ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/1 |
DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2014
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. |
(2) |
L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari altri paesi, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa degli Stati Uniti «Foreign Account Tax Compliance Act» (comunemente denominata «FATCA»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali. |
(3) |
Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto l'estensione dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G20, G8 e OCSE per elaborare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. |
(4) |
Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, vale a dire un modello di accordo tra autorità competenti e uno standard comune di comunicazione di informazioni, che sono stati successivamente approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha divulgato lo standard globale completo, inclusi i rimanenti elementi, vale a dire i commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni nonché le modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato nel settembre 2014 dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. |
(5) |
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2), prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Attualmente, date le maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello di Unione e a livello internazionale a livello sono divenuti meno efficaci nella lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere. |
(6) |
Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione garantirà un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe di ridurre i costi delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici. |
(7) |
Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla FATCA significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri. |
(8) |
La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE potrebbe comportare distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione ovvierebbe alla necessità, per gli Stati membri, di invocare detto articolo al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione pertinente dell'Unione. |
(9) |
Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dallo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE. Si prevede che ciascuno Stato membro adotti, a livello domestico, un elenco unico di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale. |
(10) |
Le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In generale non dovrebbero essere incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini. |
(11) |
Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione potrebbero adempiere ai propri obblighi di informazione nei confronti delle Persone Oggetto di Comunicazione che sono persone fisiche seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne ai sensi del diritto nazionale. |
(12) |
Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati. |
(13) |
Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tenere in particolare considerazione i futuri sviluppi a livello di OCSE. |
(14) |
La condizione, prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste non dovrebbe essere applicata ai nuovi elementi introdotti nella direttiva 2011/16/UE dalla presente direttiva. |
(15) |
È opportuno eliminare il riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico. |
(16) |
Il riesame della condizione di disponibilità da effettuare nel 2017 dovrebbe essere esteso a tutte le cinque categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in modo da poter analizzare l'interesse a uno scambio di informazioni da parte di tutti gli Stati membri sull'insieme di queste categorie. |
(17) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali. |
(18) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(19) |
A causa delle differenze strutturali esistenti, all'Austria dovrebbe essere consentito di scambiare informazioni automaticamente ai sensi della presente direttiva per la prima volta entro il 30 settembre 2018 anziché il 30 settembre 2017. |
(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. “scambio automatico”: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.» ; |
2) |
l'articolo 8 è così modificato:
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3) |
all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.» ; |
4) |
all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi. Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.» ; |
5) |
l'articolo 25 è così modificato:
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6) |
sono aggiunti gli allegati I e II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Nonostante l'articolo 1, punto 2), lettera b), e il paragrafo 1 del presente articolo, l'Austria applica le disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per quanto riguarda i periodi d'imposta a decorrere da tale data.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 68.
(2) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO I
NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI
Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.
SEZIONE I
OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE
A. |
Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:
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B. |
Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo. |
C. |
Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione. |
D. |
Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza. |
E. |
Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:
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SEZIONE II
OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
A. |
Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni. |
B. |
Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. |
C. |
Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare. |
D. |
Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie. |
E. |
Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti. |
SEZIONE III
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE
A. |
Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche. |
B. |
Conti di Importo. Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
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C. |
Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
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D. |
La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017. |
E. |
I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione. |
SEZIONE IV
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.
A. |
Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC. |
B. |
Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita. |
C. |
Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto. |
SEZIONE V
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.
A. |
Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo. |
B. |
Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D. |
C. |
Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. |
D. |
Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
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E. |
Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità
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SEZIONE VI
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
1. |
Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
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2. |
Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
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SEZIONE VII
REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
A. |
Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili. |
B. |
Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:
Per “Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo. Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo. |
C. |
Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria
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SEZIONE VIII
DEFINIZIONE DI TERMINI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione
1. |
Per “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro. |
2. |
Per “Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante. |
3. |
Per “Istituzione Finanziaria” si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata. |
4. |
Per “Istituzione di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. |
5. |
Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. |
6. |
Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine “Entità di Investimento” non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g). Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di “istituzione finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). |
7. |
I termini “Attività Finanziaria” includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini “Attività Finanziaria” non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare. |
8. |
Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti. |
B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione
1. |
Per “Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
|
2. |
Per “Entità Statale” si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'“Entità Statale”). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.
|
3. |
Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati. |
4. |
Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro. |
5. |
Per “Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
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6. |
Per “Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
|
7. |
Per “Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale. |
8. |
Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
|
9. |
Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:
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C. Conto Finanziario
1. |
Per “Conto Finanziario” si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso. |
2. |
L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi. |
3. |
Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona. |
4. |
Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. |
5. |
Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale. |
6. |
Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni. |
7. |
Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato. |
8. |
Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
|
9. |
Per “Conto Preesistente” si intende:
|
10. |
Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1o gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b). |
11. |
Per “Conto Preesistente di Persona Fisica” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche. |
12. |
Per “Nuovo Conto di Persona Fisica” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche. |
13. |
Per “Conto Preesistente di Entità” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità. |
14. |
Per “Conto di Importo Non Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD. |
15. |
Per “Conto di Importo Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD. |
16. |
Per “Nuovo Conto di Entità” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità. |
17. |
Per “Conto Escluso” si intende uno dei seguenti conti:
|
D. Conto Oggetto di Comunicazione
1. |
Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII. |
2. |
Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria. |
3. |
Per “Persona di uno Stato membro” in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. |
4. |
Per “Giurisdizione Partecipante” in relazione a ciascuno Stato membro si intende:
|
5. |
Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini “Persone che Esercitano il Controllo” vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFI. |
6. |
Per “Entità Non finanziaria” si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria. |
7. |
Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante. |
8. |
Per “Entità Non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
E. Varie
1. |
Per “Titolare del Conto” si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto. |
2. |
Per “Procedure AML/KYC” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta. |
3. |
Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. |
4. |
Un'Entità è un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. |
5. |
Per “NIF” si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale). |
6. |
Per “Prove Documentali” si intende uno dei documenti seguenti:
Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per “sistema standardizzato di codificazione industriale” si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. |
SEZIONE IX
EFFICACE ATTUAZIONE
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
1) |
norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale; |
2) |
norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati; |
3) |
procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati; |
4) |
procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e |
5) |
efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità. |
SEZIONE X
DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA
Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al “2016” e al “2017” nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al “2017” e al “2018”.
Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al “31 dicembre 2015” nel presente allegato si intendono fatti al “31 dicembre 2016”.
ALLEGATO II
NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI
1. Cambiamento di circostanze
Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.
Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.
2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità
Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.
3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria
Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:
a) |
è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro; |
b) |
la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o |
c) |
è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro. |
Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.
4. Conto intrattenuto
In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:
a) |
nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione); |
b) |
nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria); |
c) |
nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria; |
d) |
nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto. |
5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive
Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.
6. Indirizzo della sede principale dell'Entità
Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2014 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2014
che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 59, paragrafo 1, l'articolo 60, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 67, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 occorre elaborare una serie di moduli. |
(2) |
A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 650/2012. Pertanto, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le successioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo I figurante all'allegato 1.
2. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo II figurante all'allegato 2.
3. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo III figurante all'allegato 3.
4. Il modulo da utilizzare per la domanda di certificato successorio europeo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo IV figurante all'allegato 4.
5. Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all'allegato 5.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/85 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il meptildinocap le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/589/CE della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 12 agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences una domanda di iscrizione della sostanza attiva meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli usi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 25 ottobre 2006 lo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4), il 17 maggio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. Il 10 agosto 2012 la valutazione dei dati supplementari a cura del Regno Unito è stata presentata sotto forma di un progetto aggiornato di relazione di valutazione. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 26 novembre 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva meptildinocap come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e approvati il 10 ottobre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul meptildinocap. |
(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il meptildinocap. |
(6) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di verifica. |
(7) |
È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della situazione specifica generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è tuttavia opportuno applicare le disposizioni riportate in appresso. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato, in conformità dei principi uniformi. |
(9) |
L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
(10) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva meptildinocap, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 30 settembre 2015 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente meptildinocap come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 marzo 2015 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente meptildinocap come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente meptildinocap come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione 2006/589/CE della Commissione, del 31 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell'aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9).
(4) Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).
