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Documento 31979R1043

Regolamento (CEE) n. 1043/79 della Commissione, del 28 maggio 1979, che completa il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d' intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

JO L 132, 30.5.1979, pag. 14-14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/10/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1043/oj

31979R1043

Regolamento (CEE) n. 1043/79 della Commissione, del 28 maggio 1979, che completa il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d' intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 30/05/1979 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1043/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1979

che completa il regolamento ( CEE ) n . 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d ' intervento , a prezzo ridotto , a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che i prezzi di vendita delle carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento sono stati fissati con regolamento ( CEE ) n . 2036/74 della Commissione ( 3 ) , modificato de ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 803/79 ( 4 ) ;

considerando che è opportuno procedere , in via prioritaria , alla vendita delle carni più vecchie ;

considerando che in conformità del regolamento ( CEE ) n . 295/79 ( 5 ) , dette vendite sono limitate alle carni prese in consegna prima del 31 dicembre 1978 ; che è ora opportuno svincolare nuovi quantitativi di carni da destinare a tali vendite ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2036/74 è completato dal seguente testo :

« Articolo 1 bis

Gli organismi d ' intervento procedono alla vendita , in via prioritaria , delle carni immagazzinate da più tempo .

In nessun caso essi possono vendere carni prese in consegna dopo il 31 marzo 1979 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 28 maggio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 56 .

( 4 ) GU n . L 102 del 25 . 4 . 1979 , pag . 11 .

( 5 ) GU n . L 41 del 16 . 2 . 1979 , pag . 31 .

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