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Document 61994TO0066
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended composition) of 6 February 1995.#Auditel Srl v Commission of the European Communities.#Intervention - Confidentiality - Rules on the use of languages.#Case T-66/94.
Despacho do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção Alargada) de 6 de Fevereiro de 1995.
Auditel Srl contra Comissão das Comunidades Europeias.
Intervenção - Confidencialidade - Regime linguístico.
Processo T-66/94.
Despacho do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção Alargada) de 6 de Fevereiro de 1995.
Auditel Srl contra Comissão das Comunidades Europeias.
Intervenção - Confidencialidade - Regime linguístico.
Processo T-66/94.
Colectânea de Jurisprudência 1995 II-00239
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:20
DESPACHO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (QUARTA SECCAO ALARGADA) DE 6 DE FEVEREIRO DE 1995. - AUDITEL SRL CONTRA COMISSAO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. - INTERVENCAO - CONFIDENCIALIDADE - REGIME LINGUISTICO. - PROCESSO T-66/94.
Colectânea da Jurisprudência 1995 página II-00239
Partes
Fundamentação jurídica do acórdão
Parte decisória
++++
1. Processo ° Intervenção ° Pessoas interessadas ° Litígio relativo à validade de uma decisão de aplicação das regras de concorrência ° Empresa denunciante
[Estatuto (CEE) do Tribunal de Justiça, artigo 37. ]
2. Processo ° Intervenção ° Comunicação dos actos processuais às partes intervenientes ° Derrogação ° Tratamento confidencial ° Condições
[Estatuto (CEE) do Tribunal de Justiça, artigo 37. ; Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 116. , n. 2]
3. Processo ° Regime linguístico ° Derrogações ° Condições
(Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 35. , n. 2)
Nella causa T-66/94,
Auditel Srl, società di diritto italiano, con sede in Milano (Italia), con gli avv.ti Giuseppe Sena e Paola Tarchini, del foro di Milano, Mario Siragusa, del foro di Roma, Giuseppe Scassellati Sforzolini e Francesca Maria Moretti, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Giuliano Marenco, membro del servizio giuridico, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 24 novembre 1993, 93/668/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CE (IV/32.031 ° Auditel; GU L 306, pag. 50),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C.P. Brïet, R. García-Valdecasas e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 13 giugno 1994, la D & B Marketing Information Services SpA (in prosieguo: la "D & B" o l' "istante"), società di diritto italiano, con sede in Corsico (Italia), con gli avv.ti Brian Hartnett, del foro d' Irlanda, ed Egidio Rinaldi, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha chiesto di intervenire nella causa T-66/94 a sostegno delle conclusioni della convenuta. L' istante ha del pari presentato una richiesta di autorizzazione ad utilizzare la lingua inglese nel corso tanto della fase scritta del procedimento quanto di quella orale.
2 L' istanza d' intervento è presentata ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, del detto Statuto, ed è stata proposta in conformità all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
3 Con lettera del cancelliere 13 giugno 1994 le istanze sono state notificate alle parti, ai sensi dell' art. 116 del regolamento di procedura. Il 19 luglio 1994 le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle dette istanze; la ricorrente ha chiesto inoltre un trattamento riservato per alcuni documenti del suo fascicolo, ove l' intervento fosse stato ammesso. Con lettera 5 settembre 1994, la convenuta ha comunicato di non opporsi alla richiesta di trattamento riservato avanzata dalla ricorrente.
4 Il presidente ha deferito l' esame dell' istanza d' intervento al Tribunale (Quarta Sezione ampliata), secondo le modalità previste dall' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
Fatti
5 La ricorrente, Auditel Srl (in prosieguo: l' "Auditel"), è una società di diritto italiano che raggruppa tutte le emittenti televisive italiane, pubbliche e private, le associazioni di utenti di pubblicità e di agenzie pubblicitarie, la quale ha per oggetto sociale la rilevazione oggettiva ed imparziale e la diffusione sistematica dei dati sull' ascolto televisivo in Italia.
6 Parallelamente alla costituzione dell' Auditel, i soci hanno concluso una convenzione, il cui art. 11 prevedeva che "I soci dell' Auditel si impegnano, per tutto quanto abbia rilevanza pubblicitaria e commerciale, ad adottare e usare sempre e senza eccezioni i servizi forniti dall' Auditel e a riconoscere ad ogni effetto come unici validi i risultati delle ricerche e dei rilevamenti effettuati o fatti effettuare dall' Auditel stessa". Scopo dell' art. 11 era, secondo l' Auditel, quello di evitare una guerra degli indici di ascolto fra le emittenti televisive.