(5) EFSA Journal (2014);12(1):3473. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(6) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
Meptildinocap N. CAS 6119-92-2 N. CIPAC 811 |
Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25–0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate |
≥ 900 g/kg (miscela di isomeri trans e di isomeri cis con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1) Impurezze rilevanti: 2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato tenore massimo: 0,4 g/kg |
1o aprile 2015 |
31 marzo 2025 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 maggio 2014. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
«80 |
Meptildinocap N. CAS 6119-92-2 N. CIPAC 811 |
Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25 – 0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate |
≥ 900 g/kg (miscela di isomeri trans e di isomeri cis con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1) Impurezze rilevanti: 2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato tenore massimo: 0,4 g/kg |
1o aprile 2015 |
31 marzo 2015 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 maggio 2014. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di verifica riguardanti:
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/90 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base antidumping»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,
previa informazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 giugno 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e di Taiwan, in seguito a una denuncia presentata il 13 maggio 2014 dalla EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. |
(2) |
Il 14 agosto 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina, in seguito a una denuncia presentata il 1o luglio 2014 dalla EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. |
A. PRODOTTO IN ESAME
(3) |
Il prodotto oggetto della registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Cina e di Taiwan («il prodotto in esame»). |
B. RICHIESTA
(4) |
Le richieste di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni sono state presentate dal denunziante, rispettivamente il 25 e il 29 settembre 2014. Il denunziante che chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano soggette a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. |
C. MOTIVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE
(5) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova sufficienti a tal fine. |
(6) |
Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e di sovvenzioni. Le importazioni a basso prezzo hanno causato un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, all'industria dell'Unione. |
(7) |
Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame siano oggetto di dumping. Per la Cina, il denunziante ha fornito prove del valore normale basato sul costo di produzione totale maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli USA come paese di riferimento. Per Taiwan, il denunziante ha fornito prove del valore normale basato su un valore normale costruito (costi di fabbricazione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti). |
(8) |
Le prove del dumping sono basate su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nell'insieme, e data l'entità dei margini di dumping denunciati, tali prove sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori della Cina e di Taiwan esercitano pratiche di dumping. |
(9) |
Per quanto concerne le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono oggetto di sovvenzioni. Le sovvenzioni denunciate consistono, tra l'altro, in:
|
(10) |
Secondo la denuncia, i suddetti regimi costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo la denuncia, tali regimi sono condizionati ai risultati delle esportazioni e/o subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione e/o limitati a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi e, di conseguenza, sono specifici e compensabili. |
(11) |
Considerato quanto precede, gli elementi di prova dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili. |
(12) |
Per quanto riguarda le sovvenzioni, la richiesta fornisce elementi di prova sufficienti dell'esistenza di circostanze critiche in cui, per il prodotto in esame, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce che beneficiano di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve. Tali circostanze sono comprovate anche dal notevole aumento delle importazioni in un breve periodo di tempo (dal gennaio al luglio 2014), corrispondente complessivamente a circa il 90 % per i due paesi. |
(13) |
Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrecano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti le richieste di registrazione, le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo tra il 2010 e il 2013 e un ulteriore aumento di circa il 115 % per la Cina e del 66 % per Taiwan nel 2014. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò compromette gravemente i risultati complessivi e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova relativi ai fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione, sostenuti da dati di Eurostat disponibili al pubblico. |
(14) |
La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella successiva corrispondenza, del fatto che gli importatori sapessero o dovessero sapere che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecavano o potevano arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina e da Taiwan sono state già oggetto di un'inchiesta antidumping nell'Unione nel periodo 2008-2009. La decisione della Commissione che chiude l'inchiesta (5) ha stabilito che i prezzi cinesi e taiwanesi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e che non poteva essere escluso il ricorso a pratiche di dumping pregiudizievoli. Le importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono state sottoposte anche a un monitoraggio, tra l'altro ai fini dell'apertura di un nuovo procedimento. Inoltre, il Brasile, Taiwan, la Thailandia e il Vietnam hanno successivamente istituito dazi antidumping nei confronti delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Infine, data l'entità del dumping praticato, è ragionevole supporre che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione. |
(15) |
Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che tale pregiudizio è causato o sarebbe causato da un ulteriore aumento sostanziale di queste importazioni. Dati i tempi, il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (come il crescente livello delle scorte o l'utilizzo ridotto delle capacità) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura degli attuali procedimenti rende inoltre probabile un ulteriore aumento delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori. |
D. PROCEDURA
(16) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunziante ha fornito elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni. |
(17) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
E. REGISTRAZIONE
(18) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere soggette a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse risultare la necessità di istituire dazi antidumping e/o antisovvenzioni, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni. |
(19) |
L'importo degli eventuali dazi futuri dipenderà dai risultati combinati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. |
(20) |
Secondo le stime del denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio è di circa il 10-25 % per la Cina e Taiwan e i margini di sottoquotazione sono del 40-50 % per la Cina e del 20-40 % per Taiwan per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di dumping stimato in base alla denuncia antidumping, vale a dire il 10-25 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. |
(21) |
Il denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni ritiene che il livello di sovvenzione sia significativo senza fornire una quantificazione precisa del margine di sovvenzione. In base alle stime, il margine di sottoquotazione medio è del 40-50 % per il prodotto in esame per la Cina. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di sovvenzione stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 40-50 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. |
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(22) |
I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, ad adottare misure appropriate per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.
(4) GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.
(5) GU L 98 del 17.4.2009, pag. 42, considerando (18).
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/95 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1332/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
60,4 |
IL |
97,8 |
|
MA |
77,7 |
|
TN |
139,2 |
|
TR |
97,9 |
|
ZZ |
94,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
63,5 |
EG |
191,6 |
|
TR |
147,2 |
|
ZZ |
134,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
63,4 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
MA |
68,6 |
|
TR |
61,9 |
|
UY |
32,9 |
|
ZA |
31,0 |
|
ZW |
33,9 |
|
ZZ |
43,9 |
|
0805 20 10 |
MA |
67,5 |
ZZ |
67,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
88,5 |
TR |
79,4 |
|
ZZ |
84,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
83,3 |
ZZ |
83,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
51,7 |
CL |
79,9 |
|
NZ |
90,6 |
|
US |
93,8 |
|
ZA |
143,5 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
82,7 |
TR |
174,9 |
|
US |
173,2 |
|
ZZ |
143,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/97 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1333/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 novembre 2014
relativo alle statistiche sui mercati monetari
(BCE/2014/48)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
Considerando quanto segue:
(1) |
Per l'assolvimento dei suoi compiti il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede l'elaborazione di statistiche sulle operazioni di mercato monetario, in particolare sulle operazioni di mercato monetario garantite, non garantite e relative a determinati strumenti derivati, come ulteriormente precisato dal presente regolamento, concluse da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), ad esclusione delle banche centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), con altre IFM e tra IFM e altre istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, fatta eccezione per le operazioni infragruppo. |
(2) |
Il principale obiettivo dell'elaborazione di tali statistiche è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di statistiche esaustive, dettagliate e armonizzate relative ai mercati monetari nell'area dell'euro. I dati ricavati dalle operazioni raccolte in relazione ai predetti segmenti di mercato forniscono informazioni sul meccanismo di trasmissione delle decisioni di politica monetaria. Esse costituiscono pertanto una serie di statistiche necessarie a fini di politica monetaria. |
(3) |
La raccolta di dati statistici è altresì necessaria per permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al meccanismo di vigilanza unico (MVU) in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3). In questo contesto, la raccolta di dati statistici è altresì necessaria per sostenere la BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di stabilità finanziaria. |
(4) |
Le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbero informare la BCE ove decidano di non raccogliere i dati richiesti ai sensi del presente regolamento, nel qual caso la BCE assume il compito di raccogliere i dati direttamente dagli operatori segnalanti. |
(5) |
La BCE è tenuta, in virtù dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(6) |
Per ridurre al minimo l'onere di segnalazione posto a carico delle IFM e garantire allo stesso tempo la disponibilità di statistiche di alta qualità, la BCE inizialmente richiederà la segnalazione dei dati alle IFM più grandi dell'area dell'euro, individuate sulla base del totale delle principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio per tutte le IFM dell'area dell'euro. Dal [1o gennaio 2017] il Consiglio direttivo della BCE può ampliare il numero delle IFM segnalanti anche tenendo in considerazioni altri criteri, come la significatività dell'operatività dell'IFM sui mercati monetari e la sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario. Per garantire un livello minimo di rappresentatività geografica la BCE assicura che vi siano almeno tre IFM segnalanti per ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito, lo «Stato membro dell'area dell'euro») Le BCN possono altresì raccogliere dati da IFM che non facciano parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sulla base degli obblighi che fanno loro carico in materia statistica a livello nazionale, nel qual caso tali dati sono segnalati e verificati ai sensi del presente regolamento. |
(7) |
