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Documento 31979R2915
Council Regulation (EEC) No 2915/79 of 18 December 1979 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
ĠU L 329, 24.12.1979, pagg. 1–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali
(EL, ES, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/07/1995; Imħassar b' 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 24/12/1979 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0047
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2915/79 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1979 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 6 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 823/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1000/78 ( 4 ) , è stato più volte modificato ; che , a fini di chiarezza , è opportuno procedere al suo rifacimento integrale ; considerando che conviene suddividere in gruppi i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , punto 2 , e lettere da b ) a g ) , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , in modo che ogni gruppo sia composto di prodotti che presentino , dal punto di vista del regime degli scambi , caratteristiche sufficientemente paragonabili ; che bisogna designare quale prodotto pilota il prodotto più rappresentativo del suo gruppo ; considerando che è tuttavia necessario prevedere disposizioni speciali relative al calcolo del prelievo per i prodotti assimilati per i quali il prelievo calcolato per il prodotto pilota non corrisponderebbe alla differenza esistente tra i prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale e sul mercato della Comunità ; considerando che , per quanto concerne i prodotti in piccoli imballaggi , il prelievo deve essere calcolato prendendo in considerazione , oltre alla differenza di prezzo esistente per il prodotto stesso , un elemento forfettario destinato ad assicurare una protezione dell ' industria trasformatrice nella Comunità ; considerando che , per quanto concerne i prodotti contenenti zucchero , il prelievo deve comprendere un elemento che , in modo forfettario , rappresenti il valore dello zucchero che è entrato nella sua composizione ; che in questo caso è necessario derivare l ' elemento lattiero-caseario dal prelievo applicabile a tali prodotti avvalendosi di un coefficiente che rappresenti il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari e il prodotto stesso ; considerando che , per quanto concerne le polveri aventi un tenore in materie grasse superiore all ' 1,5 % , è opportuno calcolare il prelievo o , se si tratta di prodotti composti o di prodotti in piccoli imballaggi , l ' elemento lattiero-caseario del prelievo , sulla base del tenore in materie grasse del prodotto pilota , nel caso in cui il loro tenore in materie grasse sia superiore a quello del prodotto pilota ; che è risultato necessario in quest ' ultimo caso calcolare il prelievo o l ' elemento lattiero-caseario del prelievo basandosi su un tenore forfettario corrispondente a quello dei prodotti commercializzati ; considerando che i componenti più abituali degli alimenti composti ed i più determinati per la formazione dei loro prezzi sono , da un lato , i prodotti cerealicoli e , dall ' altro , i prodotti lattiero-caseari ; che è quindi opportuno prevedere disposizioni volte a consentire il calcolo del prelievo applicabile a tali alimenti in funzione del loro tenore in amido e del loro tenore in prodotti lattiero-caseari ; che sembra tuttavia possibile non prendere in considerazione un tenore di calcolo comporta la ripartizione degli alimenti in voci tariffarie in base ai tenori di cui sopra e la presa in considerazione per ogni voce tariffaria di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente ; che conviene fissare , a tal fine , il tenore minore possibile in amido e per converso il tenore maggiore possibile in prodotti lattiero-caseari ; che infatti i componenti lattiero-caseari hanno un ' influenza notevolmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non ne abbiano i componenti cerealicoli ; che l ' elemento cerealicolo del prelievo può essere derivato , in funzione del tenore in amido stabilito , dal prelievo medio applicabile al granturco , dato che tale prodotto è il più comunemente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti ; che il componente lattiero-caseario più abituale degli alimenti composti è il latte scremato in polvere ; che è quindi opportuno stabilire il prelievo applicabile a tale prodotto per il calcolo dell ' elemento lattiero-caseario del prelievo ; che il prelievo applicabile agli alimenti composti deve comportare un elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell ' industria trasformatrice e che tale elemento potrebbe compensare il divario esistente tra i prezzi nella Comunità e sui mercati mondiali di prodotti diversi dai cereali e dai prodotti lattiero-caseari che possono essere contenuti negli alimenti composti ; considerando che , per quanto concerne i formaggi fusi diversi da quelli fabbricati a base di Emmental , di Gruyère o di Appenzell , è opportuno stabilire , per gli stessi motivi di quelli attualmente validi , un sistema di derivazione del prelievo identico a quello fino ad oggi applicato per tali prodotti ; che questo sistema comporta essenzialmente la presa in considerazione , quale elemento di calcolo , dei prelievi applicabili al burro e al prodotto pilota del gruppo n . 