7 L' Auditel ha concluso infine con l' AGB Italia SpA (in prosieguo: l' "AGB") un contratto per la realizzazione e la gestione, da parte dell' AGB e per conto dell' Auditel, di tutto il sistema per la rilevazione degli indici di ascolto.
8 Nel settembre 1986, l' Auditel ha notificato alla Commissione i tre detti accordi.
9 L' art. 11 della convenzione tra i soci dell' Auditel è stato modificato due volte, nel corso del procedimento amministrativo volto a limitarne la portata, ed è stato infine soppresso in data 24 luglio 1993.
10 Nel giugno 1987 l' AC Nielsen Italia SpA (in prosieguo: la "Nielsen"), società specializzata in studi e ricerche di mercato, ha presentato alla Commissione un reclamo col quale sosteneva che l' esclusività del contratto AGB/Auditel e l' obbligo imposto ai soci dell' Auditel dall' art. 11 della convenzione costituivano violazioni dell' art. 85 del Trattato CEE (divenuto Trattato CE, in prosieguo: il "Trattato"). Essa ha del pari sostenuto che l' art. 11 della convenzione conferiva all' Auditel una posizione dominante sul mercato dei dati di base degli indici d' ascolto della quale questa avrebbe abusato.
11 Il 24 novembre 1993 la Commissione ha adottato la decisione 93/668/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CE (IV/32.031 ° Auditel; GU L 306, pag. 50), nella quale ha dichiarato che:
° l' art. 11 della convenzione tra i soci dell' Auditel ha costituito, fino alla sua soppressione ufficiale, avvenuta il 24 luglio 1993, una violazione dell' art. 85, n. 1 (art. 1 della decisione),
° la domanda di esenzione in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, relativa all' art. 11 della convenzione, era respinta (art. 2 della decisione),
° non occorreva intervenire, a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato, nei riguardi dell' atto di costituzione e dello statuto dell' Auditel, dei contratti fra l' Auditel e l' AGB, delle disposizioni ancora vigenti della convenzione e del comportamento dell' Auditel sul mercato (art. 3 della decisione).
12 L' Auditel ha proposto un ricorso d' annullamento (causa T-66/94) contro gli artt. 1 e 2 della decisione.
Sull' istanza d' intervento
Argomenti delle parti
13 L' istante fa valere, in sostanza, tre motivi che giustificano, a suo avviso, il suo interesse alla soluzione della controversia.
14 In primo luogo, essa rileva di essere succeduta giuridicamente alla Nielsen, che aveva presentato reclamo ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), nel procedimento che aveva portato all' adozione della decisione impugnata. Essa aggiunge di essere stata invitata a partecipare all' audizione dinanzi alla Commissione e di aver fornito la prova degli effetti anticoncorrenziali della convenzione tra i soci dell' Auditel. Dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223) risulterebbe che la reclamante è autorizzata ad intervenire in cause, come quella di specie, in cui la decisione impugnata aveva accolto il suo reclamo.
15 In secondo luogo, la D & B sostiene che gli accordi controversi producono un effetto diretto sulla sua posizione concorrenziale. Operando nell' ambito degli studi e delle ricerche di mercato, così come in quello dei servizi relativi alla promozione di prodotti e alla pubblicità, essa sarebbe concorrente diretta dell' AGB, che è stata incaricata dall' Auditel di organizzare e gestire il sistema Auditel di misurazione degli indici di ascolto e di analizzare e trattare i dati raccolti per conto dell' Auditel e dei suoi membri. L' art. 11 della convenzione, stabilendo che "I soci dell' Auditel si impegnano, per tutto quanto abbia rilevanza pubblicitaria e commerciale, ad adottare e usare sempre e senza eccezioni i servizi forniti dall' Auditel e a riconoscere ad ogni effetto come unici validi i risultati delle ricerche e dei rilevamenti effettuati o fatti effettuare dall' Auditel stessa", le avrebbe impedito di offrire un servizio concorrenziale ° nonché una gamma di servizi addizionali e connessi ° ai soci dell' Auditel i quali rappresentano circa il 95% del mercato dei suoi servizi.
16 L' istante giustifica infine il proprio interesse alla soluzione della controversia per il fatto che la decisione impugnata le apporta un sostegno nell' azione legale che l' Auditel ha esperito nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Milano, nonché un mezzo di prova a sostegno della sua domanda riconvenzionale (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457).