Per ridurre ulteriormente l'onere di segnalazione a carico delle IFM, evitando di sottoporle ad una duplicazione di obblighi segnaletici assicurando nel contempo la disponibilità di dati statistici tempestivi e di elevata qualità, la BCE dovrebbe avere la possibilità di esonerarle dalla segnalazione dei dati relativi a operazioni di finanziamento tramite titoli o contratti derivati se tali dati sono già stati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, a condizione che la BCE abbia effettivo accesso a informazioni tempestive e standardizzate in conformità agli obblighi specificati nel presente regolamento. |
(8) |
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione di obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell'area dell'euro che vi sono effettivamente soggetti. L'articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche. |
(9) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC. |
(10) |
Nella misura in cui i dati raccolti ai sensi del presente regolamento contengono informazioni statistiche riservate, le norme applicabili per la protezione e l'uso di tali informazioni sono quelle dettate dagli articolo 8 e 8-quater del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(11) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti che non adempiano ai rispettivi obblighi di segnalazione imposti da regolamenti o decisioni della BCE, |
(12) |
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. |
(13) |
Gli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti in altri atti e strumenti giuridici della BCE, che possono, almeno parzialmente, riguardare anche segnalazioni operazione per operazione o segnalazioni aggregate di informazioni statistiche sui mercati monetari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) |
per «operatore segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato di cui alla predetta disposizione; |
2) |
«istituzione finanziaria monetaria» (IFM) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4) e comprende tutte le succursali di IFM ubicate nell'Unione e nell'EFTA, salva contraria espressa disposizione del presente regolamento; |
3) |
per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari diversi dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione come previsto nel Sistema europeo dei conti già oggetto di revisione (di seguito, il «SEC 2010») disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
4) |
per «imprese di assicurazione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi come previsto nel SEC 2010; |
5) |
per «fondi pensione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale) come previsto nel SEC 2010; |
6) |
per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie come previsto nel SEC 2010; |
7) |
per «amministrazioni pubbliche» si intendono unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese come previsto nel SEC 2010; |
8) |
per «totale delle principali attività di bilancio» si intende il totale delle attività meno le altre attività nell'accezione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); |
9) |
per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario concluse tra IFM e tra IFM e AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, banche centrali, amministrazioni pubbliche e società non finanziarie, ad esclusione delle operazioni infragruppo nel periodo di segnalazione di interesse; |
10) |
per «strumento del mercato monetario» si intende uno degli strumenti elencati negli allegati I, II e III; |
11) |
per «fondo comune monetario» si intende un organismo d'investimento collettivo soggetto ad autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o costituisce un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), investe in attività di breve termine e presenta come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o il mantenimento del valore di un investimento; |
12) |
per «banca centrale» si intende una banca centrale a prescindere dalla sua sede; |
13) |
per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione; |
14) |
per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che ricevono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II e III da altre IFM e/o da AIF, da imprese di assicurazione, da fondi pensione, da amministrazioni pubbliche, da banche centrali a fini di investimento o da società non finanziarie, ovvero in favore di tali soggetti. |
15) |
per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, inclusi ma non solo i gruppi bancari, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni i cui bilanci sono consolidati ai fini della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
16) |
per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente; |
17) |
per «succursale dell'Unione e dell'EFTA» si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell'Unione o in un paese dell'EFTA; |
18) |
per «European Free Trade Association» (EFTA) si intende l'organizzazione intergovernativa istituita per promuovere il libero scambio e l'integrazione economica a vantaggio degli Stati membri che ne fanno parte; |
19) |
per «operazione infragruppo» si intende un'operazione in strumenti di mercato monetario tra un operatore segnalante con un'altra impresa integralmente inclusa nello stesso bilancio consolidato. Le imprese che partecipano all'operazione sono considerate integralmente incluse nello «stesso consolidamento» quando:
|
20) |
per «giorno lavorativo», in relazione a una data specificata in un accordo o in una conferma di un'operazione in uno strumento del mercato monetario, si intende il giorno nel quale le banche commerciali e i mercati in valuta estera esercitano la normale attività (anche trattando lo strumento del mercato monetario in questione) e regolano i pagamenti nella stessa valuta dell'obbligazione di pagamento esigibile o calcolata in riferimento a tale data. In caso di un'operazione in uno strumento del mercato monetario regolata da un contratto quadro standard della Federazione bancaria europea (FBE), dalla Loan Market Association (LMA), dalla International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) o di altre importanti associazioni di mercato europee o internazionali, si utilizza la definizione ivi enunciata o incorporata tramite rinvio. In relazione al regolamento di qualsivoglia operazione in uno strumento del mercato monetario che debba essere regolata mediante un determinato sistema di regolamento, si intende un giorno nel quale quel sistema di regolamento è in funzione per il regolamento di tale operazione; |
21) |
per «giorno di regolamento TARGET2» si intende un giorno nel quale il sistema Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è in funzione; |
22) |
per «operazione di pronti contro termine» si intende l'accordo in forza del quale le parti effettuano operazioni nelle quali una parte (il «venditore») acconsente di vendere all'altra (il «compratore») determinate attività («titoli», «merce» o «altre attività finanziarie») ad una data prossima verso il pagamento di un prezzo di acquisto da parte del compratore in favore del venditore con il contestuale impegno da parte del compratore di rivendere al venditore le attività ad una certa data o su richiesta verso il pagamento del prezzo di riacquisto da parte del venditore in favore del compratore. Tutte le operazioni di questo tipo possono costituire una vendita con patto di riacquisto o una operazione di acquisto con patto di rivendita. Per «operazione di pronti contro termine» può anche intendersi un accordo con il quale determinate attività sono costituite in pegno ed è conferito un diritto generale al loro riutilizzo in cambio di un prestito in denaro ad una data prossima con rimborso del prestito concesso e degli interessi maturati ad una data non prossima verso la restituzione delle attività. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto possono essere effettuate con scadenza ad una data prestabilita («operazioni di pronti contro termine a termine fisso») o senza una scadenza predeterminata con facoltà per entrambe le parti di rinnovare o risolvere il contratto ogni giorno («operazioni di pronti contro termine aperti»); |
23) |
per «operazione di pronti contro termine triparty» si intende un'operazione di pronti contro termine nel quale un terzo è responsabile dell'individuazione e della gestione delle garanzie finché l'operazione è in corso; |
24) |
per «operazione di swap in valuta» si intende un'operazione di swap nella quale un parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un certo ammontare di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto (noto come tasso di cambio a pronti) con l'impegno a riacquistare la valuta venduta ad una data futura (nota come data di scadenza) verso la vendita della valuta inizialmente acquistata a un diverso tasso di cambio (noto come tasso di cambio a termine); |
25) |
per «swap su indici overnight» (overnight index swap, OIS) si intende uno swap sui tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è uguale alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) per un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione. Poiché tale regolamento si concentra esclusivamente su OIS denominati in euro, il tasso di interesse overnight sarà l'EONIA; |
26) |
per «quadro LCR Basilea III» si intende il coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) proposto dal comitato di Basilea e approvato il 7 gennaio 2013 dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, l'organo di supervisione del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come standard minimo di regolamentazione internazionale per misure di liquidità a breve termine nel settore bancario. |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM residenti nell'area dell'euro individuate tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dal Consiglio direttivo come operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2 o 3, secondo il caso, o IFM identificate come operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 4, sulla base dei criteri ivi enunciati, e ai quali è stata data comunicazione degli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito, gli «operatori segnalanti»).
2. All'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio direttivo può decidere che un'IFM è un agente segnalante se il totale delle principali attività di bilancio dell'IFM supera lo 0,35 per cento del totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro sulla base dei dati più recenti a disposizione della BCE, ossia:
a) |
i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno civile precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero |
b) |
se i dati di cui al punto a) non sono disponibili, i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente. |
Ai fini di tale decisione sono escluse dal calcolo del totale delle principali attività di bilancio della rispettiva IFM le succursali ubicate al di fuori del paese ospitante l'IFM.
3. Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può decidere di classificare ogni altra IFM come operatore segnalante sulla base della dimensione delle sue principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro, della significatività dell'operatività dell'IFM nella negoziazione di strumenti del mercato monetario e della sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o in singoli Stati membri.
4. Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può altresì decidere che, per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, almeno tre IFM siano individuate come operatori segnalanti. Di conseguenza, se sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, in un determinato Stato membro dell'area dell'euro siano selezionate meno di tre IFM, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno altresì comprese altre IFM di quello Stato membro dell'area dell'euro ritenute rappresentative dalla BCN competente (di seguito, gli «operatori segnalanti rappresentativi»), in modo che per quello Stato membro dell'area dell'euro siano individuati almeno tre operatori segnalanti.
Gli operatori segnalanti rappresentativi sono selezionati tra gli enti creditizi di maggiori dimensioni residenti nello Stato membro dell'aera dell'euro interessato, sulla base del totale delle principali attività di bilancio degli enti, a meno che criteri alternativi siano stati suggeriti dalle BCN e approvati per iscritto dalla BCE.
5. La BCE o la BCN competente comunicano alle IFM interessate eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 e gli obblighi che fanno loro carico ai sensi del presente regolamento. La comunicazione è inviata in forma scritta almeno quattro mesi prima della prima segnalazione.
6. Nonostante eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, le BCN possono altresì raccogliere statistiche sul mercato monetario da IFM residenti nel proprio Stato membro che non siano operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, sulla base degli obblighi di segnalazione statistica nazionali (di seguito, gli «operatori segnalanti aggiuntivi»). Ove una BCN individui in tal modo operatori segnalanti aggiuntivi ne dà loro immediata comunicazione.
Articolo 3
Obblighi di segnalazione statistica
1. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, anche per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità assicurano la fornitura delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.
