delle imprese che effettuano trasporti per conto di terzi e dietro pagamento di un corrispettivo che di quelle che effettuano operazioni per conto proprio.

Articolo 6

53. Il paragrafo 2 è stato ampliato per garantire che nel rapporto tra il regolamento e la direttiva 2002/15/CE non vi siano fraintendimenti riguardo al limite massimo settimanale di guida di 56 ore e al limite massimo settimanale di 60 ore lavorative e per promuovere la coerenza tra i due provvedimenti.

54. Per quanto riguarda il paragrafo 5 rinumerato, dalle discussioni al Consiglio è emerso un consenso su un testo più chiaro e completo sulle attività di guida che non rientrano tra quelle disciplinate, ma di cui è necessario però tener conto nei periodi di guida. La Commissione concorda con questo approccio per motivi di sicurezza stradale e pertanto nella presente proposta modificata tiene conto del consenso raggiunto.

Articolo 7

55. La Commissione continua a considerare 45 minuti una pausa ragionevole dopo 4 ore e mezza di guida. L'obiettivo della proposta originaria della Commissione sulle interruzioni era di evitare l'abuso dell'attuale possibilità di suddividere l'interruzione di 45 minuti in periodi di 15 minuti. Scopo dell'emendamento 83 dal Parlamento è garantire che qualunque reintroduzione della ripartizione in 15 minuti sarà consentita solo se precede un periodo di riposo di almeno 30 minuti. La Commissione ha riformulato il testo per inserire tale obiettivo. Anche il considerando 14 è stato modificato per riflettere tale cambiamento.

Articolo 8

56. Il paragrafo 2 viene modificato per rendere più chiaro l'obbligo del conducente di usufruire di un riposo giornaliero.

57. Il paragrafo 3 viene modificato per tenere conto dell'anomalia del sistema basato sulla settimana di calendario, per cui guidare durante gli ultimi tre giorni di una settimana e i primi tre giorni della settimana seguente può consentire il ricorso continuo a un riposo giornaliero ridotto nel corso di tale periodo di 6 giorni, situazione questa che contraddirebbe le finalità del regolamento.

58. Il nuovo paragrafo 5 riflette la norma del regolamento vigente, reintroducendo notevole flessibilità per il settore nell'attribuzione dei periodi di riposo settimanali. Ciò significa innanzitutto che viene reintrodotta la possibilità di usufruire di periodi di riposo settimanali ridotti, riconoscendo le implicazioni per la sicurezza stradale per mezzo del periodo più breve richiesto per il riposo compensativo nel paragrafo 8, che facilita inoltre i controlli sull'osservanza delle norme. In secondo luogo, ciò significa che con un periodo di riposo settimanale all'inizio della prima settimana e un secondo periodo di riposo settimanale al termine della settimana seguente, i conducenti possono essere attivi per periodi più lunghi entro un limite temporale complessivo di 90 ore. Ciò può rispondere in parte ai timori del settore del trasporto occasionale di passeggeri, il quale finora ha usufruito di una misura speciale secondo la quale il conducente poteva guidare per 12 giorni senza alcun riposo settimanale.

59. Il precedente paragrafo 5 viene eliminato perché la reintroduzione di un regime di compensazione per il riposo settimanale nel nuovo paragrafo 8, con l'obbligo di usufruire della compensazione entro la fine della settimana seguente ha lo stesso effetto. La compensazione concessa durante la settimana seguente per un periodo di riposo settimanale ridotto di 24 ore raggiunge un minimo di 45 ore in totale (se anche il successivo periodo di riposo settimanale è ridotto) o di 66 ore (se si usufruisce di un periodo di riposo settimanale regolare).

Articolo 10

60. Il paragrafo 3 è riformulato chiarendo che il fatto di guidare sul territorio di uno Stato membro dopo aver violato le norme in vigore non costituisce una nuova infrazione. Con tale norma si introduce piuttosto il concetto di extraterritorialità dei controlli su strada. Le discussioni che finora hanno avuto luogo al Consiglio indicano anche che gli Stati membri potrebbero accettare di imporre un periodo più lungo entro il quale sia possibile rilevare le violazioni e infliggere sanzioni. Ciò risulta evidente nel nuovo testo. Il problema del rischio di vedersi irrogare due sanzioni per la stessa infrazione viene affrontato anche in un paragrafo aggiuntivo.