11 ; che è risultato che , in seguito ad una modifica del procedimento di fabbricazione di tali prodotti e ad un ' evoluzione della domanda verso un prodotto di un tenore in materie grasse più elevato , le percentuali fino ad ora stabilite per questa derivazione non permettono in ogni caso di realizzare gli obiettivi del regime dei prelievi ; che è quindi necessario fissarli a livelli più appropriati ; considerando che la quantità delle materie prime lattiero-casearie richieste nella fabbricazione dei formaggi freschi e dei latticini è inferiore a quella necessaria alla fabbricazione del prodotto pilota del gruppo ; che è quindi necessario applicare a questi primi prodotti un prelievo derivato da quello del prodotto pilota , moltiplicando il prelievo di quest ' ultimo per un coefficiente che esprima il rapporto complessivo delle quantità di cui sopra ; considerando che , per quanto concerne taluni tipi di latte freschi , conservati o concentrati , aventi un elevato tenore in materie grasse , il prelievo può essere calcolato basandosi sul prelievo applicabile al burro e utilizzando coefficienti che rappresentino forfettariamente il rapporto dei tenori in materie grasse ; che uguale trattamento può essere riservato al burro diverso da quello appartenente alla sottovoce del prodotto pilota ; considerando che , data la loro composizione e in particolare il loro tenore in materie grasse molto elevato , alcuni prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E II potrebbero essere utilizzati , dopo la loro importazione nella Comunità , come prodotto di base che sostituisce al burro per la fabbricazione di altre merci ; che è quindi necessario stabilire il prelievo a un livello tale che la possibilità di smaltimento del burro prodotto nella Comunità è utilizzato nella fabbricazione di tali altre merci non sia ridotta dall ' importazione dei prodotti in causa ; considerando che il prelievo applicabile all ' importazione dei diversi tipi di latte speciale detti « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » , del formaggio Tilsit , dei formaggi fusi fabbricati con Emmental , Gruyère o Appenzell , nonchù del Cheddar e di altri formaggi destinati alla trasformazione deve essere calcolato in osservanza degli impegni della Comunità in questo campo ; considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall ' applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . I gruppi di prodotti di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ed il prodotto pilota relativo a ciascun gruppo sono determinati nell ' allegato I . 2 . Le designazioni delle merci di cui al presente regolamento sono quelle menzionate nell ' allegato II . Articolo 2 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 2 è uguale , 1 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a ) 1 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota , b ) un elemento pari a 7,25 ECU ; 2 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 1 aa ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 3 , lettera a ) , b ) un elemento pari a 7,25 ECU , c ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 3 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 2 aa ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso , b ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 4 . se appartiene alla sottovoce ex 23.07 B , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento che sia applicabile soltanto nel caso in cui il tenore in amido del prodotto in causa superi il 10 % e che sia pari alla media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco moltiplicata per il coefficiente : - 0,16 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b ) 3 , - 0,50 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c ) 3 . La media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco è pari alla media dei prelievi calcolata per i primi venticinque giorni del mese che precede quello dell ' importazione , corretta , se del caso , in funzione del prezzo di entrata valido durante il mese dell ' importazione , b ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 2 moltiplicato per il coefficiente : - 0,75 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I a ) 3 , - 0,98 per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a ) 4 e 23.07 B II , - 0,90 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b ) 3 , - 0,70 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c ) 3 , c ) un elemento pari a 2,42 ECU . Articolo 3 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 3 è uguale , 1 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a ) 2 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota , b ) un elemento pari a 7,25 ECU ; 2 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a ) 3 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 4 , b ) un elemento pari a 7,25 ECU ; 3 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a ) 4 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5 , b ) un elemento pari a 7,25 ECU ; 4 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b ) 3 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota , b ) un elemento pari a 2,42 ECU ; 5 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b ) 4 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota , b ) un elemento fissato prendendo in considerazione il valore più elevato , rispetto a quello del prodotto pilota , di un prodotto appartenente a detta sottovoce , avente un tenore in peso di materie grase del 45 % , oppure avente un tenore superiore al 45 % , se è stato constatato che sono commercializzati