3. Nonostante l'obbligo di segnalazione previsto al paragrafo 1, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 residenti nello Stato membro della BCN segnalino le informazioni statistiche specificate negli allegati I, II e III alla BCE. La BCN informa al riguardo la BCE e gli operatori segnalanti, dopo di che la BCE definisce e attua le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti e assume il compito di raccogliere i dati richiesti direttamente dagli operatori segnalanti.
4. Se una BCN ha selezionato operatori segnalanti aggiuntivi e dato loro la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, questi segnalano con cadenza quotidiana alla BCN informazioni statistiche relative agli strumenti del mercato monetario. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti aggiuntivi alla BCE su richiesta di quest'ultima in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità agli obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità consentano l'acquisizione delle informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.
Articolo 4
Tempestività
1. Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche indicate agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE nel modo di seguito indicato.
a) |
I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. |
b) |
I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 CET del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. |
c) |
I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti. |
2. In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario indicate negli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti nel modo di seguito indicato.
a) |
I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. |
b) |
I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. |
c) |
I dati raccolti da operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data di contrattazione, una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti, ovvero una volta al mese prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 dopo la fine del mese al quale i dati sono riferiti. Le BCN determinano la frequenza di segnalazione e ne informano prontamente la BCE. Le BCN possono riesaminare annualmente la frequenza di segnalazione. |
d) |
I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti. |
3. Le BCN stabiliscono i termini entro i quali devono ricevere i dati dagli operatori segnalanti al fine di rispettare le proprie scadenze segnaletiche, come specificate nel paragrafo 2, e li comunicano agli operatori segnalanti.
4. Qualora una scadenza di cui ai paragrafi 1 o 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.
Articolo 5
Deroga
Ove siano stati individuati operatori segnalanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti possano trasmetterle statistiche giornaliere sul mercato monetario una volta alla settimana prima delle 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti se, per ragioni operative, essi non sono in grado di adempiere all'obbligo di segnalazione quotidiana. La BCE può dettare condizioni per l'applicazione della deroga da parte delle BCN.
Articolo 6
Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze
1. In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possa incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'operatore segnalante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCE e la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento. Inoltre, l'operatore segnalante dà comunicazione dell'operazione alla BCE e alla BCN interessata entro 14 giorni dal suo perfezionamento.
2. Se un'operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante incorporazione ai sensi della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ed uno dei soggetti partecipanti alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto originato dalla fusione continua ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente regolamento.
3. Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante la costituzione di una società nuova ai sensi della direttiva 2011/35/UE e uno dei soggetti che partecipano alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto risultante dalla fusione continua a effettuare le segnalazioni se rientra nella definizione di operatore segnalante.
4. Se un operatore segnalante si scinde in due o più soggetti mediante incorporazione o costituzione di nuove società ai sensi della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (13) e uno dei nuovi soggetti è un operatore segnalante, le segnalazioni sono effettuate dal nuovo soggetto ai sensi del presente regolamento. La scissione comprende altresì operazioni di scorporo per effetto delle quali un operatore segnalante trasferisce tutte le proprie attività o parte di esse a una nuova società in cambio di azioni della nuova società.
5. Se un operatore segnalante diviene insolvente, perde la propria licenza bancaria o cessa altrimenti di esercitare l'attività bancaria, come confermato dall'autorità di vigilanza competente, esso cessa di essere soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
6. Ai fini del paragrafo 5, un operatore segnalante è considerato insolvente se ricorre una o più delle seguenti ipotesi:
a) |
l'operatore segnalante effettua una cessione generale a beneficio dei creditori o al fine di addivenire a una riorganizzazione, a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare con i creditori; |
b) |
l'operatore segnalante riconosce per iscritto la propria incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza; |
c) |
l'operatore segnalante richiede, acconsente o presta acquiescenza alla nomina di un fiduciario, amministratore, curatore fallimentare, liquidatore o analogo ufficiale anche limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; |
d) |
è presentata o depositata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale o presso altro organo o autorità competente un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'operatore segnalante, escluse quelle presentate da una controparte in relazione a obbligazioni dell'operatore segnalante nei suoi confronti; |
e) |
l'operatore segnalante è posto in liquidazione o diviene insolvente ovvero è ammesso a procedure analoghe ovvero questi o un ente pubblico o altro soggetto o persona presenta istanza per la sua riorganizzazione, ammissione al concordato preventivo o fallimentare, ristrutturazione, amministrazione, liquidazione o scioglimento o analogo rimedio ai sensi di qualsivoglia disposizione legale o regolamentare presente o futura, ove tale istanza non sia sospesa o respinta entro trenta giorni dalla sua presentazione, eccezion fatta per il caso di istanza di liquidazione o altra procedura analoga, rispetto alle quali il termine di trenta giorni non si applica; |
f) |
è nominato un fiduciario, un amministratore, un curatore fallimentare, un liquidatore o un altro analogo ufficiale per l'operatore segnalante o limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; ovvero |
g) |
è convocata una riunione dei creditori al fine di valutare l'ammissione a una procedura di concordato (o ad altra procedura analoga). |
Articolo 7
Disposizioni in materia di riservatezza
1. La BCE e le BCN, quando ricevono e trattano ai sensi del presente regolamento dati contenenti informazioni riservate, ovvero li condividono con altre BCN dell'area dell'euro, applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli 8 e 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, informazioni riservate contenute in dati statistici raccolti dalla BCE o da una BCN ai sensi del presente regolamento non sono trasmessi ad autorità o terzi diversi dalla BCE e dalle BCN dell'area dell'euro né con questi condivisi, a meno che l'operatore segnalante interessato abbia comunicato per iscritto alla BCE o alla BCN interessata il proprio previo consenso e la BCE o la BCN interessata, secondo il caso, abbia sottoscritto un idoneo accordo di riservatezza con tale operatore segnalante.
Articolo 8
Verifica e raccolta obbligatoria
Alla BCE e alle BCN, secondo il caso, è conferito il diritto di verifica e, se necessario, di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire in conformità agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all'articolo 3 e degli allegati I, II e II del presente regolamento. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità ai concetti e alle revisioni di cui all'allegato IV. Si applica altresì l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2533/98.
Articolo 9
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Articolo 10
Prima segnalazione
1. Nel caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, ha inizio con i dati dal 1o aprile 2016.
2. In caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata all'operatore segnalante dalla BCE o dalla BCN interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e in ogni caso non prima di 12 mesi dall'adozione della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4.
3. Inoltre, quando siano stati selezionati operatori segnalanti rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, un operatore segnalante rappresentativo può presentare una richiesta scritta alla BCE o alla BCN competente per il rinvio temporaneo della data di prima segnalazione, specificando le ragioni del rinvio. Il rinvio richiesto può essere concesso per un massimo di sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi. La BCE, o la BCN competente, può consentire di rinviare la data di prima segnalazione per l'operatore segnalante rappresentativo che ne ha fatto richiesta se ritiene il rinvio giustificato. Inoltre, se l'operatore segnalante rappresentativo non ha dati da segnalare o è esclusivamente in possesso di dati che sia la BCE che la BCN considerano non rappresentativi alla data di prima segnalazione, la BCN può consentire l'esonero dell'operatore segnalante dall'applicazione della data di prima segnalazione. Tale esonero può essere concesso esclusivamente dalla BCN di concerto con la BCE se entrambe ritengono la richiesta giustificata e ciò non compromette la rappresentatività del campione di segnalazione.
4. Nel caso di IFM selezionate come operatori segnalanti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata dalla BCN all'operatore segnalante aggiuntivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6.
Articolo 11
Clausola di riesame periodico
La BCE riesamina il funzionamento del presente regolamento 12 mesi dopo la prima segnalazione e redige un rapporto a riguardo. In conformità alle raccomandazioni formulate nel rapporto la BCE ha facoltà di aumentare o ridurre il numero di operatori segnalanti e/o gli obblighi di segnalazione statistica. Dopo tale revisione iniziale, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno aggiornati ogni due anni.
Articolo 12
Disposizione transitoria
Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 1o luglio 2016 agli operatori segnalanti sarà consentito di segnalare le statistiche sul mercato monetario per alcuni ma non per tutti i giorni di interesse alla BCE o alla BCN competente. La BCE o la BCN competente possono specificare i giorni per i quali è richiesta la segnalazione.
Articolo 13
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Parere del 14 novembre 2014 (GU C 407 del 15.11.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(4) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(7) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(8) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(9) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).
(11) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(12) Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).
(13) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).
ALLEGATO I
Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di contrattazione), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.
PARTE 2
TIPOLOGIA DEI DATI
1. |
Tipologia di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione
|
2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)
Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III (2).
3. Exceptions (eccezioni)
Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.
(1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.
(2) Cfr. «Basilea III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools», pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo: www.bis.org.
ALLEGATO II
Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite
PARTE 1
TIPO DI STRUMENTI
1. |
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
|
2. |
La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.
|
PARTE 2
TIPOLOGIA DI DATI
1. |
Tipo di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione:
|
2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)
Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.
