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Documento 52003AE0287

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" (COM(2002) 244 def. — 2002/0124 (COD))

    JO C 95, 23.4.2003, pagg. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE0287

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" (COM(2002) 244 def. — 2002/0124 (COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 095 del 23/04/2003 pag. 0045 - 0047


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli"

    (COM(2002) 244 def. - 2002/0124 (COD))

    (2003/C 95/12)

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Levaux, in data 19 dicembre 2002.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2003, nel corso della 397a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 81 voti favorevoli, 5 voti contrari e 6 astensioni.

    1. Introduzione

    1.1. L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha formato oggetto di una prima direttiva adottata nel 1972, alla quale hanno fatto seguito altre quattro direttive adottate rispettivamente nel 1984, 1988, 1990 e 2000(1).

    1.2. Tuttavia, il traffico intracomunitario aumenta ad un ritmo incessante ed alcune delle disposizioni dei testi adottati negli anni precedenti (in particolare quelle relative agli importi minimi di copertura) devono essere aggiornate.

    1.3. Vi è inoltre la necessità di colmare alcune lacune e offrire una soluzione ai problemi che sorgono frequentemente, in particolare:

    - la difficoltà di stipulare un'assicurazione per un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro;

    - la difficoltà nel trovare una copertura assicurativa di breve periodo per l'acquisto di un'autovettura in un altro Stato membro;

    - la domanda di una migliore copertura assicurativa autoveicoli per pedoni e ciclisti;

    - il rilascio all'automobilista da parte del suo attuale assicuratore di una attestazione relativa ai sinistri causati o subiti per poter negoziare un contratto di assicurazione con un'altra impresa.

    1.4. Il Parlamento europeo ha pertanto adottato nel luglio del 2001 una risoluzione che raccomanda l'adozione di una quinta direttiva assicurazione autoveicoli. La proposta di direttiva in esame costituisce la risposta della Commissione a tale risoluzione.

    2. Osservazioni generali

    2.1. Il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione che intende, con la sua proposta, modificare le direttive precedenti per raggiungere "i seguenti obiettivi principali":

    - aggiornare e migliorare la tutela delle vittime di incidenti automobilistici offerta dalla copertura assicurativa obbligatoria;

    - integrare e chiarire determinate disposizioni in vigore per garantire una maggiore convergenza nella loro interpretazione e applicazione;

    - offrire una soluzione a problemi che sorgono frequentemente, allo scopo di creare un mercato unico più efficiente nel settore dell'assicurazione degli autoveicoli.

    2.2. Il Comitato fa notare che dal 1972, data alla quale risale la prima direttiva, numerose modifiche sono state inserite per adeguare le direttive alla realtà e per tenere conto delle numerose difficoltà incontrate all'atto della loro applicazione.

    2.2.1. Il Comitato ritiene che questo modo di legiferare contrasti con diversi orientamenti della Commissione, tra i quali il Libro bianco sulla governance europea, la comunicazione "Governance europea: legiferare meglio" e il piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione". Si rammarica del fatto che, procedendo per successive modifiche, si pregiudichi la coerenza e l'accessibilità dell'intero dispositivo regolamentare concernente l'assicurazione degli autoveicoli.

    2.3. Il Comitato constata ancora una volta che taluni aggiornamenti, pur essendo giustificati, non sono più stati realizzati dopo l'adozione della direttiva. Ad esempio, riguardo agli importi minimi di copertura, la direttiva in esame propone un aumento del 75 % degli importi stabiliti dalla direttiva 84/5/CEE, che non sono stati riveduti da 18 anni.

    2.3.1. Il Comitato ritiene che questo modo di agire non sia coerente, in quanto determina adeguamenti puntuali troppo ingenti.

    2.3.2. Inoltre, nel corso degli anni taluni Stati membri hanno introdotto nella normativa nazionale soglie minime più elevate di quelle stabilite a livello comunitario. Le disparità tra gli importi stabiliti dai vari Stati membri aumentano e ciò rende più difficile l'armonizzazione dei premi e l'applicazione di una politica equilibrata in materia di concorrenza.