prodotti di quest ' ultimo tenore ; 6 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I a ) , a 36,27 ECU ; 7 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 1 bb ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 9 , lettera a ) , b ) un elemento pari a 7,25 ECU , c ) un elemento destinato tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 8 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 1 cc ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 10 , lettera a ) , b ) un elemento pari a 7,25 ECU , c ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 9 . appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 2 bb ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota , moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso , b ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 10 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 2 cc ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5 , moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso , b ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto . Articolo 4 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 4 e appartenente alla sottovoce 04.02 A III a ) 2 , è uguale al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,35 . Articolo 5 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 6 è uguale , 1 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A I a ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera a ) , b ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera b ) , c ) un elemento pari a 6,04 ECU ; 2 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A I b ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera a ) , b ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera b ) , c ) un elemento pari a 3,63 ECU ; 3 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A I a ) 1 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera a ) , b ) un elemento calcolato in conformità del punto 5 , lettera b ) , c ) un elemento pari a 3,63 ECU ; 4 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A I a ) 2 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento calcolato in conformità del punto 6 , lettera a ) , b ) un elemento calcolato in conformità del punto 6 , lettera b ) , c ) un elemento pari a 3,63 ECU ; 5 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b ) 1 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0862 , b ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0476 , c ) un elemento pari a 2,42 ECU ; 6 . se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b ) 2 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0714 , b ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0476 , c ) un elemento pari a 2,42 ECU ; Tuttavia , fintantochù si constati che all ' importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto appartenente alla sottovoce 04.01 A non si trova in un rapporto normale con i prezzi generalmente praticati per gli altri prodotti lattiero-caseari , può essere fissato un prelievo pari alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento uguale all ' importo derivante dalle disposizioni di cui al comma precedente , b ) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire il rapporto normale tra il prezzo del prodotto in causa ed i prezzi degli altri prodotti lattiero-caseari all ' importazione nella Comunità . Articolo 6 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 6 è uguale , 1 . se appartiene alla sottovoce 04.01 B I , al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,26 ; 2 . se appartiene alla sottovoce 04.01 B II oppure alla sottovoce 04.02 A III b ) 1 , al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,55 ; 3 . se appartiene alla sottovoce 04.01 B III oppure alla sottovoce 04.02 A III b ) 2 , al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,85 ; 4 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b ) 1 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 2 , moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra componente lattici contenuti nel prodotto ed prodotto stesso , b ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 5 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b ) 2 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato i conformità del punto 3 , moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra componenti lattici contenuti nel prodotto ed prodotto stesso , b ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ; 6 . appartiene alla sottovoce 04.03 B , il prelievo di prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,2 . Articolo 7 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 7 è uguale , - se appartiene alla sottovoce 04.04 A I a ) 1 oppure alla sottovoce 04.04 A I b ) 1 aa ) , a 18,13 ECU , - se appartiene alla sottovoce 04.04 D I , a 36,27 ECU . Articolo 8 Il prelievo per un prodotto facente parte del gruppo n . 9 e appartenente alla sottovoce 04.04 B è limitato al 6 % del valore in dogana . Articolo 9 1 . Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 , il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 10 o n . 11 e appartenente alle sottovoce 04.04 E I b ) 1 ( aa ) , 04.04 E I b ) 1 ( bb ) , 04.04 E I b ) 1 ( cc ) e 04.04 E I b ) 5 ( aa ) che figurano nell ' allegato II del presente regolamento , è uguale a 12,09 ECU . 2 . I contingenti tariffari annui di cui sopra ammontano a : a ) 2 750 tonnellate per il prodotto della sottovoce 04.04 E I b ) 1 ( aa ) , b ) 9 000 tonnellate per il prodotto della sottovoce 04.04 E I b ) 1 ( bb ) , c ) 3 500 tonnellate per i prodotti delle sottovoci 04.04 E I b ) 1 ( cc ) e 04.04 E I b ) 5 ( aa ) . 