3. Exceptions (eccezioni)
Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.
(1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente,. Questi sono disponibili sul sito Internet www.ecb.int.
ALLEGATO III
Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative a derivati
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
a) |
tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine predeterminato, concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III. |
b) |
operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominati in euro concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III. |
PARTE 2
TIPOLOGIA DEI DATI
1. |
Tipo di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione di swap in valuta:
|
2. |
Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) da segnalare per ciascuna operazione:
|
3. Materiality threshold (soglia di rilevanza)
Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.
4. Exceptions (eccezioni)
Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.
(1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int
ALLEGATO IV
Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
|
2. |
Requisiti minimi per l'accuratezza:
|
3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
|
4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
DIRETTIVE
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/117 |
DIRETTIVA 2014/108/UE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007. |
(2) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 16 marzo 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 marzo 2015.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(2) GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco dei prodotti per la difesa
Nota 1 |
I termini tra ”virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla sezione «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» allegata al presente elenco. |
Nota 2 |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi. |
ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota |
Il punto ML1 non si applica a:
|
a. |
fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;
|
b. |
armi ad anima liscia come segue:
|
c. |
armi che impiegano munizioni senza bossolo; |
d. |
caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.
|
ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
|
b. |
lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;
|
c. |
congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. |
supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a. |
ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12; |
b. |
dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.
|
ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
NB 1: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
NB 2: |
Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c |
a. |
bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi ”pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;
|
b. |
apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).
|
ML5
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. |
congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; |
b. |
sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori; |
c. |
apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;
|
d. |
apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c. |
ML6
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare; Nota tecnica Ai fini del punto ML6.a, l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. |
b. |
altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
|
N.B.: |
Cfr. anche punto ML13.a. |
Nota 1 |
Il punto ML6.a comprende:
|
Nota 2 |
La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
|
Nota 3 |
Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori. |
Nota 4 |
Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
ML7
Agenti chimici o biologici tossici, ”agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
a. |
agenti biologici o materiali radioattivi, ”adattati per essere utilizzati in guerra” per causare vittime tra la popolazione o gli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente; |
b. |
agenti per la guerra chimica, comprendenti:
|
c. |
precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
|
d. |
”agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
|
e. |
apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
|
f. |
equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
|
g. |
equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;
|
h. |
”biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; |
i. |
”biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
|
Nota 1 |
I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:
|
Nota 2 |
Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). |
ML8
”Materiali energetici”, e relative sostanze, come segue:
N.B.1: |
Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
N.B.2: |
Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
Note tecniche
1. |
Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8. |
2. |
Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante). |
3. |
Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti. |
a. |
”esplosivi”, come segue, e relative miscele:
|
b. |
”propellenti”, come segue:
|
c. |
materiali ”pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
|
d. |
ossidanti, come segue, e relative miscele:
|
e. |
leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
|
f. |
”additivi”, come segue:
|
g. |
”precursori”, come segue:
|
Nota 1 |
Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i ”materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:
|
Nota 2 |
Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
ML9
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
Navi e componenti, come segue:
|
b. |
motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
|
c. |
apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare; |
d. |
reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare; |
e. |
non utilizzato dal 2003; |
f. |
passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
|
g. |
cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
|
ML10
”Aeromobili”, ”veicoli più leggeri dell'aria”, velivoli senza pilota (”UAV”), motori aeronautici ed apparecchiature per ”aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
”Aeromobili” e ”veicoli più leggeri dell'aria” con equipaggio e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
non utilizzato dal 2011; |
c. |
aeromobili senza pilota e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
d. |
motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati; |
e. |
attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
f. |
«apparecchiature a terra» specificamente progettate per gli aeromobili di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.; Nota tecnica Le «apparecchiature a terra» comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte. |
g. |
apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli ”aeromobili” di cui al punto ML10.a.;
|
h. |
paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
i. |
apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati. |
Nota 1 |
Il punto ML10.a non si applica agli ”aeromobili” e ”veicoli più leggeri dell'aria” o varianti di tali ”aeromobili”, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
Nota 2 |
Il punto ML10.d non si applica a:
|
Nota 3 |
Ai fini dei punti ML10.a e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per ”aeromobili” o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. |
Nota 4 |
Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari. |
Nota 5 |
Il punto ML10.a. non si applica agli ”aeromobili” aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
ML11
Apparecchiature elettroniche, ”veicoli spaziali” e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:
a. |
apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;
|
b. |
apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
”veicoli spaziali” appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di ”veicoli spaziali” appositamente progettati per uso militare. |
ML12
Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica. |
N.B.: |
Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4. |
Nota 1 |
Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:
|
Nota 2 |
Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
|
ML13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
a. |
piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti); |
d. |
giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
|
Nota 1 |
Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari. |
Nota 2 |
Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. |
Nota 3 |
I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale. |
Nota 4 |
Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. |
N.B. 1: |
Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
N.B. 2: |
Per i ”materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML14
«Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Nota tecnica
Il termine «apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di ”aeromobili” teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di ”aeromobili” teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
Nota 1 |
Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. |
Nota 2 |
Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive. |
ML15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; |
b. |
apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; |
c. |
apparecchiature per l'intensificazione delle immagini; |
d. |
apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica; |
e. |
apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar; |
f. |
apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e. |
Nota |
Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. |
Nota 1 |
Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
|
Nota 2 |
Il punto ML15 non si applica ai ”tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
|
N.B. |
Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.
Nota |
Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione. |
ML17
Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
|
b. |
apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; |
c. |
accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; |
d. |
apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; |
e. |
”robot”, unità di comando di ”robot” e ”dispositivi di estremità” di ”robot”, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
«librerie» (banche dati tecniche parametriche) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; |
g. |
apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i ”reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare; |
h. |
apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; |
i. |
simulatori appositamente progettati per i ”reattori nucleari” militari; |
j. |
officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari; |
k. |
generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare; |
l. |
container appositamente progettati o «modificati» per uso militare; |
m. |
traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; |
n. |
modelli di collaudo appositamente progettati per lo ”sviluppo” dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10; |
o. |
apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare. |
p. |
”celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o «modificate» per uso militare. |
Note tecniche
1. |
Ai fini del punto ML17, il termine «libreria» (banca dati tecnica parametrica) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari. |
2. |
Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. |
ML18
Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:
a. |
apparecchiature di «produzione» appositamente progettate o modificate per la «produzione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
Nota tecnica
Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
Nota |
I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
|
ML19
Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi a ”laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
c. |
sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
d. |
apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi; |
e. |
modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19; |
f. |
sistemi ”laser” appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva. |
Nota 1 |
I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:
|
Nota 2 |
Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:
|
ML20
Apparecchiature criogeniche e a ”superconduttori”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);
|
b. |
apparecchiature elettriche a ”superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.
|
ML21
”Software”, come segue:
a. |
”software” appositamente progettato o modificato per lo ”sviluppo”, la ”produzione” o la ”utilizzazione” di apparecchiature, materiali o ”software” contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; |
b. |
”software” specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:
|
c. |
”software” non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
ML22
”Tecnologia”, come segue:
a. |
”tecnologia”, diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b, ”necessaria” allo ”sviluppo”, alla ”produzione”, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; |
b. |
”tecnologia”, come segue:
|
Nota 1 |
La ”tecnologia””necessaria” allo ”sviluppo”, alla ”produzione”, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
Nota 2 |
Il punto ML22 non si applica a:
|
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Nota 1 |
Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco. |
Nota 2 |
Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati ”tra virgolette doppie”. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario). |
ML7
”Adattato per essere utilizzato in guerra”
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.
ML8
”Additivi”
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.
ML4, 10
”Aeromobile civile”
Gli ”aeromobili” elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.
ML8, 10, 14
”Aeromobile”
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.
ML7
”Agenti antisommossa”
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli ”agenti antisommossa”).
ML7, 22
”Biocatalizzatori”
Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
Nota tecnica
Per ”enzimi” si intendono i ”biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
ML7, 22
”Biopolimeri”
Macromolecole biologiche come segue:
a. |
enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; |
b. |
anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici; |
c. |
recettori appositamente progettati o trattati. |
Note tecniche
1. |
Per ”anticorpi anti-idiotipici” si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi. |
2. |
Per ”anticorpi monoclonali” si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule. |
3. |
Per ”anticorpi policlonali” si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule. |
4. |
Per ”recettori” si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche. |
ML 17
”Cella a combustibile”
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
ML22
”Di pubblico dominio”
Si applica al presente elenco e qualifica la ”tecnologia” o il ”software” disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.
Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una ”tecnologia” o ”software” di essere considerati come ”di pubblico dominio”.
ML17
”Dispositivi di estremità”
Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del ”robot”.
Nota tecnica
”Unità attiva di lavorazione”: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
ML8, 18
”Esplosivi”
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
ML9, 19
”Laser”
Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.