Articolo 11

61. La Commissione ha aggiunto una frase che fa riferimento al presente regolamento, sottolineando che le sue disposizioni si applicano comunque alle operazioni di trasporto internazionale su strada.

Articolo 12

62. La Commissione ha inserito una frase supplementare per tenere conto del futuro impiego del tachigrafo digitale per registrare tali eventi.

Articolo 13

63. Il paragrafo 1, lettere c) ed (e) contiene una lieve modifica (il peso limite è espresso in tonnellate e non più in chilogrammi) in modo da garantire la coerenza del regolamento. In seguito a riflessione dopo le discussioni al Consiglio, la Commissione ha accettato la fondatezza di due deroghe: si tratta nel primo caso di una deroga più circoscritta per i minibus (paragrafo 1, lettera h)), nel secondo, per le aree in cui la densità della popolazione è particolarmente bassa e il traffico stradale meno frequente e dove conseguentemente il problema della sicurezza stradale è meno grave (nuovo paragrafo 3), la Commissione è disposta ad ammettere e ad autorizzare una deroga speciale in casi specifici adeguatamente giustificati.

Articolo 16

64. Il paragrafo 3 viene leggermente modificato per chiarire gli obblighi relativi ai registri di servizio.

Articolo 23

65. La Commissione riconosce che non è necessario precisare la composizione di tale comitato, dato che sarà sottoposto alle normali regole della comitatologia.

Articolo 24

66. Il mandato del comitato è stato semplificato e chiarito.

Articolo 25

67. Tra le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 la Commissione ha deciso di inserirne una relativa a una questione sorta nel corso delle discussioni al Consiglio sulla proposta, con l'aggiunta di un paragrafo supplementare all'articolo 15, paragrafo 1 di tale regolamento. Attualmente, alla fine della giornata i conducenti sono tenuti a stampare un resoconto delle proprie attività di guida e di altro tipo, firmandolo ed aggiungendovi i dati identificativi. Il paragrafo supplementare impone al conducente che non abbia una carta del conducente l'obbligo di munirsi di un tabulato con i propri dati prima dell'inizio del tragitto. Ciò impedirà ad imprese prive di scrupoli di confondere gli stampati prima della firma di fine giornata, assicurando registrazioni legali delle attività e dei tempi di guida e collegando il conducente a un particolare veicolo per un determinato percorso. Inoltre, è probabile che i conducenti si muniscano di tale tabulato a causa del rischio di un controllo su strada. I benefici potenziali sotto il profilo del rispetto delle regole sono considerati superiori all'aspetto negativo di un obbligo supplementare, e incoraggeranno i conducenti a conservare con cura le proprie carte. Tale obbligo supplementare figura nel nuovo considerando 28.

C Conclusioni

Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel modo seguente.

67.

2001/0241 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C ... del ....., pag. .....

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [9],

[9] GU C ... del ....., pag. .....

visto il parere del Comitato delle regioni [10],

[10] GU C ... del ....., pag. .....

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [11],

[11] GU C ... del ....., pag. .....

considerando quanto segue:

(1) Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [12] intende armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti vanno mantenuti e vanno realizzati nuovi progressi.

[12] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

(2) L'articolo 17 bis, paragrafo 2, della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti [13] dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14], prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i lavoratori mobili abbiano diritto a un riposo adeguato.

[13] GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

[14] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41.

(3) Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [15] relative a periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di difficile interpretazione, applicazione, sanzionabilità e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.

[15] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

(4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che le regole vigenti vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare.

(5) Le disposizioni contenute nel presente regolamento non ostano a che le due parti sociali possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.

(6) È opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione del regolamento, precisando le principali categorie di veicoli che vi rientrano.

(7) Occorre definire chiaramente i principali concetti, nonché precisare ulteriormente le definizioni esistenti per rendere il regolamento di più facile interpretazione e per permetterne un'applicazione più uniforme.

(8) Le disposizioni dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1º luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, continuano ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parti dell'AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un paese parte dell'AETR.

(9) Nel caso di trasporto effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte dell'AETR le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità.

