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Document 22019D0726
Decision of the EEA Joint Committee No 119/2017 of 7 July 2017 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2019/726]
Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]
Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]
GU L 128 del 16.5.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 119/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE, è scaduto il 31 dicembre 2016, per cui occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale regolamento. |
(3) |
La decisione 2010/680/UE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione (4) con effetto dal 1o gennaio 2018 e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto 20 della parte 6.1 del capitolo I [Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione] è sostituito da quanto segue: «32017 R 0185: Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).» |
2. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 2 del capitolo III, il punto 82 (Decisione 2010/680/UE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2018. |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2017/185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.
(2) GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 10.
(3) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57.
(4) GU L 73 del 18.3.2017, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.