ML 8
”Materiali energetici”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. ”Esplosivi”, ”Materiali pirotecnici” e ”Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.
ML13
”Materiali fibrosi o filamentosi”
Comprendono:
a. |
monofilamenti continui; |
b. |
filati e fasci di fibre continui; |
c. |
nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria; |
d. |
coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; |
e. |
materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza; |
f. |
pasta di poliammide aromatica. |
ML22
”Necessaria”
Nel modo in cui è applicato alla ”tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di ”tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale ”tecnologia””necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.
ML8
”Precursori”
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
ML4, 8
”Prodotti pirotecnici”
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
ML18, 21, 22
”Produzione”
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
ML8
”Propellenti”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
ML19
”Qualificato per impiego spaziale”
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
Nota |
La determinazione di ”qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano ”qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali. |
ML17
”Reattore nucleare”
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
ML22
”Ricerca scientifica di base”
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
ML17
”Robot”
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
in grado di eseguire più funzioni; |
b. |
in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale; |
c. |
avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e |
d. |
dotato di ”programmabilità accessibile all'utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico. |
Nota |
La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
|
ML11
”Sistemi automatizzati di comando e di controllo”
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
ML21
”Software”
Raccolta di uno o più ”programmi” o ”microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.
ML20
”Superconduttori”
Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).
La ”temperatura critica” (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale ”superconduttore” è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.
Nota tecnica
Lo stato ”superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato da una ”temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
ML21, 22
”Sviluppo”
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
ML22
”Tecnologia”
Informazioni specifiche necessarie allo ”sviluppo”, ”produzione”, o ”utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'.
Note tecniche
1. |
I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura. |
2. |
La «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La «assistenza tecnica» può comportare il trasferimento di «dati tecnici». |
ML15
”Tubi intensificatori di immagine di prima generazione”
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
ML21, 22
”Utilizzazione”
Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.
ML10
”Veicoli più leggeri dell'aria”
Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
ML 11
”Veicoli spaziali”
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali
ML10
”Velivoli senza pilota” (”UAV”)
”Aeromobile”, qualsiasi velivolo capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.
ML7
”Vettori di espressione”
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
DECISIONI
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/151 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/906/PESC
del 15 dicembre 2014
che modifica la decisione 2013/726/PESC, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC (1). |
(2) |
La decisione 2013/726/PESC prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione del progetto di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3. |
(3) |
Il 6 novembre 2014 il segretariato tecnico dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons — OPCW) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare fino al 30 settembre 2015 il periodo di attuazione della decisione 2013/726/PESC per consentire il proseguimento dell'attuazione del progetto oltre la data di scadenza di cui al suo articolo 5, paragrafo 2. |
(4) |
La modifica richiesta della decisione 2013/726/PESC riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il primo capoverso della sezione «Attività» dell'allegato, in cui occorre modificare la durata d'attuazione del progetto. |
(5) |
Il proseguimento del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/726/PESC cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 6 novembre 2014, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2013/726/PESC per consentire la piena attuazione del progetto ivi contenuto, prorogandone opportunamente la durata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/726/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2015.» ; |
2) |
nell'allegato, sezione «Attività», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «sarà fornita assistenza all'OPCW tramite la consegna di fino a 5 immagini satellitari alla settimana prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE), per una durata totale che va dalla firma del contratto fino al 30 settembre 2015.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2013/726/PESC, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/153 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2014
che autorizza l'immissione sul mercato del Clostridium butyricum (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 9345]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2014/907/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 febbraio 2012 la società Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di immettere sul mercato il Clostridium butyricum (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari. |
(2) |
Il 14 maggio 2013 l'autorità del Regno Unito competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale, nella quale ha concluso che il Clostridium butyricum (CBM 588) soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 stabiliti per i nuovi prodotti alimentari. |
(3) |
Il 4 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
(4) |
Sono state formulate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto delle obiezioni formulate. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. |
(5) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'impiego del Clostridium butyricum (CBM 588) dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni di tale atto legislativo. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Clostridium butyricum (CBM 588), quale descritto nell'allegato, può essere immesso sul mercato nell'Unione come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari nella dose massima di 1,35 × 108 UFC al giorno, fatte salve le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.
Articolo 2
La denominazione del Clostridium butyricum (CBM 588), autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono, è «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «Clostridium butyricum (CBM 588)».
Articolo 3
La società Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., 1-10-3, Kaminakazato, Kita-Ku, Tokyo 114-0016, Giappone è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO
SPECIFICHE RELATIVE AL CLOSTRIDIUM BUTYRICUM (CBM 588)
Definizione : il Clostridium butyricum (CBM 588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato.
Descrizione : compresse di colore bianco o grigio chiaro dall'odore caratteristico e dal sapore dolce.
Criteri microbiologici
Conta totale batteri aerobi vivi |
Non più di 103 UFC/g |
Escherichia coli |
Non rilevato in 1 g |
Staphylococcus aureus |
Non rilevato in 1 g |
Pseudomonas aeruginosa |
Non rilevato in 1 g |
Lieviti e muffe |
Non più di 102 UFC/g |
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/155 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/908/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell'Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità dell'applicabile quadro normativo e della vigilanza vigenti nel paese terzo d'interesse. |
(2) |
L'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori dei paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione. |
(3) |
L'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso le amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. |
(4) |
L'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare nel calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L'articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev'essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza almeno equivalente a quello vigente nell'Unione. |
(5) |
Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell'Unione. |
(6) |
L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali e regolamentari vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali e regolamentari dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni unionali, le disposizioni prudenziali e regolamentari del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni prudenziali e regolamentari di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza delle disposizioni dei paesi terzi al fine di stabilire il trattamento da riservare alle categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(7) |
Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. |
(8) |
Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la valutazione dell'equivalenza è circoscritta alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), dello stesso regolamento. |
(9) |
Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Guernsey, Hong Kong, India, Isola di Man, Jersey, Messico, Monaco, Singapore, Stati Uniti d'America, Sud Africa e Svizzera vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(10) |
Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(11) |
Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le borse valori di tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 limitatamente alle esposizioni verso borse valori ubicate in tali paesi terzi. |
(12) |
La presente decisione mira esclusivamente a stabilire l'equivalenza ai fini dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(13) |
L'elenco dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini della presente decisione non è definitivo. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni prudenziali e regolamentari nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia. |
(14) |
Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in un qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. Questa nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza. |
(15) |
Le disposizioni della presente decisione sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire agli enti soggetti a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un'unica decisione determinati atti di esecuzione previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
(16) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo. |
(17) |
Per evitare un brusco innalzamento dei requisiti patrimoniali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento nell'Unione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Articolo 2
Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Articolo 3
Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Articolo 4
Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, e dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato IV della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell'Unione.