(10) Poiché l'accordo AETR rientra fra le materie disciplinate dal presente regolamento, la potestà di negoziare e concludere l'accordo è demandata alla Comunità.

(11) Se una modifica delle regole internazionali applicate in materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR, gli Stati membri agiscono congiuntamente per adottare quanto prima tale modifica, in applicazione delle procedure previste dall'accordo stesso.

(12) Le deroghe previste devono essere aggiornate per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore del trasporto su strada nel corso degli ultimi diciassette anni.

(13) Le regole fondamentali in materia di periodi di guida devono essere rese più chiare e semplici per permetterne un'applicazione più efficace ed uniforme, grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [16], modificato dal regolamento (CEE) n. 2135/98 [17]. Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorità degli Stati membri preposte al controllo dell'applicazione si adoperano per raggiungere un'intesa comune sull'applicazione del presente regolamento.

[16] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

[17] GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

(14) Il fatto che le regole in vigore abbiano permesso di programmare l'attività di guida in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi .

(15) Le attuali regole di compensazione dei periodi di riposo ridotti, siano essi giornalieri o settimanali, sono a detta di tutti gli interessati talmente varie e flessibili da risultare praticamente incontrollabili. Per semplificare il sistema è pertanto opportuno trovare un nuovo equilibrio che, pur mantenendo la flessibilità, offra maggiori garanzie per i conducenti e sia nel contempo di più facile computo. I periodi ordinari di riposo giornaliero vanno pertanto allungati e i periodi di riposo ridotti giornalieri non dovranno più essere compensati. Va concessa una compensazione per i riposi settimanali ridotti al termine della settimana seguente.

(16) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno della Comunità comportano una tratta in traghetto o per ferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare e precise in materia di periodi di riposo giornaliero e di interruzione.

(17) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto conto dell'aumento nei volumi di traffico transfrontaliero sia nel trasporto di persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali si tenga conto anche dei periodi di guida e di riposo effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e accertare se siano stati adeguatamente e completamente osservati.

(18) La responsabilità del trasportatore ricade innanzitutto sull'impresa di trasporto, sia essa persona fisica o giuridica, senza peraltro escludere la possibilità di agire contro le persone fisiche che hanno commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro modo contribuito a violare le disposizioni del presente regolamento.

(19) È necessario che i conducenti che lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste le informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

(20) Per incentivare il progresso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro deve poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene necessarie.

(21) Le deroghe nazionali devono riflettere l'evoluzione nel settore dei trasporti su strada e devono essere limitate ad aspetti che non influenzano gli equilibri concorrenziali.

(22) Gli Stati membri devono stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di passeggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regole devono disciplinare tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo in modo da garantire un livello di tutela adeguato.

(23) Per garantire che il presente regolamento sia applicato in modo efficace è opportuno che per il controllo di tutti i servizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livello nazionale o internazionale, sia adottato lo strumento di registrazione standard.

(24) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono risultare efficaci, proporzionate,dissuasive e non discriminatorie. Va inoltre prevista la possibilità di immobilizzare il veicolo in caso di infrazione grave.

(25) Per garantire che il presente regolamento sia applicato in modo chiaro ed efficace è opportuno adottare regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute. Vanno pertanto stabilite le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili negli Stati membri.

(26) Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quello di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, l'elaborazione di chiare regole a livello comunitario in materia di periodi di guida e di riposo per i conducenti del trasporto su strada non può essere realizzata in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri; tenuto conto della necessità di avviare un'azione coordinata a livello transnazionale, esse sono meglio elaborate a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a fissare i requisiti minimi a tal fine necessari.

(27) Conformemente al disposto dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [18], le misure necessarie per dare applicazione al presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista l'articolo 3 della citata decisione.

[18] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(28) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 deve essere modificato allo scopo di precisare talune disposizioni specifiche relative alle imprese di trasporto e ai conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare le verifiche sull'osservanza dei periodi guida e di riposo ai punti di controllo stradali.

(29) Per ragioni di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e sostituirlo con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di cose su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Le disposizioni del presente regolamento mirano inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

(a) di cose, effettuato da veicoli di peso massimo autorizzato, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate, e, nel caso di servizi di consegna da punto a punto effettuati da veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 2,8 tonnellate oppure

(b) di passeggeri con veicoli costruiti o adattati in modo definitivo per trasportare oltre nove persone compreso il conducente e sono intesi per quello scopo.

