ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
16 maggio 2019


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/725]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/727]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/728]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/729]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/731]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/732]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/733]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazionitecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/734]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/735]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/736]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazionitecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/737]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/738]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/739]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/741]

28

 

*

Decisione del Comitatomisto SEE n. 135/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazionitecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/742]

30

 

*

Decisione del Comitatomisto SEE n. 136/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazionitecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/743]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/744]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/745]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/746]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/747]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/748]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2019/749]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/750]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/751]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/752]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/753]

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/754]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/755]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2017, del 7 luglio 2017, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/756]

50

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/725]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 152 [Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«153.

32016 R 1843: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 38).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE, è scaduto il 31 dicembre 2016, per cui occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(3)

La decisione 2010/680/UE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione (4) con effetto dal 1o gennaio 2018 e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 20 della parte 6.1 del capitolo I [Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32017 R 0185: Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).»

2.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 2 del capitolo III, il punto 82 (Decisione 2010/680/UE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.

(2)  GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 10.

(3)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57.

(4)  GU L 73 del 18.3.2017, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

IT

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L 128/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/727]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del butan-1-olo, dell’esan-1-olo, dell’ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell’eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell’etanolo, dell’acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell’esanale, dell’ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell’eptanale, dell’undecanale, dell’1,1-dietossietano, dell’acido formico, dell’acido acetico, dell’acido propionico, dell’acido valerico, dell’acido esanoico, dell’acido ottanoico, dell’acido decanoico, dell’acido dodecanoico, dell’acido oleico, dell’acido esadecanoico, dell’acido tetradecanoico, dell’acido eptanoico, dell’acido nonanoico, dell’acetato di etile, del propilacetato, dell’acetato di butile, dell’acetato di esile, dell’acetato di ottile, dell’acetato di nonile, dell’acetato di decile, dell’acetato di dodecile, dell’acetato di eptile, dell’acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell’esanoato di etile, dell’esanoato di propile, dell’esanoato di pentile, dell’esanoato di esile, dell’esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell’ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell’es-3-enoato di etile, dell’esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell’undecanoato di etile, dell’isovalerato di butile, dell’isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell’isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell’isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell’acido 3-metilbutirrico, dell’acido 2-metilvalerico, dell’acido 2-etilbutirrico, dell’acido 2-metilbutirrico, dell’acido 2-metileptanoico, dell’acido 4-metilnonanoico, dell’acido 4-metilottanoico, dell’acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell’esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell’ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell’isobutirrato di isobutile, dell’isobutirrato di isopentile, dell’isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell’isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido lattico, dell’acido 4-ossovalerico, dell’acido succinico, dell’acido fumarico, dell’acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell’undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell’ottano-1,5-lattone, dell’eptano-1,4-lattone e dell’esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell’alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell’isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell’1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’alcole benzilico, dell’alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell’acido benzoico, dell’acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell’esanoato di benzile, dell’isobutirrato di benzile, dell’isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell’acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all’autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(8)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 195 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«196.

32017 R 0053: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del butan-1-olo, dell’esan-1-olo, dell’ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell’eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell’etanolo, dell’acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell’esanale, dell’ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell’eptanale, dell’undecanale, dell’1,1-dietossietano, dell’acido formico, dell’acido acetico, dell’acido propionico, dell’acido valerico, dell’acido esanoico, dell’acido ottanoico, dell’acido decanoico, dell’acido dodecanoico, dell’acido oleico, dell’acido esadecanoico, dell’acido tetradecanoico, dell’acido eptanoico, dell’acido nonanoico, dell’acetato di etile, del propilacetato, dell’acetato di butile, dell’acetato di esile, dell’acetato di ottile, dell’acetato di nonile, dell’acetato di decile, dell’acetato di dodecile, dell’acetato di eptile, dell’acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell’esanoato di etile, dell’esanoato di propile, dell’esanoato di pentile, dell’esanoato di esile, dell’esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell’ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell’es-3-enoato di etile, dell’esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell’undecanoato di etile, dell’isovalerato di butile, dell’isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell’isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 1).