Articolo 5
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato V della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 1 (ENTI CREDITIZI)
(1) |
Australia |
(2) |
Brasile |
(3) |
Canada |
(4) |
Cina |
(5) |
Guernsey |
(6) |
Hong Kong |
(7) |
India |
(8) |
Isola di Man |
(9) |
Giappone |
(10) |
Jersey |
(11) |
Messico |
(12) |
Monaco |
(13) |
Arabia Saudita |
(14) |
Singapore |
(15) |
Sud Africa |
(16) |
Svizzera |
(17) |
Stati Uniti d'America |
ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)
(1) |
Australia |
(2) |
Brasile |
(3) |
Canada |
(4) |
Cina |
(5) |
Messico |
(6) |
Arabia Saudita |
(7) |
Singapore |
(8) |
Sud Africa |
(9) |
Stati Uniti d'America |
ALLEGATO III
ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)
(1) |
Brasile |
(2) |
Canada |
(3) |
Cina |
(4) |
India |
(5) |
Giappone |
(6) |
Messico |
(7) |
Arabia Saudita |
(8) |
Singapore |
(9) |
Sud Africa |
(10) |
Stati Uniti d'America |
ALLEGATO IV
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 4 (ENTI CREDITIZI)
(1) |
Australia |
(2) |
Brasile |
(3) |
Canada |
(4) |
Cina |
(5) |
Guernsey |
(6) |
Hong Kong |
(7) |
India |
(8) |
Isola di Man |
(9) |
Giappone |
(10) |
Jersey |
(11) |
Messico |
(12) |
Monaco |
(13) |
Arabia Saudita |
(14) |
Singapore |
(15) |
Sud Africa |
(16) |
Svizzera |
(17) |
Stati Uniti d'America |
ALLEGATO V
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)
Enti creditizi
(1) |
Australia |
(2) |
Brasile |
(3) |
Canada |
(4) |
Cina |
(5) |
Guernsey |
(6) |
Hong Kong |
(7) |
India |
(8) |
Isola di Man |
(9) |
Giappone |
(10) |
Jersey |
(11) |
Messico |
(12) |
Monaco |
(13) |
Arabia Saudita |
(14) |
Singapore |
(15) |
Sud Africa |
(16) |
Svizzera |
(17) |
Stati Uniti d'America |
Imprese di investimento
(1) |
Australia |
(2) |
Brasile |
(3) |
Canada |
(4) |
Cina |
(5) |
Messico |
(6) |
Arabia Saudita |
(7) |
Singapore |
(8) |
Sud Africa |
(1) |
Stati Uniti d'America |
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/161 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia
[notificata con il numero C(2014) 9415]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/909/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è un parassita delle api. Endemico dell'Africa subsahariana, è in grado di moltiplicarsi rapidamente in presenza di larve di api e di miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino ad alcuni chilometri per invadere altri luoghi simili. Il piccolo scarabeo dell'alveare costituisce una malattia soggetta a denuncia nell'Unione a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
L'11 settembre 2014 l'Italia ha informato la Commissione della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in una colonia nucleo collocata da una facoltà universitaria nella regione Calabria. |
(3) |
L'Italia ha adottato immediatamente misure per eradicare il piccolo scarabeo dell'alveare ed impedirne la diffusione, nonché per rilevare l'entità della presenza di questo parassita nelle aree circostanti il focolaio in Calabria. In particolare sono state istituite una zona di protezione con un raggio di 20 km e una zona di sorveglianza con un raggio di 100 km dal luogo del focolaio. L'area dal raggio di 100 km comprende anche le province di Messina e di Catania in Sicilia. |
(4) |
Dopo aver scoperto la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in altri apiari in prossimità del luogo del primo rilevamento, l'Italia ha esteso le misure, istituendo anche una zona di sorveglianza e un divieto di spostamento delle api mellifere e dei calabroni (Bombus spp.) per coprire l'intera regione della Calabria. |
(5) |
Da quando è stata segnalata la prima presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Calabria sono stati confermati altri 35 casi in apiari situati in prossimità della zona di protezione dal raggio di 20 km. I controlli effettuati in altre parti della Calabria hanno dato finora risultati negativi per quanto riguarda la presenza del parassita. |
(6) |
Il 7 novembre 2014 l'Italia ha notificato un nuovo focolaio del piccolo scarabeo dell'alveare nella provincia siciliana di Siracusa, situata al di fuori delle zone precedentemente soggette a restrizioni. La presenza è stata rilevata in un apiario che era stato spostato dalla zona di protezione in Calabria a fine agosto 2014, prima dell'applicazione delle misure restrittive. |
(7) |
In tutti i casi risultati positivi gli apiari colpiti sono stati distrutti. Tuttavia, la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare dalla zona colpita in Italia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i calabroni nell'Unione. |
(8) |
Al fine di impedire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, nonché per impedire la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare in altre parti dell'Unione, è necessario istituire, a livello dell'Unione, un elenco delle zone dell'Italia che dovrebbero essere soggette a determinate restrizioni di spostamento dei prodotti a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare. |
(9) |
È inoltre necessario che tali zone vengano prese in considerazione anche come riferimento nella certificazione del commercio all'interno dell'UE, dato che il certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni, figurante nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, dichiara che questi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare e indenne da queste infestazioni. |
(10) |
È opportuno che le misure previste dalla presente decisione vengano riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia entro un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito delle presenze confermate del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) nelle api mellifere (Apis mellifera) nelle zone elencate nell'allegato.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«alveare»:
i) |
una struttura abitativa costruita per le api mellifere; |
ii) |
un contenitore o una colonia di calabroni (Bombus spp.); |
b) «apiario»: un insieme di alveari e i locali o gli impianti di un luogo geografico in cui tale complesso di alveari è o è stato tenuto;
c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (4), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui alla tabella 2, riga 10, colonna 4, figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, di detto regolamento;
d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.
Articolo 3
1. L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato:
a) |
un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione:
|
b) |
l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
|
2. L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato.
3. Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
4. L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2015.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(4) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Zone soggette a misure di protezione |
Italia |
Regione Calabria: l'intera regione |
Regione Sicilia: l'intera regione |
16.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/164 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
[notificata con il numero C(2014) 9478]
(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/910/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni dell'Unione per coprire le spese direttamente connesse, se del caso, alle misure adottate in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 1 o 3, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) per l'eradicazione o il contenimento di organismi nocivi o la prevenzione della loro diffusione. Come norma transitoria, l'articolo 45, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che per le domande di finanziamento dell'Unione delle misure di emergenza menzionate sopra, presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE. |
(2) |
La Germania ha presentato otto domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 12 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. |
(3) |
La seconda domanda è stata presentata il 18 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Sassonia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. |
(4) |
La terza domanda è stata presentata il 19 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Baviera. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. |
(5) |
La quarta domanda è stata presentata il 3 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 (lo stesso focolaio di cui al considerando (2). |
(6) |
La quinta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Renania Palatinato. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2011 e 2012. |
(7) |
La sesta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera nel Baden-Württemberg. I focolai di questo organismo nocivo sono stati scoperti in diverse zone rurali o urbane di tale Land tedesco nel 2010, 2011, 2012 e 2013. |
(8) |
La settima domanda è stata presentata il 28 aprile 2014 e riguarda le misure adottate dall'agosto 2012 all'agosto 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Renania settentrionale-Vestfalia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009. |
(9) |
L'ottava domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Assia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2011. |
(10) |
Il 16 aprile 2014 la Spagna ha presentato cinque domande di finanziamento dell'Unione. La prima domanda riguarda le misure d'ispezione intensificata in quattro comunità autonome confinanti con il Portogallo, adottate nel 2013 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Tali ispezioni hanno avuto luogo in vista della presenza estesa di tale organismo nocivo nelle zone limitrofe del Portogallo e non sono dovute a uno specifico focolaio di tale organismo nocivo nel territorio della Spagna. |
(11) |
La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Galizia per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010 nella zona di As Neves. |
(12) |
La terza domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Catalogna per la lotta contro la Pomacea insularum. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010. |
(13) |
La quarta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Estremadura per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 nella zona di Valverde del Fresno. |
(14) |
La quinta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Castiglia e León per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013 nella zona di Sancti-Spiritus. |
(15) |
La Francia ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014. La prima domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Alsazia. Queste misure sono state adottate in Francia in seguito alla scoperta di tale organismo nocivo nel luglio 2011 nella zona confinante con la Germania. |
(16) |
La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Corsica. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013. |
(17) |
L'Italia ha presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nelle Marche. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013. |
(18) |
La seconda domanda è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro la Xylella fastidiosa in Puglia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013. |
(19) |
La terza domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste dal settembre 2014 al settembre del 2015 per la lotta contro il virus della tristezza degli agrumi (Citrus tristeza virus) in Sicilia, dove la comparsa di un ceppo pericoloso è stata confermata nel 2013. |
(20) |
I Paesi Bassi hanno presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 31 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 nella zona di Westland per la lotta contro l'Anthonomus eugenii. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. |
(21) |
La seconda e la terza domanda sono state presentate il 30 aprile 2014. La seconda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Winterswijk per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. |
(22) |
La terza riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona dell'Olanda meridionale per la lotta contro il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013. |
(23) |
L'Austria ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014 in relazione alle misure adottate per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis. La prima riguarda le misure adottate nel 2012 e nel 2013 nella zona di Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. Detta domanda comprende gli aggiornamenti di una domanda presentata nel maggio 2013 in relazione alle misure adottate nel 2012 e previste all'epoca per il 2013. |
(24) |
La seconda domanda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Gallspach, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013. |
(25) |
Nelle rispettive domande, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria hanno definito un programma di azione per eradicare o, se giuridicamente possibile, contenere gli organismi nocivi sopra menzionati introdotti nei loro territori. Tali programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi. |