Si applica ai veicoli registrati nella Comunità in cui il trasporto su strada è effettuato:

(a) interamente all'interno della Comunità oppure

(b) fra la Comunità europea ed un paese terzo che non è parte dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) o transita per tale paese.

2. Per i trasporti con un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte contraente dell'AETR il presente regolamento si applica per tutta la durata del trasporto effettuato nel territorio della Comunità.

3. L'AETR si applica ai trasporti effettuati su strada: da veicoli immatricolati negli Stati membri o in qualsiasi altro paese che ha sottoscritto l'AETR, per tutta la durata del trasporto se esso è effettuato fra la Comunità e un paese che ha sottoscritto l'accordo o se transita per il territorio di quest'ultimo.

Articolo 3

Fermo restando il disposto dell'articolo 6, paragrafo 6, il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

1. veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

2. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;

3. veicoli di proprietà della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, o da questi noleggiati senza conducente nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di queste organizzazioni e sotto la loro responsabilità;

4. veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;

5. veicoli speciali per usi medici di proprietà di amministrazioni statali o locali, o da questi noleggiati senza conducente;

6. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

7. carri attrezzi che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;

8. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

9. veicoli, di peso massimo autorizzato non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto di cose senza fine di lucro;

10. veicoli d'epoca senza fini commerciali impiegati per il trasporto di merci e persone.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "trasporti su strada": qualsiasi spostamento su strade aperte, interamente o in parte, ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;

2. "veicoli": autoveicoli, trattori, rimorchi e semirimorchi, ove con tali termini si intende:

- "autoveicolo": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida costante di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci;

- "trattore": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;

- "rimorchio": qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore;

- "semirimorchio": un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo;

3. "conducente": chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del medesimo veicolo per poterlo all'occorrenza guidare;

4. "periodo di guida": la durata dell'attività nel corso della quale il conducente esercita il controllo sul veicolo e partecipa attivamente alla circolazione. Comprende interruzioni del moto del veicolo con il conducente ancora al volante.

5. "interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.

6. "altre mansioni": ogni attività diversa dalla guida, espletata, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE del Consiglio, durante l'"orario di lavoro".

7. "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

8. "riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "riposo giornaliero regolare" sia il "riposo giornaliero ridotto";

"riposo giornaliero regolare": ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 12 ore; il riposo giornaliero normale potrà essere preso in due periodi, il primo di almeno 3 ore ininterrotte e il secondo di almeno 9 ore ininterrotte,

"riposo giornaliero ridotto": ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 12 ore;

9. "riposo settimanale": periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "riposo settimanale regolare" sia il "riposo settimanale ridotto";

- "riposo settimanale regolare": ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 45 ore;

- "riposo settimanale ridotto": ogni periodo di riposo ininterrotto inferiore a 45 ore, che può essere ridotto nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede abituale del conducente a una durata minima di 36 ore continuative ovvero, al di fuori di questi luoghi, a una durata minima di 24 ore continuative. ;

10. "settimana ": lo spazio di tempo dalle ore 00.00 di lunedì alle ore 24.00 di domenica ;

11. "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

12. "periodo di guida settimanale": il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana flessibile.

13. "peso massimo autorizzato": il peso limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;

14. "servizio regolare passeggeri": i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio [19];

[19] GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 del Consiglio, GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 1.

15. "multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante il periodo di guida compreso fra due riposi giornalieri consecutivi o fra un riposo giornaliero e un riposo settimanale, risulta presente a bordo del veicolo almeno un secondo conducente che prende parte alla guida. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un altro o più conducenti è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.

16. "impresa di trasporto": persona fisica o giuridica, gruppo o associazione non dotate di personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.

CAPO II

Personale viaggiante, periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo

Articolo 5

1. L'età minima dei conducenti è fissata a 18 anni compiuti.

2. L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni compiuti. Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, purché il trasporto sia effettuato:

a) in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 chilometri dalla base operativa del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio,

b) a scopo di formazione professionale;

c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d'impiego dalle disposizioni nazionali dello Stato membro.

