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Document 22019D0730
Decision of the EEA Joint Committee No 123/2017 of 7 July 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/730]
Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]
Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]
GU L 128 del 16.5.2019, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 123/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
L’adattamento esistente è numerato come adattamento (a). |
3. |
Dopo l’adattamento (a) è aggiunto l’adattamento seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 1327/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.