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Document 22019D0740

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]

GU L 128 del 16.5.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/740/oj

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0157: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017 (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5),

32017 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39),

32017 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 54).»

2.

Al punto 13zzze [Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0243: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 53).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzzs [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzt.

32017 R 0157: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5).

13zzzzzzu.

32017 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39).

13zzzzzzv.

32017 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell’11.2.2016, pag. 54).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/157, (UE) 2017/239, (UE) 2017/243 e (UE) 2017/244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5.

(2)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39.

(3)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 53.

(4)  GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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