Articolo 6

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può essere esteso, non più di due volte nel corso della settimana , fino a 10 ore.

. 2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui all'articolo 4, lettera a) della direttiva 2002/15/CE.

3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

4. I periodi di guida giornalieri e settimanali devono comprendere tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

5. Quando, tra due periodi di riposo giornalieri consecutivi o un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, un conducente di un veicolo che ricade nel campo di applicazione del presente regolamento:

a) guida anche un veicolo soggetto a deroga in virtù dell'articolo 3, degli articoli 13 e 14 e/o

b) guida anche un veicolo utilizzato per il trasporto di merci e il peso massimo autorizzato del veicolo non supera 3,5 tonnellate;

il periodo di guida complessivo rientrerà nei periodi massimi di guida giornaliera e settimanale del conducente ai fini dell'articolo 4 e dei precedenti paragrafi del presente articolo e sarà registrato manualmente sul foglio di registrazione o tabulato.

Articolo 7

1. Dopo un periodo massimo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.2. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti ciascuna seguita da una seconda interruzione di almeno 30 minuti, intercalate nel periodo di guida secondo le disposizioni del paragrafo 1. Articolo 8

1. I conducenti devono rispettare i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

2. I conducenti devono aver effettuato ogni nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è superiore a 9 ore ma inferiore a 12, tale periodo di riposo è da considerarsi un riposo giornaliero ridotto.

3. I conducenti non possono effettuare più di tre riposi giornalieri ridotti tra due periodi di riposo settimanale. .

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero o settimanale entro e non oltre 30 ore dalla scadenza del precedente riposo giornaliero.

5. Nel corso di ciascuna settimana, uno dei periodi di riposo giornalieri deve essere convertito in periodo di riposo settimanale.

. 6. In trasferta, i periodi di risposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

7. Un riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

8. Un conducente che prende un riposo settimanale ridotto prende un riposo aggiuntivo pari alla differenza tra 45 ore e la lunghezza del riposo settimanale ridotto già preso. Tale riposo aggiuntivo:

- viene preso in un'unica soluzione,

- viene preso prima della fine della settimana che segue la settimana in cui è iniziato il riposo settimanale ridotto,

- è collegato a un riposo settimanale o a un riposo giornaliero.

Articolo 9

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente.

2. Nel corso del riposo giornaliero regolare di cui al paragrafo 1, il conducente deve poter disporre di una branda o di una cuccetta.

CAPO III

Responsabilità dell'impresa

Articolo 10

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni siano tali da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale.

2. Le imprese di trasporto devono organizzare l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del capo II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85. Le imprese di trasporto devono fornire ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del capo II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85.

3. Uno Stato membro infligge una sanzione a un'impresa e/o un conducente per qualsiasi infrazione del presente regolamento sul suo territorio e per la quale una sanzione non sia già stata imposta, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Uno Stato membro deve tenere nella dovuta considerazione qualsiasi prova fornita dall'impresa e/o dal conducente che l'infrazione è già stata soggetta a sanzione o che è già oggetto di una procedura giudiziaria.

4. Le imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro sono responsabili per le infrazioni di cui al paragrafo 3, commesse dai conducenti nell'interesse delle imprese stesse anche se il conducente non si trovava in tale Stato membro al momento dell'infrazione.

5. Un'impresa di trasporto non è responsabile ai sensi del paragrafo 4 se può dimostrare che:

a) la violazione è dovuta al fatto che il conducente non ha seguito le istruzioni impartitegli dall'impresa oppure

b) non era a conoscenza, né avrebbe entro termini ragionevoli potuto venire a conoscenza, del fatto che il conducente presta la propria attività presso più datori di lavoro, ricevendo di conseguenza da ciascuno istruzioni diverse che gli rendono impossibile rispettare le disposizioni di cui al capo II.

6. Il conducente che presti la propria attività presso diverse imprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del capo II.

7. Trasportatori, spedizionieri, caricatori, capofila e le agenzie che impiegano conducenti devono assicurarsi che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano in ottemperanza del presente regolamento.