    2.3.3. Il Comitato rileva con soddisfazione che la proposta di direttiva prevede, all'articolo 2, una revisione dei nuovi importi minimi su base quinquennale.

    3. Osservazioni specifiche

    Il Comitato ha esaminato punto per punto gli articoli della proposta di direttiva che modificano le disposizioni delle precedenti direttive. Tali modifiche, aventi per la maggior parte carattere tecnico, sono approvate dal Comitato, fatta eccezione per le disposizioni relative ai minimi di copertura per i danni materiali e alle persone. Il Comitato formula inoltre le osservazioni e i suggerimenti riportati in appresso, seguendo l'ordine numerico degli articoli della proposta.

    3.1. Articolo 1

    3.1.1. Il Comitato approva le modifiche proposte.

    3.2. Articolo 2

    3.2.1. Si prevede di fissare gli importi minimi di copertura a 1000000 di EUR per vittima, nel caso di danni alle persone, e a 500000 EUR per sinistro, nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero di vittime.

    3.2.2. Il Comitato si rende conto che, in un momento in cui il settore della riassicurazione è gravemente perturbato, non è opportuno proporre importi minimi di copertura più elevati. L'esperienza insegna tuttavia che un aumento sensibile della copertura minima comporta sistematicamente un aumento degli indennizzi concessi dai tribunali, specialmente per quanto riguarda i danni alle persone. Il conseguente aumento dei premi da parte degli assicuratori potrebbe rivelarsi incompatibile con le capacità finanziarie degli assicurati, soprattutto di quelli dei paesi candidati.

    3.2.3. Il Comitato ritiene che l'indennizzo per i danni alle persone, per il quale la direttiva non prevede alcun massimale, equivalga in certi casi ad una copertura illimitata dei rischi. Tenendo conto del fatto che vi sono disposizioni a parte per i trasporti pubblici di passeggeri, ai quali non si applica la direttiva in esame, il Comitato propone di stabilire un massimale di 10000000 di EUR per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale massimale si applicherebbe per un periodo di dieci anni, alla scadenza del quale la Commissione procederebbe ad un riesame della situazione.

    3.2.4. Il Comitato approva peraltro le modalità di indicizzazione automatica degli importi.

    3.2.5. Il Comitato propone che la Commissione inserisca un nuovo paragrafo all'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE, così formulato:

    "5 bis. Gli Stati membri dovranno provvedere a creare un sistema che regolamenti l'indennizzo provvisorio, entro un termine di quattro mesi, delle vittime di incidenti stradali per danni fisici, valido fino a quando il tribunale al quale si fa ricorso non avrà fissato l'importo definitivo dell'indennizzo."

    3.2.6. Il Comitato ritiene opportuno cancellare l'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 84/5/CEE. In qualsiasi caso, il Comitato non approva la limitazione, contenuta nel secondo capoverso dello stesso paragrafo, alle gravi lesioni fisiche, in quanto la loro definizione non deve essere in nessun caso di competenza degli Stati membri, per l'ovvia ragione che si creerebbero differenze di regime per le vittime a seconda dei paesi in una materia che dev'essere armonizzata.

    3.3. Articolo 3

    3.3.1. Il Comitato approva la modifica proposta.

    3.4. Articolo 4

    3.4.1. Il Comitato approva le modifiche proposte, ad eccezione di quelle figuranti all'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

    3.4.2. Articolo 4, paragrafo 2

    3.4.2.1. Questo paragrafo propone di inserire nella direttiva 90/232/CEE l'articolo "1 bis" volto a coprire le lesioni subite da pedoni e ciclisti in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.

