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Document 32024R2493R(03)

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024)

C/2025/6803

PB L, 2025/90795, 9.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/corrigendum/2025-10-09/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/corrigendum/2025-10-09/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90795

9.10.2025

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/2493, 27 settembre 2024 )

Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066:

anziché:

«“4.    Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:”;»

,

leggasi:

«“4.   Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:";».

Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo 39 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:

anziché:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»,

leggasi:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».

Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l’articolo 53 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),

anziché:

«i)

il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;»,

leggasi:

«i)

il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;».

Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, articolo 54 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

anziché:

«a)

il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;»,

leggasi:

«a)

il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/corrigendum/2025-10-09/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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