3 . Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 . Articolo 10 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 11 è uguale , 1 . se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a ) 1 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari all ' 80 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 11 , b ) un elemento pari al 5 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 6 , c ) un elemento pari a 12,09 ECU ; 2 . se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a ) 2 , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al 60 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 11 , b ) un elemento pari al 24 % del prelievo del prodotto pilota n . 6 , c ) un elemento pari a 12,09 ECU ; 3 . se appartiene alla sottovoce 04.04 D I b ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 2 , b ) un elemento pari a 96,72 ECU ; 4 . se appartiene alla sottovoce 04.04 E I c ) 1 , al 75 % del prelievo del prodotto pilota ; 5 . se appartiene alle sottovoci 04.04 e i c ) 2 e 04.014 E II b ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n . 11 , b ) un elemento pari a 96,72 ECU . Articolo 11 Nei confronti dei paesi terzi per cui si constati che il prezzo praticato all ' importazione nella Comunità per i prodotti facenti parte del gruppo n . 11 originari e in provenienza da tali paesi terzi , non è inferiore a : - 181,34 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b ) 2 , oppure a - 193,43 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b ) 3 , oppure a - 175,30 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b ) 4 , il prelievo per 100 chilogrammi è uguale , 1 . se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b ) 1 aa ) , al prezzo d ' entrata diminuita di 181,34 ECU ; 2 . se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b ) 3 e 04.04 E I b ) 4 , al prezzo d ' entrata diminuito di 193,43 ECU ; 3 . se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b ) 2 bb ) , alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 1 , b ) un elemento pari a 24,18 ECU . Articolo 12 Fintantochù si constati che all ' importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato , per il quale il prelievo non sia uguale a quello applicabile al suo prodotto pilota , è sensibilmente inferiore al prezzo che si troverebbe in rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota , il prelievo è uguale alla somma degli elementi seguenti : a ) un elemento pari all ' importo che risulta dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 applicabili al prodotto assimilato in questione , b ) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire , tenuto conto della composizione e delle qualità dei prodotti assimilati , il rapporto normale dei prezzi all ' importazione nella Comunità . Articolo 13 L ' elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto è pari alla media aritmetica dei prelievi applicabili a 50 chilogrammi di zucchero bianco durante i primi venti giorni del messe che precede quello durante il quale il prelievo per il prodotto in causa è applicabile . Articolo 14 1 . Il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio , per 100 chilogrammi del prodotto in causa . 2 . I metodi da utilizzare per determinare il tenore in amido dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B sono stabiliti secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 5 ) . Articolo 15 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 823/68 è abrogato . 2 . In tutti gli atti comunitari , i richiami al regolamento ( CEE ) n . 823/68 o a determinati articoli del medesimo sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest ' ultimo . Articolo 16 La tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata in conformità dell ' allegato III del presente regolamento . Articolo 17 Il presente regolamento entro in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 . ( 3 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . L 130 del 18 . 5 . 1978 , pag . 7 . ( 5 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ALLEGATO I N . del gruppo * Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura nell ' allegato II * Prodotto pilota per ognuno dei gruppi di prodotti * 1 * 04.02 A I * Siero di Latte in polvere , ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , d ' acqua inferiore o uguale al 5 % , in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più * 2 * 04.02 A II a ) 1 * Latte in polvere , ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore all ' 1,5 % ed avente tenore , in peso , d ' acqua inferiore al 5 % , in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più * * 04.02 A II b ) 1 * * * 04.02 B I b ) 1 aa ) * * * 04.02 B I b ) 2 aa ) * * * ex 23.07 B * * 3 * 04.02 A II a ) 2 * Latte in polvere , ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse del 26 % ed avente tenore , in peso , d ' acqua inferiore al 5 % , in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più * * 04.02 A II a ) 3 * * * 04.02 A II a ) 4 * * * 04.02 A II b ) 2 * * * 04.02 A II b ) 3 * * * 04.02 A II b ) 4 * * * 04.02 B I a ) * * * 04.02 B I b ) 1 bb ) * * * 04.02 B I b ) 1 cc ) * * * 04.02 B I b ) 2 bb ) * * * 04.02 B I b ) 2 cc ) * * 4 * 04.02 A III a ) * Latte concentrato , avente tenore , in peso , di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore , in peso , di sostanza secca uguale al 25 % , in casse o cartoni di 96 scatole di contenuto