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Document 22019D0740
Decision of the EEA Joint Committee No 133/2017 of 7 July 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/740]
Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]
Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]
GU L 128 del 16.5.2019, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 133/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/740]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(5) |
L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Al punto 13zzze [Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Dopo il punto 13zzzzzzs [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/157, (UE) 2017/239, (UE) 2017/243 e (UE) 2017/244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5.
(2) GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 39.
(3) GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 53.
(4) GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 54.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.