197.

32017 R 0054: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell’isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell’acido 3-metilbutirrico, dell’acido 2-metilvalerico, dell’acido 2-etilbutirrico, dell’acido 2-metilbutirrico, dell’acido 2-metileptanoico, dell’acido 4-metilnonanoico, dell’acido 4-metilottanoico, dell’acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell’esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell’ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell’isobutirrato di isobutile, dell’isobutirrato di isopentile, dell’isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell’isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 80).

198.

32017 R 0056: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido lattico, dell’acido 4-ossovalerico, dell’acido succinico, dell’acido fumarico, dell’acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell’undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell’ottano-1,5-lattone, dell’eptano-1,4-lattone e dell’esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 129).

199.

32017 R 0062: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell’alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell’isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell’1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 186).

200.

32017 R 0063: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’alcole benzilico, dell’alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell’acido benzoico, dell’acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell’esanoato di benzile, dell’isobutirrato di benzile, dell’isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell’acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 214).

201.

32017 R 0307: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all’autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (GU L 44 del 22.2.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/53, (UE) 2017/54, (UE) 2017/56, (UE) 2017/62, (UE) 2017/63 e (UE) 2017/307 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 80.

(3)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 129.

(4)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 186.

(5)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 214.

(6)  GU L 44 del 22.2.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/728]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che modifica i regolamenti (CE) n. 184/2007 e (UE) n. 104/2010 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del potassio diformiato (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa NV) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (7).

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione (8), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(10)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 11zzzj [Regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0410: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 98).»

2.

Al punto 1zzzzzy [Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0410: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 98).»

3.

Al punto 1zzg [Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0429: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 4).»

4.

Al punto 1zzx [Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0429: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 4).»

5.

Ai punti 1zw [Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione], 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0447: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18).»

6.

Dopo il punto 201 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«202.

32017 R 0420: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 7).

203.

32017 R 0429: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 4).

204.

32017 R 0439: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 70).

205.

32017 R 0440: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74).

206.

32017 R 0447: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18).

207.

32017 R 0455: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 15).»

7.

Il testo del punto 2g [Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/410, (UE) 2017/420, (UE) 2017/429, (UE) 2017/439, (UE) 2017/440, (UE) 2017/447 e (UE) 2017/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 98.

(2)  GU L 64 del 10.3.2017, pag. 7.

(3)  GU L 66 del 11.3.2017, pag. 4.

(4)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 70.

(5)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74.

(6)  GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18.

(7)  GU L 71 del 16.3.2017, pag. 15.

(8)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/729]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/686 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40c [Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0686: Regolamento delegato (UE) 2017/686 della Commissione, del 1o febbraio 2017 (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/96 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 99 del 12.4.2017, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1327: Regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014 (GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13).»

2.

L’adattamento esistente è numerato come adattamento (a).

3.

Dopo l’adattamento (a) è aggiunto l’adattamento seguente:

«(b)

Ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 7, la Norvegia e l’Islanda sono incluse negli elenchi dei paesi coperti dalla deroga all’articolo 1.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1327/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/731]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0324: Regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 4).»

2.

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0335: Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017 (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/324 e (UE) 2017/335 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 49 del 25.2.2017, pag. 4.

(2)  GU L 50 del 28.2.2017, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

IT

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L 128/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/732]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0378: Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017 (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/378 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/733]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Il regolamento (UE) 2015/2283 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2018, il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto dal 1o gennaio 2018.

(4)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 123 [Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«124.

32015 R 2283: Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 137 dell’11.12.2015, pag. 1).»

2.

Al punto 86 [Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2283: Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 137 dell’11.12.2015, pag. 1).»

3.

Il testo dei punti 96 [Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 97 [Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione] è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2283 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 137 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(3)  GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/734]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 124 [Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«125.