    3.4.2.2. Il Comitato è consapevole del fatto che per l'indennizzo degli "utenti della strada più vulnerabili" dovrà esserci un'evoluzione rispetto alla situazione giuridica attuale. L'intervento destinato a migliorare la situazione di tali utenti non deve dirigersi soltanto ai ciclisti e ai pedoni, ma prendere in considerazione altri utenti non motorizzati, ad esempio i pattinatori. Tuttavia il miglioramento della situazione non dovrebbe essere perseguito attraverso una direttiva in materia di diritto assicurativo, perché tale atto giuridico non modifica le disposizioni nazionali in materia di responsabilità. Se si riconosce una competenza europea in materia di responsabilità per danni materiali, la tutela degli utenti della strada più vulnerabili dev'essere realizzata attraverso un atto legislativo europeo in materia di responsabilità. Tale atto legislativo dovrebbe comprendere anche alcune componenti elementari, quali la causalità, i casi di forza maggiore e l'esclusione del dolo nel provocare un danno.

    3.4.2.3. Il Comitato propone pertanto alla Commissione che la suddetta disposizione sia soppressa dalla proposta di direttiva (detta: quinta direttiva) e che la regolamentazione in materia venga predisposta nell'ambito di una direttiva in materia di responsabilità, intesa a migliorare gli indennizzi agli utenti della strada più vulnerabili e ad armonizzare le disposizioni che li riguardano.

    3.4.2.4. Nell'ambito di una futura direttiva sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli si potrebbe fare riferimento alla direttiva sulla responsabilità e garantire che gli indennizzi destinati a tutte le vittime di incidenti stradali siano orientati ad una normativa unitaria.

    3.4.3. Articolo 4, paragrafo 4

    3.4.3.1. Il paragrafo 4 propone di inserire nella direttiva 90/232/CEE un articolo "4 ter" relativo al rilascio di attestazioni di assicurazione.

    3.4.3.2. Il Comitato considera troppo restrittiva la disposizione che obbliga l'assicuratore a rilasciare un'attestazione relativa ai sinistri soltanto entro quindici giorni dall'estinzione di un contratto di assicurazione. L'assicurato ha infatti bisogno di tale attestazione già prima dell'estinzione del contratto, per trovare un nuovo assicuratore; non potendone disporre sarebbe privo di copertura per un certo periodo. Inoltre l'assicurato può avere bisogno dell'attestazione in qualsiasi momento, in particolare quando acquista un altro veicolo e lo vuole assicurare. Il Comitato ritiene pertanto opportuno prevedere che l'attestazione sia rilasciata entro quindici giorni dalla richiesta dell'assicurato. A parere del Comitato, l'assicuratore deve essere inoltre tenuto a rispondere via e-mail e/o per posta a ogni richiesta dell'assicurato.

    3.5. Articolo 5

    3.5.1. Il Comitato approva le modifiche proposte.

    3.6. Articolo 6

    3.6.1. Il Comitato approva le disposizioni relative al recepimento della direttiva.

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato constata il continuo proliferare dei testi europei sull'assicurazione degli autoveicoli.

    4.1.1. Prima ancora che la proposta di quinta direttiva sia adottata, si dovrebbe già prevedere un'ulteriore futura direttiva.

    4.1.2. Ulteriori documenti volti a modificare o a completare le direttive già esistenti verranno probabilmente redatti. L'accesso alla regolamentazione risulterà quindi particolarmente complesso, a causa della sovrapposizione di testi che, modificati di volta in volta, rischieranno di causare crescenti incomprensioni e incoerenze alla vigilia dell'allargamento.

    4.1.3. Il Comitato invita pertanto la Commissione a proporre che la quinta direttiva attualmente all'esame riunisca tutte le direttive precedenti (72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE). Questo nuovo documento unico potrebbe essere trasformato nel "Codice europeo dell'assicurazione autoveicoli" nel quale andrebbe inserita tutta la normativa già esistente in materia.

    4.2. Le modifiche e ulteriori evoluzioni riguarderanno questo documento unico, che servirà a garantire la coerenza dell'intero dispositivo.

    4.3. Il "Codice europeo dell'assicurazione autoveicoli" potrebbe essere il preludio di un documento più generale intitolato "Codice europeo dell'assicurazione".

    Bruxelles, 26 febbraio 2003.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger Briesch

    (1) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103 del 2.5.1972); seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8 dell'11.1.1984); terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129 del 19.5.1990); direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181 del 20.7.2000).

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