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Document 22019D0746
Decision of the EEA Joint Committee No 139/2017 of 7 July 2017 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/746]
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/746]
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/746]
GU L 128 del 16.5.2019, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 139/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/746]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 11 [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 31j [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
Al punto 54zzzi [Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
— |
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Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2017/140 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 22 del 27.1.2017, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.