17 Nelle sue osservazioni sull' istanza d' intervento, la convenuta conclude, alla luce dei motivi fatti valere della D & B, che quest' ultima, quale successore della Nielsen, è direttamente ed effettivamente interessata alla pronuncia sulla decisione impugnata, poiché l' annullamento di questa decisione recherebbe pregiudizio alla sua situazione (v. ordinanze del Tribunale 13 giugno 1994, causa T-542/93, Reti Televisive Italiane/Commissione, e della Corte 25 ottobre 1978, cause riunite 209/78-215/78 e 218/79, Van Landewyck e a./Commissione, non pubblicate nella Raccolta).
18 La ricorrente, per contro, non ritiene che dagli argomenti addotti dall' istante risulti un interesse di questa alla soluzione della controversia.
19 Essa rileva, in primo luogo, che l' istante non si presenta come concorrente dell' Auditel, e del resto non lo è, bensì come concorrente dell' AGB, che non avrebbe alcun rapporto con il presente procedimento, poiché il contratto concluso tra l' Auditel e l' AGB è stato dichiarato compatibile con le norme in materia di concorrenza dall' art. 3 della decisione poiché tale articolo non è stato impugnato dinanzi al Tribunale. L' art. 11 della convenzione, l' unico ad essere oggetto del ricorso, concernerebbe esclusivamente l' obbligo, di carattere meramente interno all' Auditel e di portata assai limitata, di utilizzare, per alcuni fini, soltanto i dati "grezzi" forniti dall' Auditel. La ricorrente rileva che la D & B non ha mai contestato l' obbligo contenuto nell' art. 11 e afferma di non comprendere come questo articolo, del resto nel frattempo abrogato, possa rivestire importanza capitale per la D & B stessa. La ricorrente ritiene che in realtà la D & B, la quale non ha proposto ricorso avverso l' art. 3 della decisione, tenti mediante l' intervento di crearsi un mezzo di ricorso col quale possa far valere argomenti che, tenuto conto della scadenza dei termini di ricorso avverso l' art. 3 della decisione, non può più addurre.
20 La ricorrente ritiene inoltre che l' art. 11 della convenzione non ha potuto impedire all' istante di fornire agli azionisti dell' Auditel un servizio concorrenziale o servizi connessi. Essa sostiene che l' art. 11 non ha mai contemplato altro che l' uso di dati "grezzi" e solamente in ambiti molto limitati, di modo che la D & B sarebbe stata in grado di fornire agli azionisti dell' Auditel, da una parte, le proprie rilevazioni di dati "grezzi" per tutti gli usi non contemplati dall' art. 11 e, dall' altra, dati "complessi" sotto qualsiasi forma. In considerazione del fatto che i dati "grezzi" sarebbero privi di qualsiasi valore commerciale finché non siano elaborati e del fatto che sarebbero forniti a prezzi irrisori, si dovrebbe concludere, secondo la ricorrente, che l' art. 11 non può incidere sui rapporti economici tra gli operatori.
21 Per quanto riguarda il rapporto che sussisterebbe tra il presente ricorso e il procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, l' Auditel sostiene che tale procedimento nazionale, da essa stessa avviato, non contiene alcun riferimento specifico all' art. 11 della convenzione, bensì riguarda l' insieme degli accordi Auditel; di conseguenza, a suo avviso, l' oggetto del presente ricorso non coincide con il "fondamento dell' azione" pendente dinanzi al Tribunale di Milano. Essa aggiunge che la stessa Commissione ha definito tale procedimento nazionale come un procedimento separato e indipendente dal procedimento comunitario e vertente su questioni che coincidono con esso solo parzialmente.
22 La ricorrente è infine del parere che la qualità di reclamante dinanzi alla Commissione della D & B non è sufficiente a provare il suo interesse ad intervenire e al riguardo precisa che all' origine della decisione impugnata non è il reclamo, bensì la notificazione degli accordi effettuata dalla stessa Auditel. La D & B non avrebbe del resto, secondo la ricorrente, mai mosso alcuna obiezione contro l' obbligo dei soci dell' Auditel di utilizzare dati "grezzi" di un' unica provenienza né contro il contenuto dell' art. 11.
