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Documento 31994D0139

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1994 relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato ») (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facente fede)

JO L 61, 4.3.1994, pagg. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/139/oj

31994D0139

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1994 relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato ») (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 04/03/1994 pag. 0026 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1994 relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato ») (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facente fede) (94/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che la Commissione può autorizzare uno Stato membro a stabilire, per la presentazione delle domande di aiuto « superfici », una data compresa fra il 1o aprile e le date previste agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (2); che lo Stato membro interessato deve giustificare la scelta di tale data, in particolare presentando alla Commissione un piano di lavoro dettagliato in cui dimostri che la data proposta consente di acquisire in tempo utile tutti i dati occorrenti per una buona gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, nonché per l'esecuzione dei necessari controlli;

considerando che taluni Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di autorizzazione per date successive al 31 marzo, corredate dei relativi piani di lavoro; che la Commissione ha esaminato tali domande tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita dagli Stati membri interessati nell'applicazione del sistema integrato nel 1993;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza gli Stati membri che figurano nell'allegato a fissare le date ivi menzionate per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel 1994.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

ALLEGATO

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