8 a). Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati delle attrezzature di registrazione in osservanza dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, nella sua ultima formulazione, e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento deve:

i. garantire che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro dell'impresa o con la regolarità necessaria affinché siano trasferiti i dati relativi a tutte le attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

ii. garantire che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se l'ispettore dovesse richiederlo, tali dati devono essere accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

b). Nel presente paragrafo, il termine "trasferimento" corrisponde alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002 [20], capitolo I (Definizioni), lettera (s).

[20] GU C 207 del 5.8.2002, pag. 1.

c). Il periodo minimo entro il quale i dati pertinenti dovrebbero essere trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) può essere stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO IV

Eccezioni

Articolo 11

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. Le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale.

Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

Articolo 13

1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9, applicabili ai trasporti effettuati impiegando un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:

a) veicoli posseduti dalle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;

b) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale nel raggio di 50 chilometri dal luogo ove è basata l'impresa;

c) veicoli di peso massimo autorizzato non superiore a 7,5 tonnellate impiegati da fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva 97/67/CE per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale oppure materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della sua professione. Tali veicoli dovrebbero essere utilizzati solamente entro il raggio di 50 km e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

d) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi;

e) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di peso massimo autorizzato, compreso quello dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 chilometri dal luogo ove è basata l'impresa;

f) veicoli adibiti a scuola per l'ottenimento della patente di guida, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di cose a fini di lucro;

g) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione e controllo della rete idrica e stradale, nonché di nettezza urbana;

h) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri, purché da enti non a fini lucrativi a scopo sociale.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.

3. A condizione di non compromettere gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:

- nel caso di servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità, per le deroghe relative alle interruzioni;

- nel caso di operazioni nazionali di trasporto merci su strada che non hanno impatto sul mercato interno e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.

Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona più abitata per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate.

Articolo 14

Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1.

In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.

La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente articolo.

Articolo 15

Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare regole nazionali che nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, garantiscano un opportuno livello di tutela.

CAPO V

Procedure di controllo e sanzioni

Articolo 16

1. Qualora non risulti installato l'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano, fino al 31 dicembre 2006 ai seguenti veicoli:

a) servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale,

b) servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.

2. L'impresa di trasporto deve tenere un orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l'orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e delle reperibilità.

Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.

3. Il registro deve:

a) contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni devono essere aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;

b) essere firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da un suo delegato;

c) essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta dell'interessato l'impresa deve dare al conducente un estratto del registro di servizio;

d) essere presentato e consegnato su richiesta di un ispettore autorizzato.

Articolo 17

Per permettere alla Commissione di elaborare la relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membri del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché sull'evoluzione dei settori considerati, gli Stati membri comunicano alla Commissione le necessarie informazioni, utilizzando il formulario tipo stabilito dalla decisione 93/173/CEE [21] della Commissione.

[21] GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33.

Le informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio cui la relazione si riferisce.

La Commissione trasmette la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del biennio cui questa si riferisce.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Articolo 19

Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e garantire che esse vengano debitamente applicate. Le sanzioni devono risultare efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Esse possono essere di natura civile, penale o amministrativa.

Articolo 20

Qualora ritengano che una violazione al presente regolamento possa compromettere la sicurezza stradale, gli Stati membri hanno l'autorità di procedere al fermo del veicolo in questione fino alla rettifica della causa della violazione.

Articolo 21

1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo.

Essi informano lo Stato membro in cui una determinata impresa di trasporto è stabilita delle eventuali infrazioni di cui al capo II da questa commesse sul suo territorio o al di fuori di esso, comprese le violazioni perpetrate prima del più recente periodo di riposo settimanale.

Tali informazioni devono essere comunicate entro un lasso di tempo ragionevole e fornire indicazioni in merito alle eventuali sanzioni applicate.

2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano periodicamente le informazioni disponibili concernenti:

(a) le infrazioni alle disposizioni del capo II commesse da non residenti e le eventuali sanzioni applicate;

(b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per infrazioni commesse in altri Stati membri.

