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Documento 31991R0709
Commission Regulation (EEC) No 709/91 of 22 March 1991 fixing advance payments in respect of the production levies in the sugar sector for the 1990/91 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 709/91 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1991 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 709/91 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1991 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991
ĠU L 77, 23.3.1991, pag. 33-33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 709/91 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1991 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991 -
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 23/03/1991 pag. 0033 - 0033
REGOLAMENTO (CEE) N. 709/91 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1991 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8, considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/88 (4), prevede la fissazione anteriormente al 1o aprile e la riscossione anteriormente al 1o giugno successivo degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero ed i fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a: a) 0,530 ecu per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B; b) 9,939 ecu per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B; c) 0,424 ecu per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (4) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 10.