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Document 32014L0035R(04)
Rettifica della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014)
Rettifica della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014)
ST/5880/2026/INIT
Dz.U. L, 2026/90236, 23.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/corrigendum/2026-03-23/oj (IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/corrigendum/2026-03-23/oj
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/90236 |
23.3.2026 |
Rettifica della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )
Pagina 364, articolo 14:
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anziché: |
«Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.» |
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leggasi: |
«Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e non siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/corrigendum/2026-03-23/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)