32017 R 0644: Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9).»

2.

Il testo del punto 87 [Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/644 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/735]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0201: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017 (GU L 32 del 7.2.2017, pag. 17).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 32 del 7.2.2017, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/736]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18 [Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19.

32014 R 0699: Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


16.5.2019   

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L 128/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/737]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il 39o trattino [Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione] è soppresso.

2.

È aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0706: Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017 (GU L 104 del 20.4.2017, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/706 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 104 del 20.4.2017, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/738]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0542: Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017 (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/542 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/739]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fipronil e maneb (3).

(4)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 2016: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016 (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21),

32016 R 2035: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 314 del 22.11.2016, pag. 7).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzr [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzs.

32016 R 1826: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1826, (UE) 2016/2016 e (UE) 2016/2035 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88.

(2)  GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21.

(3)  GU L 314 del 22.11.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0157: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5),

32017 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39),

32017 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 54).»

2.

Al punto 13zzze [Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0243: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 53).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzzs [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzt.

32017 R 0157: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5).

13zzzzzzu.

32017 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39).

13zzzzzzv.

32017 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell’11.2.2016, pag. 54).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/157, (UE) 2017/239, (UE) 2017/243 e (UE) 2017/244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5.

(2)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39.

(3)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 53.

(4)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

IT

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L 128/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/741]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0195: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017 (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21);

32017 R 0407: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzw.

32017 R 0240: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 43).

13zzzzzzx.

32017 R 0241: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 45).

13zzzzzzy.

32017 R 0407: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2017/240, (UE) 2017/241 e (UE) 2017/407 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21.

(2)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 43.

(3)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 45.

(4)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/742]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/237 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/238 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0237: Regolamento (UE) 2017/237 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 12),

32017 R 0238: Regolamento (UE) 2017/238 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 37).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/237 e (UE) 2017/238 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 12.

(2)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/743]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/500 della Commissione, del 21 marzo 2017, relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU»per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (1).

(2)

Poiché la decisione di esecuzione 2011/439/UE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE, è scaduta il 9 agosto 2016, occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 6ae (Decisione di esecuzione 2011/439/UE della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32017 D 0500: Decisione di esecuzione (UE) 2017/500 della Commissione, del 21 marzo 2017, relativa al riconoscimento del sistema “Bonsucro EU”per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 40).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/500 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 76 del 22.3.2017, pag. 40.

(2)  OJ L 190, 21.7.2011, p. 81.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/744]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/433 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3q (Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 L 0433: Direttiva (UE) 2017/433 della Commissione, del 7 marzo 2017 (GU L 70 del 15.3.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/433 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 70 del 15.3.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/745]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXXII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«3.

32017 R 0306: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo (GU L 48 del 24.2.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 48 del 24.2.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/746]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 11 [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0140: Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 10).»

2.

Al punto 31j [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0140: Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0140: Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 10).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/140 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 22 del 27.1.2017, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/747]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 11 [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31j [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0212: Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017 (GU L 33 dell’8.2.2017, pag. 27).»

2.

Al punto 13 [Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I e al punto 41 [Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0228: Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 10).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzi [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0212: Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017 (GU L 33 dell’8.2.2017, pag. 27).»

2.

Al punto 54zzzc [Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0228: Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 10).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/212 e (UE) 2017/228 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 33 dell’8.2.2017, pag. 27.

(2)  GU L 35 del 10.2.2017, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

IT

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L 128/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/748]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusulfuron in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0170: Regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 30 del 3.2.2017, pag. 1),

32017 R 0171: Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 30 del 3.2.2017, pag. 45).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0170: Regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 30 del 3.2.2017, pag. 1),

32017 R 0171: Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 30 del 3.2.2017, pag. 45).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/170 e (UE) 2017/171 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 30 del 3.2.2017, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 3.2.2017, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2019/749]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6p [Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione] del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6q.

32016 R 2281: Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Dopo il punto 26q [Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«26r.

