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Document 22019D0730

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]

GU L 128 del 16.5.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/730/oj

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1327: Regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014 (GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13).»

2.

L’adattamento esistente è numerato come adattamento (a).

3.

Dopo l’adattamento (a) è aggiunto l’adattamento seguente:

«(b)

Ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 7, la Norvegia e l’Islanda sono incluse negli elenchi dei paesi coperti dalla deroga all’articolo 1.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1327/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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