Giudizio del Tribunale
23 Si deve rammentare, preliminarmente, come sia assodato che l' istante, o almeno la società Nielsen cui l' istante è succeduta, ha presentato non solo una domanda ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, ma ha anche partecipato attivamente al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
24 Il Tribunale constata, inoltre, che è manifestamente infondata l' affermazione della ricorrente secondo la quale l' istante non avrebbe mai mosso alcuna obiezione contro il contenuto dell' art. 11 della convenzione, la cui valutazione alla luce delle norme del Trattato in materia di concorrenza costituisce oggetto del presente ricorso. Come indicato al punto 9 della decisione, nel suo reclamo la Nielsen ha sostenuto, tra l' altro, che "l' obbligo imposto ai soci dell' Auditel dall' art. 11 della convenzione" costituiva una violazione dell' art. 85. Del pari, all' audizione dinanzi alla Commissione, il consiglio di amministrazione dell' istante a lungo ha insistito sul fatto che "Article 11, which is the object of the Statement of Objections, is clearly one unjustifiable restriction of competition and one which both Nielsen and MTVS have been contesting since 1986" (l' art. 11, che è oggetto della comunicazione degli addebiti, costituisce manifestamente un' ingiustificabile limitazione della concorrenza, che la Nielsen e la MTVS hanno contestato sin dal 1986; verbale dell' audizione, pag. 11).
25 Occorre inoltre rilevare, come ha ricordato la stessa ricorrente nel ricorso, che l' Auditel ha iniziato contro la Nielsen un' azione dinanzi al Tribunale di Milano volta all' accertamento della legittimità degli accordi controversi rispetto al diritto comunitario sulla concorrenza (ricorso, pag. 7) e che detto tribunale ha sospeso più volte il procedimento, in attesa dei risultati dell' inchiesta condotta dalla Commissione (allegato 12 del ricorso).
26 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la D & B abbia dimostrato un interesse sufficiente, ai sensi dell' art. 37 dello Statuto CE della Corte, a sostenere la posizione della convenuta nella presente controversia.
27 Il Tribunale rileva inoltre che è infondato il timore, espresso dalla ricorrente, che l' istante utilizzi l' intervento per cercare di mettere in discussione la fondatezza di quanto dichiarato nell' art. 3 della decisione, che non costituisce oggetto del presente ricorso, poiché le conclusioni dell' interveniente possono avere come oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti principali della controversia o il rigetto delle stesse, e l' interveniente non ha quindi la possibilità di modificare, in nessun modo, l' oggetto del ricorso.
28 Considerato quanto precede, si deve ammettere l' intervento della D & B nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.
Sulla richiesta di trattamento riservato
29 Con lettera 19 luglio 1994, la ricorrente ha chiesto che gli allegati 1 (formulario A/B e suoi allegati) e 20 (contratto tra l' Auditel e l' AGB) del suo ricorso non siano comunicati alla D & B, qualora questa venga ammessa all' intervento. Essa rileva, al riguardo, che si tratta di accordi conclusi tra privati, che non sono stati integralmente comunicati all' istante nel corso del procedimento amministrativo e la cui comunicazione potrebbe, in considerazione del diretto rapporto di concorrenza tra la D & B e l' AGB, recarle pregiudizio.
30 Con lettera 5 settembre 1994, la convenuta ha confermato che, a suo avviso, gli accordi cui si riferisce l' Auditel rivestono carattere riservato in quanto descrivono molto dettagliatamente l' insieme del sistema AGB di rilevazione degli indici di ascolto.
31 Il Tribunale rileva che, per valutare le condizioni alle quali può accordarsi un trattamento riservato a certi atti processuali, è necessario conciliare il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali con l' esigenza, altrettanto legittima, dell' interveniente di disporre delle informazioni necessarie al fine di essere pienamente in grado di far valere i propri diritti e di esporre la propria tesi dinanzi al giudice comunitario (v. ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, punto 11).
32 L' esame da parte del Tribunale, alla luce di tali considerazioni, dell' allegato 20 del ricorso evidenzia che questo documento deve effettivamente essere considerato "documento segreto o riservato" ai sensi dell' art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.
