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Documento 31990R1597

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/90 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1990 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1990/1991)

    ĠU L 151, 15.6.1990, pagg. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1597/oj

    31990R1597

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/90 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1990 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1990/1991)

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 15/06/1990 pag. 0026 - 0027


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/90 DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 1990

    relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1990/1991)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare gli articoli 16 e 27,

    considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede che per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

    considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89 (3) al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione: che pertanto, nell'allegato I figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1990.

    considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (4), il Portogallo rinvia, fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (6), che, di conseguenza, le suddette agevolazioni tariffarie non sono applicabili fino a questa data in Portogallo;

    considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

    considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono sottoposte nella Comunità ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

    La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

    2. Fino al 31 dicembre 1990, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nella Comunità, ad esclusione del Portogallo.

    3. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

    Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee.

    Articolo 2

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

    (2) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 2.

    (3) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

    (4) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

    ALLEGATO

    (in tonnellate)

    1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Codice Taric // Designazione delle merci // Periodo // Volume contingentale // // // // // // // 12.0030 // ex 0704 90 90 // 0704 90 90 *92 // Cavoli cinesi freschi o refrigerati // 1. 11 - 31. 12. 1990 // 1 000 // // // // // // // 12.0080 // ex 0809 10 00 // 0809 10 00 *10 0809 10 00 *20 0809 10 00 *30 0809 10 10 *40 0809 10 00 *80 // Albicocche, fresche // 1. 9. 1990 - 30. 4. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0090 // ex 0809 20 90 // 0809 20 90 *21 0809 20 90 *25 0809 20 90 *29 0809 20 90 *31 0809 20 90 *33 0809 20 90 *39 0809 20 90 *41 0809 20 90 *45 0809 20 90 *49 // Ciliege, fresche // 1. 11. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0100 // ex 0809 30 00 // 0809 30 00 *11 0809 30 00 *12 0809 30 00 *13 0809 30 00 *91 0809 30 00 *92 0809 30 00 *93 // Pesche, comprese le pesche noci // 1. 12. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0110 // ex 0809 40 19 // 0809 40 19 *30 0809 40 19 *40 0809 40 19 *51 // Prugne, fresche // 15. 12. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // //

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