3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono inviare alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 22

La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Procedure di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Articolo 24

Misure di attuazione

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione:

a) procede all'esame dei casi in cui sussistono differenze nelle modalità di recepimento e di attuazione delle disposizioni del regolamento, in particolare sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo;

b) chiarisce le disposizioni del regolamento ed assicura l'adozione di un approccio comune;

c) decide, in applicazione della procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in merito a questi casi particolari ; essa comunica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. In deroga all'articolo 226 del trattato, gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può in casi eccezionali adottare una decisione diversa entro il termine di due mesi.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 25

Il regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 2135/98 è modificato come segue:

(i) All'articolo 14, il paragrafo 2 è modificato come segue:

"L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli e i tabulati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo."

(ii) All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:

i. all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo di cui è alla guida, inserendo su tale tabulato:

a. informazioni che gli consentono di essere identificato (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

b. i periodi di cui al successivo paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).

ii. al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di attività diverse dalla guida svolte da quando il tabulato che era stato identificato (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma."

(iii) All'articolo 15, paragrafo 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:

i. se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità all'allegato I, inserirli sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure

ii. se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità all'allegato IB, inserirli sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo."

(i) All'articolo 15, il paragrafo 7, primo comma è modificato come segue:

"- i fogli di registrazione per la giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei precedenti quindici giorni consecutivi."

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore(i) di intervento: Politica dei trasporti terrestri, aerei e marittimi

Attività:

Titolo dell'azione: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

06 01 04 03

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 40 000 EUR.

2.2 Periodo d'applicazione: indefinito - spesa annuale

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

[_] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

[_] La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate [22]

[22] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

[_] Incidenza finanziaria - Incidenza sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

>SPAZIO PER TABELLA>

(Indicare le linee di bilancio interessate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 71 del trattato

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario [23]

[23] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Il comitato consultivo ha il compito di:

* assicurare che le competenti autorità degli Stati membri attuino e applichino il regolamento in maniera uniforme;

* promuovere lo cambio di opinioni sugli sviluppi registrati in materia nel settore dei trasporti;

* occuparsi delle questioni legate al regolamento che possono essere affrontate al meglio nell'ambito del comitato.

Si vuole in tal modo garantire un'applicazione più incisiva ed uniforme delle disposizioni in tutta l'UE, nonché un approccio più costruttivo in termini di sviluppi registrati nel settore.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Considerazione interna delle opportune problematiche da discutere nell'ambito del gruppo.

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Valutazione interna del feedback fornito dal gruppo in relazione all'impatto di tutti i punti concordati.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

- i beneficiari (precisarne se possibile il numero);

Il settore dei trasporti dell'Unione europea in generale e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose in particolare.

- gli obiettivi specifici fissati per il periodo di programmazione (quantificati);

Il comitato consultivo offrirà assistenza nella realizzazione dei seguenti compiti:

* stesura della relazione biennale che la Commissione è tenuta a redigere ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento; il contributo degli Stati membri a tale relazione è stato finora discontinuo e caratterizzato da ritardi, riducendo così l'impatto ed il valore delle relazioni stesse;

* raggiungimento di un approccio comune in termini di attuazione ed applicazione delle regole in tutti gli Stati membri;

* elaborazione di suggerimenti in merito ai necessari aggiustamenti alla legislazione comunitaria alla luce dei più recenti sviluppi operativi;

* segnalazione degli sviluppi registrati nel settore che possono influenzare l'applicazione del regolamento e della normativa collegata.

Le risorse necessarie per il funzionamento del comitato, in termini di segreteria e organizzazione delle riunioni, sono indicate nei seguenti punti 10 e 11. I relativi costi saranno imputati a linee di bilancio esistenti.

5.3 Modalità di attuazione

Comitato consultivo ai sensi della decisione della Commissione 1999/468/CE.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1 Intervento finanziario

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [24]

[24] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

(Qualora si tratti di più azioni, precisare in modo sufficientemente dettagliato le misure specifiche adottate per ciascuna di esse in modo da consentire una stima del volume e dei costi dei risultati)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, illustrare il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Effetti in termini di risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza delle spese per risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

>SPAZIO PER TABELLA>

L'estime sopra menzionate sono state incluse nel progetto preliminare di bilancio 2004.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Disposizioni di controllo

In fase di elaborazione

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

Riunioni trimestrali

9. MISURE ANTIFRODE

La conformità dei rendiconti finanziari degli esperti è controllata applicando le regole in vigore presso la Commissione.

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