32016 R 2281: Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/2281 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) 2016/2282 nell’accordo SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 5czc (Decisione 2008/294/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo seguente è aggiunto al trattino (Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione):

«, modificata da:

32016 D 2317: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 67).»

2.

È aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 2317: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 67).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 67.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/751]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5ep (Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5eq.

32016 D 1250: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU L 207 dell’1.8.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 207 dell’1.8.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. 144/2017 che integra nell’accordo la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, per quanto riguarda il trattamento di dati sulle risorse umane raccolti nel contesto di un rapporto di lavoro oppure se un’organizzazione ha accettato volontariamente di essere sottoposta alla supervisione delle autorità di protezione dei dati, le organizzazioni certificate nell’ambito dello scudo UE-USA per la privacy sono tenute a uniformarsi al parere espresso dalle autorità europee di protezione dei dati. Tale parere viene espresso per il tramite di un comitato informale di autorità di protezione dei dati istituito a livello dell’Unione da tali autorità sulla base della loro competenza a organizzare la propria attività e a operare in reciproca collaborazione.

Per quanto riguarda i casi di competenza del Mediatore dello scudo negli Stati Uniti, i singoli reclami e le successive comunicazioni sono inoltrati attraverso un organo centralizzato, l’organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell’UE, composto di autorità di protezione dei dati dell’Unione.

Le Parti contraenti convengono che la partecipazione delle autorità di protezione dei dati a tali organi è necessaria per rispettare la competenza di tali autorità a conoscere dei ricorsi presentati da qualsiasi persona in merito alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali e a esercitare i poteri investigativi e di intervento di cui dispongono a norma della direttiva 95/46/CE.

Poiché la direttiva 95/46/CE è stata integrata nell’accordo SEE, gli Stati EFTA sono tenuti a garantire il pieno esercizio dei poteri di controllo da parte delle rispettive autorità di protezione dei dati, anche per quanto attiene al trasferimento di dati personali a paesi terzi. Le Parti contraenti convengono che le autorità di protezione dei dati degli Stati EFTA devono poter partecipare al comitato informale di autorità di protezione dei dati e all’organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell’UE di cui al regime dello scudo UE-USA per la privacy, al fine di garantire la convergenza delle pratiche di vigilanza e la tutela uniforme dei diritti e delle libertà delle persone in tutto il SEE.

Ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, i soggetti interessati dell’UE hanno accesso, come extrema ratio, a un meccanismo di ricorso rappresentato dal collegio arbitrale dello scudo per quanto riguarda rivendicazioni accessorie che non siano state risolte attraverso consultazioni con l’organizzazione interessata o mediante il coinvolgimento delle loro autorità di protezione dei dati o del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Il collegio arbitrale dello scudo è composto di arbitri selezionati dalle Parti sulla base di un elenco elaborato dalla Commissione europea e dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Le Parti contraenti convengono che la Commissione consulti gli Stati EFTA per quanto riguarda la composizione dell’elenco di arbitri e tenga conto del loro parere prima di procedere alla designazione di tali arbitri.


16.5.2019   

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L 128/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/752]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21bb [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21bc.

32017 R 0548: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 122/2016 del 3 giugno 2016 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 308 del 23.11.2017, pag. 27.


16.5.2019   

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L 128/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/753]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione, del 23 marzo 2017, relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56jt (Elenco di paesi terzi riconosciuti per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini della direttiva 2008/106/CE) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«56ju.

32017 D 0727: Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione, del 23 marzo 2017, relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 31).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/727 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 107 del 25.4.2017, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/754]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/294 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21as [Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0294: Regolamento (UE) 2017/294 della Commissione, del 20 febbraio 2017 (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/294 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 43 del 21.2.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/755]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fn (Decisione di esecuzione 2016/1032/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fo.

32017 D 0302: Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 231).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 43 del 21.2.2017, pag. 231.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.5.2019   

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L 128/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2017

del 7 luglio 2017

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/756]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell’accordo SEE, i termini «e 2016» sono sostituiti da «, 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.