netto di 170 g * 5 * 04.02 B II a ) * Latte concentrato , con aggiunto di zuccheri , avente tenore , in peso , di materie grasse del 9 % ed avente tenore , in peso , di sostanza secca lattica uguale al 31 % , in casse o cartoni di 48 scatole di contenuto netto di 397 g * 6 * 04.01 * Burro avente tenore , in peso , di materie grasse dell ' 82 % , in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più * * 04.02 A III b ) * * * 04.02 B II b ) * * * 04.03 * * 7 * 04.04 A * Emmental , in forme intere , di una maturazione da 3 a 4 mesi , avente tenore in materie grasse del 45 % , in peso , della sostanza secca , senza imballaggio * * 04.04 D I * * 8 * 04.04 C * Formaggio a pasta erborinata , in forma intera , avente tenore in materie grasse del 45 % , in peso , della sostanza secca , in imballaggi normalmente utilizzati n commercio * 9 * 04.04 E I a ) * Parmigiano Reggiano , in forme intere , di una maturazione di 18 mesi , avente tenore in materie grasse del 32 % , in peso , della sostanza secca , senza imballaggio * * 04.04 B * * * 04.04 E II a ) * * 10 * 04.04 E I b ) 1 * Cheddar , informe intere , di una maturazione di 3 mesi , avente tenore in materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca e avente un tenore di acqua , in peso , della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % , senza imballaggio * 11 * 04.04 D II * Formaggio , in forme intere , di una maturazione da 6 a 8 settimane , avente tenore in materie grasse del 45 % , in peso , della sostanza secca , senza imballaggio * * 04.04 E I b ) 2 * * * 04.04 E I b ) 3 * * * 04.04 E I b ) 4 * * * 04.04 E I b ) 5 * * * 04.04 E I c ) * * * 04.04 E II b ) * * 12 * 17.02 A II * Lattosio avente tenore , in peso , di prodotto puro del 98,5 % , in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio * * 21.07 F I * * ALLEGATO II N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 04.01 * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati nù zuccherati : * * A . aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale al 6 % : * I . Iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , latticello ( o latte battuto ) e altri tipi di latte fermentati o acidificati : * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri * * b ) altri * * II . altri : * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore , in peso di materie grasse : * * 1 . inferiore o uguale a 4 % * * 2 . superiore a 4 % * * b ) non nominati , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * 1 . inferiore o uguale a 4 % * * 2 . superiore a 4 % * * B . altri aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * I . superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % * * II . superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % * * III . superiore a 45 % * 04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati : * * A . senza aggiunta di zuccheri : * * I . Siero di latte * II . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * 1 . inferiore o uguale a 1,5 % * * 2 . superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % * * 3 . superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % * * 4 . superiore a 29 % * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * 1 . inferiore o uguale a 1,5 % * * 2 . superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % * * 3 . superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % * * 4 . superiore a 29 % * * III . Latte e crema di latte , diversi da quelli in polvere o granulati : * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : * * 1 . aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % * * 2 . altri * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grase : * * 1 . inferiore o uguale a 45 % * * 2 . superiore a 45 % * * B . con aggiunta di zuccheri : * * I . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : * * a ) Latte speciale , detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti ( 1 ) in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto di 500 g o meno ed avente tenore , in peso , di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % ( 2 ) * * b ) altri : * * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * aa ) inferiore o uguale a 1,5 % ( 3 ) * * bb ) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % ( 3 ) * * cc ) superiore a 27 % ( 3 ) * * 2 . non nominati , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * aa ) inferiore o uguale a 1,5 % ( 3 ) * * bb ) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % ( 3 ) * * cc ) superiore a 27 % ( 3 ) * * II . Latte e crema di latte , diversi da quelli in polvere o granulati : * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * 1 . inferiore o uguale a 45 % ( 3 ) * * 2 . superiore a 45 % ( 3 ) * 04.03 * Burro : * * A . avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 85 % * * B . altro * 04.04 * Formaggi e latticini : * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese e Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno di 3 mesi ( 2 ) : * * a ) in forme standard ( 4 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) per 100 kg peso netto : * * 1 . uguale o superiore a 272,74 ECU e inferiore a 296,92 ECU * * 2 . uguale o superiore a 296,92 ECU * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 296,92 ECU e inferiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto * * bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto * * 2 . altri , di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ( 6 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 354,95 