(26) |
Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, comprendenti la distruzione di alberi o colture contaminati, l'applicazione di prodotti fitosanitari, tecniche di risanamento, ispezioni ed esami eseguiti ufficialmente o su richiesta ufficiale per monitorare la presenza degli organismi nocivi o il rispettivo grado di contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE. |
(27) |
Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e globale. La Commissione ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni per la concessione di un finanziamento dell'Unione stabilite, in particolare, dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza è opportuno fornire un contributo finanziario dell'Unione per coprire le spese indicate nelle relative domande. |
(28) |
Le misure e le spese ammissibili per un finanziamento dell'Unione sono state specificate in una lettera del 25 maggio 2012, inviata dalla Commissione ai capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri. |
(29) |
In conformità all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario dell'Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili per le misure che sono state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivo o che sono previste per quel periodo. Tuttavia, conformemente al terzo comma di detto articolo, tale periodo può essere prorogato se è stato stabilito che l'obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso del contributo finanziario dell'Unione diminuirà nel corso gli anni considerati. |
(30) |
Tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal comitato di valutazione fitosanitaria della Commissione dal 30 giugno al 4 luglio 2014 sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno prorogare di altri due anni il periodo biennale per le domande in questione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione (4). Tuttavia, conformemente al principio della degressività, è opportuno ridurre il tasso del contributo finanziario dell'Unione per tali misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno di tali domande. |
(31) |
Un finanziamento dell'Unione fino al 50 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Alb-Donau-Kreis e Karlsruhe (2013), Germania, Baden-Württemberg, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013), Germania, Baviera, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2012), Germania, Renania Palatinato, Diabrotica virgifera (2013), Germania, Sassonia, Diabrotica virgifera (2012 e 2013), Spagna, Castiglia e León, Bursaphelenchus xylophilus (2014), Francia, Corsica, Anoplophora glabripennis (2013 e 2014), Italia, Marche, Anoplophora glabripennis (2014), Italia, Sicilia, Citrus Tristeza Virus (2014 e 2015), Italia, Puglia, Xylella fastidiosa (2013 e 2014), Paesi Bassi, zona di Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2013), Paesi Bassi, Olanda meridionale, viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (2013 e 2014), Paesi Bassi, Westland, Anthonomus eugenii (2012 e 2013), Austria, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013) e Austria, Gallspach, Anoplophora glabripennis (2013 e 2014). |
(32) |
Un finanziamento dell'Unione fino al 45 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Rastatt (2013), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2013), Spagna, Estremadura, Valverde del Fresno, Bursaphelenchus xylophilus (2014), Francia, Alsazia, Anoplophora glabripennis (2014) e Paesi Bassi, zona di Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2014), dato che per le misure in questione è già stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione (5) (Germania, Spagna e Francia) e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione (6) (Germania, Baden-Württemberg, Spagna, Francia e Paesi Bassi) per i primi due anni di attuazione. |
(33) |
Un finanziamento fino al 40 % dovrebbe inoltre essere concesso per il quarto anno alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Breisgau-Hochschwarzwald (2013), Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (dall'agosto 2012 all'agosto 2013), Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2014) e Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2014), dato che per ciascuno di questi quattro fascicoli è stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione per le misure in questione a norma della decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione (7), della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione per i primi tre anni di attuazione. |
(34) |
In conformità all'articolo 23, paragrafo 6, primo e secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, è possibile, alla luce dell'evoluzione della situazione nell'Unione, realizzare ulteriori azioni e decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione per tali azioni. Queste ultime devono soddisfare alcune prescrizioni o condizioni supplementari, se necessarie per il conseguimento degli obiettivi considerati. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, terzo comma, qualora tali azioni siano essenzialmente intese a proteggere territori dell'Unione diversi da quelli dello Stato membro interessato, è possibile decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione superiore al 50 % delle spese. |
(35) |
La Spagna ha effettuato ispezioni intensificate per verificare la presenza del Bursaphelenchus xylophilus nella zona confinante con il Portogallo, nelle comunità autonome di Andalusia, Castiglia e León, Estremadura e Galizia e in zone non delimitate per questo organismo nocivo. Tali ispezioni mirano a garantire un'intensa sorveglianza per l'individuazione precoce e l'eradicazione in particolari zone, al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione. La Spagna ha già assegnato ingenti risorse al controllo di tre focolai isolati di Bursaphelenchus xylophilus in Castiglia e León, Estremadura e Galizia. Tale azione è destinata essenzialmente a proteggere il territorio della Spagna, nonché gli altri territori dell'Unione, a causa della grande pericolosità del Bursaphelenchus xylophilus per le piante e il legno delle conifere, della rapidità con cui questo organismo nocivo si diffonde e dei possibili effetti di una diffusione sul settore forestale dell'Unione e sul commercio internazionale del legname. È pertanto opportuno concedere a tale domanda un contributo finanziario dell'Unione più elevato, pari al 75 % delle spese. |
(36) |
A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'impegno della spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che specifica gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento. |
(37) |
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese indicate nelle domande di finanziamento dell'Unione presentate dagli Stati membri. |
(38) |
Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. |
(39) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario
1. In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria in relazione a misure necessarie, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto delle domande elencate nell'allegato I della presente decisione.
In base alla domanda presentata dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da tale Stato membro in relazione ad altre azioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus oggetto della domanda indicata nell'allegato II della presente decisione.
2. L'importo totale del finanziamento dell'Unione di cui al paragrafo 1 è pari a 5 715 000 EUR. L'importo massimo del finanziamento dell'Unione per ciascuna domanda è indicato rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione.
3. Tali finanziamenti dell'Unione sono a carico della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014: linea di bilancio 17 04 04.
4. La presente decisione costituisce, con i suoi allegati, una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 2
Versamento del contributo dell'Unione
1. Il finanziamento dell'Unione, di cui agli allegati I e II della presente decisione, è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:
a) |
attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici; |
b) |
forniscano elementi di prova delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; |
c) |
presentino una domanda di pagamento alla Commissione, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002, accompagnata da una relazione tecnica sulle misure attuate. |
2. Non sarà versato alcun contributo dell'Unione qualora la domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), venga presentata dopo il 31 ottobre 2015.
Articolo 3
Clausola di flessibilità
Le modifiche cumulate degli stanziamenti assegnati ad azioni specifiche non superiori al 15 % del contributo massimo di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma. L'aumento del contributo massimo fissato dall'articolo 1 della presente decisione non supera il 15 %.
L'ordinatore responsabile può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.
Articolo 4
Destinatari
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38).
(5) Decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 22).
(6) Decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 58).
(7) Decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 57).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE
Sezione I
Domande per le quali il contributo finanziario dell'Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
a |
Contributo massimo dell'Unione (EUR) |
Germania, Baden-Württemberg, zone rurali di Alb-Donau-Kreis, Karlsruhe |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2013 |
2 |
12 000 |
Germania, Baden-Württemberg |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2012 e 2013 |
1 e 2 |
79 000 |
Germania, Baviera |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2012 e 2013 |
1 e 2 |
388 000 |
Germania, Assia |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2012 |
2 |
11 500 |
Germania, Renania Palatinato |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2013 |
2 |
31 000 |
Germania, Sassonia |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2012 e 2013 |
1 e 2 |
27 000 |
Spagna, Castiglia e León, Sancti Spiritu |
Bursaphelenchus xylophilus |
Conifere |
2014 |
1 |
279 000 |
Francia, Corsica |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
7.2013 — 7.2014 |
1 |
109 000 |
Italia, Marche |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2014 |
1 |
178 000 |
Italia, Sicilia |
Citrus Tristeza Virus |
Alberi di agrumi |
9.2014 — 9.2015 |
1 |
891 000 |
Italia, Puglia |
Xylella fastidiosa |
Ulivi e altre piante ospiti |
2013 e 2014 |
1 e 2 |
751 000 |
Paesi Bassi, comune di Winterswijk |
Anoplophora glabripennis |
Acer pseudoplatanus |
2013 |
2 |
23 000 |
Paesi Bassi, Olanda meridionale |
Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata |
Dahlia sp. |
2013 e 2014 |
1 e 2 |
72 000 |
Paesi Bassi, Westland |
Anthonomus eugenii |
Capsicum annuum |
2012 e 2013 |
1 e 2 |
280 000 |
Austria, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2012 e 2013 |
1 e 2 |
80 000 |
Austria, Gallspach |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2013 e 2014 |
1 e 2 |
60 000 |
Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda |
Sezione II
Domande per le quali il tasso del contributo finanziario dell'Unione varia, in applicazione del principio di degressività
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
a |
Tasso di cofinanziamento (%) |
Contributo massimo dell'Unione (EUR) |
Germania, Baden-Württemberg, zona rurale di Rastatt |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2013 |
3 |
45 |
5 000 |
Germania, Baden-Württemberg, zona rurale di Breisgau-Hochschwarzwald |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2013 |
4 |
40 |
33 000 |
Germania, Assia |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2013 |
3 |
45 |
10 000 |
Germania, Renania settentrionale-Vestfalia |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
8.2012 — 8.2013 |
4 |
40 |
108 000 |
Spagna, Catalogna |
Pomacea insularum |
Oryza sativa |
2014 |
4 |
40 |
235 000 |
Spagna, Galizia, As Neves |
Bursaphelenchus xylophilus |
Conifere |
2014 |
4 |
40 |
1 186 000 |
Spagna, Estremadura, Valverde del Fresno |
Bursaphelenchus xylophilus |
Conifere |
2014 |
3 |
45 |
397 000 |
Francia, Alsazia |
Anoplophora glabripennis |
Varie specie arboree |
2014 |
3 |
45 |
75 000 |
Paesi Bassi, Winterswijk |
Anoplophora glabripennis |
Acer pseudoplatanus |
2014 |
3 |
45 |
22 500 |
Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda |
ALLEGATO II
DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali o prodotti vegetali interessati |
Anno |
a |
Tasso di cofinanziamento (%) |
Contributo massimo dell'Unione (EUR) |
Spagna, programma di ispezioni intensive al confine con il Portogallo |
Bursaphelenchus xylophilus |
Conifere |
2013 |
2 |
75 |
372 000 |
Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda. |
Contibuto massimo dell'Unione (EUR) |
5 715 000 |