33 Per quanto riguarda l' allegato 1 del ricorso, si deve ricordare, a titolo preliminare, che la ricorrente ha motivato la sua richiesta di trattamento riservato adducendo che i documenti costituiscono accordi tra privati. Il Tribunale constata inoltre che il detto allegato 1 è composto della notificazione propriamente detta (formulario A/B e il suo allegato) e, inoltre, di cinque allegati a detta notificazione. Eccetto alcuni rari dati numerici, che possono essere considerati segreti commerciali e quindi beneficiare di un trattamento riservato, il Tribunale ritiene che la notificazione propriamente detta non contenga, quanto al resto, che una descrizione generale, abbastanza succinta, degli accordi, e una valutazione di questi rispetto all' art. 85, nn. 1 e 3, la cui divulgazione all' interveniente non può produrre una lesione sostanziale degli interessi commerciali della ricorrente, tanto più in considerazione del fatto che questi elementi si trovano per lo più riprodotti nella decisione, come essa è stata pubblicata, nonché nelle memorie delle parti. Per quanto riguarda i sei allegati alla notificazione, il Tribunale considera che possono essere considerati riservati solo gli allegati 1 (verbale di una riunione del consiglio di amministrazione dell' Auditel), 2 (contratto istitutivo dell' Auditel), 4 (convenzione tra gli azionisti di Auditel) e 5 (contratto fra l' Auditel e l' AGB). Gli allegati 3 (statuto dell' Auditel) e 6 (ritagli stampa) sono invece documenti la cui pubblicità per definizione esclude il beneficio del trattamento riservato.
Sulla richiesta di deroga al regime linguistico
34 La D & B ha anche chiesto l' autorizzazione ad usare l' inglese sia nella fase scritta del procedimento sia in quella orale, o almeno nella fase orale. Al riguardo essa sostiene quanto segue: essendo filiale di una società americana, utilizza l' inglese nel quadro della sua attività; il suo reclamo dinanzi alla Commissione è stato redatto in inglese e la lingua utilizzata nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione è stata l' inglese, anche all' audizione. L' istante aggiunge che, se la deroga all' uso della lingua processuale dovesse venirle negata, essa verrebbe privata della possibilità di avvalersi di uno degli avvocati che l' ha rappresentata nel corso di tutto il procedimento dinanzi alla Commissione.
35 La ricorrente si è opposta a questa richiesta.
36 Va rammentato che l' art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa i soli Stati membri intervenienti dall' osservanza della norma che prevede l' uso da parte degli intervenienti della lingua processuale determinata dalle parti principali. Tuttavia, l' art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura consente al Tribunale di autorizzare l' uso, totale o parziale, di una delle lingue indicate dall' art. 35, n. 1, diversa dalla lingua processuale (v. ordinanze del Tribunale 1 luglio 1993, causa T-3/93, Air France/Commissione, e 15 luglio 1993, causa T-2/93, Air France/Commissione, non pubblicate nella Raccolta).
37 Il Tribunale considera che gli argomenti dedotti dall' istante non permettono di concludere che, in mancanza di siffatta deroga, sarebbero compromessi i suoi diritti nella fase scritta del procedimento, in quanto essa ha la possibilità di procurarsi, con mezzi propri, traduzioni in inglese delle memorie e di altri documenti processuali e di far tradurre la propria memoria in italiano, tanto più che uno dei suoi legali è italiano. La sua richiesta dev' essere pertanto respinta per quanto riguarda la fase scritta.
38 Per quanto attiene alla fase orale, il Tribunale ritiene, per contro, che debba essere accolta la richiesta dell' interveniente di usare la lingua inglese, considerato, da un lato, l' interesse evidente di questa a poter continuare ad essere assistita da un legale di sua scelta e, dall' altro, il fatto che tale deroga non pregiudica i diritti processuali delle parti principali della controversia e, in particolare, non comporta ritardo nello svolgimento del procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) La D & B Marketing Information Services SpA è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) Si accoglie la richiesta di trattamento riservato, nei confronti dell' interveniente, per tutto l' allegato 20 del ricorso e per l' allegato 1 del ricorso, nella misura seguente:
° la notificazione (il formulario A/B e il suo allegato) sarà comunicata all' interveniente, ad eccezione degli omissis in detto documento figuranti nella versione allegata alla presente ordinanza;
° gli allegati 1, 2, 4 e 5 della notificazione non saranno comunicati all' interveniente;
° per il resto, vale a dire per gli allegati 3 e 6 della notificazione, la richiesta di trattamento riservato è respinta.
3) Una versione non riservata degli atti del procedimento sarà notificata dal cancelliere all' interveniente.
4) Verrà fissato un termine all' interveniente per comunicare, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.
5) La richiesta di deroga al regime linguistico presentata dalla D & B è respinta per quanto riguarda la fase scritta del procedimento.
6) E' accolta la richiesta della D & B di usare l' inglese nella fase orale del procedimento.
7) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 6 febbraio 1995.