ECU per 100 kg peso netto * * II . altri * * B . Formaggi di Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) fabbricati con latte scremato e con aggiunto di erbe finement tritate ( 2 ) * * C . Formaggi a pasta erborinata , diversi da quelli grattugiati o in polvere * * D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell e , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizionati per la vendita al minuto ( 7 ) , di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 181,34 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ( 2 ) * * II . altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * a ) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grase , in peso , della sostanza secca : * * 1 . inferiore o uguale a 48 % * * 2 . superiore a 48 % * * b ) superiore a 36 % * * E . altri : * * I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acqua della materia non grassa : * * a ) inferiore o uguale a 47 % * * b ) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : * * 1 . Cheddar : * * ( aa ) Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato , avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 9 mesi ( 2 ) : * * ( 11 ) in forme intere standard ( 4 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( 22 ) altro , di peso netto : * * ( aaa ) uguale o superiore a 500 g e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 223,66 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( bbb ) inferiore a 500 g ( 6 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 235,75 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( bb ) Cheddar , in forme intere standard ( 4 ) , avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 199,48 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( cc ) Cheddar destinato alla trasformazione ( 9 ) , di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 175,30 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( dd ) altri * * 2 . Tilsit e Butterkaese , aventi tenore , in peso , di materie grasse della sostanza secca ( 2 ) : * * aa ) inferiore o uguale a 48 % * * bb ) superiore a 48 % * * 3 . Kashkaval ( 2 ) * * 4 . Formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra ( 2 ) * * 5 . altri : * * ( aa ) destinati alla trasformazione ( 9 ) , di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 175,30 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( bb ) non nominati * * c ) superiore a 72 % : * * 1 . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * * 2 . altri * * II . non nominato : * * a ) grattugiati o in polvere * * b ) altri * 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati nù colorati ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : * * A . Lattosio e sciroppo di lattosio : * * II . altri ( diversi da quelli contenenti , in peso , allo stato secco , il 99 % o più di prodotto puro ) * 21.07 * F . Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati : * * I . di lattosio * 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * * B . altre , contenenti , isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoce 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero-caseari ( 10 ) : * * I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : * * a ) non contenenti amido o fecola e aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : * * 1 . ... * * 2 . ... * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % * * 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % * * b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : * * 1 . ... * * 2 . ... * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * * c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : * * 1 . ... * * 2 . ... * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * * II . non contenenti nù amido o fecola , nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari * ( 1 ) Per l ' applicazione di questa sottovoce , per latte speciale detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo . ( 2 ) L ' ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti . ( 3 ) Per il calcolo del tenore in materie grassi , il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione . ( 4 ) a ) Per quanto riguarda l ' Emmental , il Gruyère , lo Sbrinz , il Bergkaese e l ' Appenzell , sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti : - Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ; - Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ; - Bergkaese : da 20 a 60 kg inclusi ; - Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi . b ) Per quanto riguarda il Cheddar , sono considerate forme intere standard : - le forme rotonde aventi peso netto da 33 a 44 kg inclusi ; - i blocchi di forma cubica aventi peso netto uguale o superiore a 10 kg . ( 5 ) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore , tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare , pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità . ( 6 ) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti in oggetto sul cui imballaggio siano riportate le indicazione seguenti : - la denominazione del formaggio , - il tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca , - l ' imballatore responsabile , - il paese d ' origine . ( 7 ) Per l ' applicazione di questa sottovoce , per formaggi condizionati per la vendita al minuto si intendono quelli della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g . ( 8 ) I limiti di valore sono automaticamente adattati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità . L ' adattamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo d ' entrata del Cheddar nella Comunità per 100 kg di peso netto . ( 9 ) I controlli destinati ad accertare gli impieghi effettivi per questa destinazione particolare si effettuano secondo le disposizioni comunitarie in materia . ( 10 ) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B , sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 e alle sottovoce 17.02 A e 21.07 F I . Notabene Per la voce 04.04 , il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è , in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I , titolo I , della tariffa doganale comune , il tasso rappresentativo , se questo viene fissato nel quadro della politica agraria comune . ALLEGATO III La tariffa doganale comune è modificata come segue : 1 . Il testo della nota complementare 4 del capitolo 4 è sostituito dal seguente : « 4 . Sono considerate come " forme standard " , ai sensi della sottovoce 04.04 A I a ) , quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti : - Emmental : da 60 kg a 130 kg inclusi ; - Gruyère e Sbrinz : da 20 kg a 45 kg inclusi ; - Bergkaese : da 20 kg a 60 kg inclusi ; - Appenzell : da 6 kg a 8 kg inclusi » . 2 . Il testo della voce 04.04 è sostituito dal seguente : Numero della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 04.04 * Formaggi e latticini ( a ) : * * * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese e Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi ( b ) : * * * * a ) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * * * 1 . uguale o superiore a 272,74 ECU e inferiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * ( c ) * * 2 . uguale o superiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * ( c ) * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore e 296,92 ECU e inferiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( c ) * * bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 330,77 ECU per 100 kg netto * 23 ( P ) * ( c ) * * 2 . altri , di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 354,95 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( c ) * * II . altri * 23 ( P ) * - * * B . Formaggi di Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) fabbricati con latte scremato e con aggiunto di erbe finemente tritate ( b ) * 23 ( P ) * 12 * * C . Formaggi a pasta erborinata , diversi da quelli grattugiati o in polvere * 23 ( P ) * - * * D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell e , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizionati per la vendita al minuto , di un valore franco frontiera uguale o superiore a 181,34 ECU per 100kg peso netto e aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ( d ) * 23 ( P ) * - * * II . altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * a ) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca : * * * * 1 . inferiore o uguale a 48 % * 23 ( P ) * - * * 2 . superiore a 48 % * 23 ( P ) * - * * b ) superiore a 36 % * 23 ( P ) * - * * E . altri : * * * * I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acque della materia non grassa : * * * * a ) inferiore o uguale a 47 % * 23 ( P ) * - * * b ) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : * * * * 1 . Cheddar * 23 ( P ) * ( e ) ( f ) * * 2 . Tilsit e Butterkaese , aventi tenore , in peso , di materie grasse della sostanza secca ( a ) : * * * * aa ) inferiore o uguale a 48 % * 23 ( P ) * - * * bb ) superiore a 48 % * 23 ( P ) * - * * 3 . Kashkaval ( d ) * 23 ( P ) * - * * 4 . Formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra ( d ) * 23 ( P ) * - * * 5 . altri * 23 ( P ) * ( f ) * * c ) superiore a 72 % : * * * * 1 . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 23 ( P ) * - * * 2 . altri * 23 ( P ) * - * * II . non nominati : * * * * a ) grattugiati o in polvere * 23 ( P ) * - * * b ) altri * 23 ( P ) * - * ( a ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è , in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I , titolo I , il tasso rappresentativo , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune ; ( b ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Vedi allegato . ( d ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( e ) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , un tasso di 12,09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar in forme intere standard , di un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso di materia secca , di una maturazione di almeno tre mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 199,48 ECU per ogni 100 kg peso netto . Sono considerate come « forme intere standard » in tale senso : 1 . le forme che hanno un peso netto da 33 kg a 44 kg inclusi . 2 . i blocchi di forma cubica che hanno un peso netto uguale o superiore a 10 kg . I limiti di valore sono automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità . Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( f ) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , un tasso di 12,09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar della sottovoce ex 04.04 E I b ) 1 e gli altri formaggi della sottovoce ex 04.04 E I b ) 5 destinati alla trasformazione , di un valore franco frontiera uguale o superiore a 175,30 ECU per ogni 100 kg peso netto . I limiti di valore saranno automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità . Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente e il controllo dell ' utilizzazione della destinazione sono subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .