Maggioranza qualificata

La maggioranza qualificata (MQ) corrisponde al numero di voti da raggiungere, in sede di Consiglio, per adottare una decisione deliberando in conformità dell'articolo 16 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 238 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il Consiglio delibera a MQ, in codecisione con il Parlamento europeo.

Il 1° novembre 2014 è stata introdotta una nuova procedura per il sistema di votazione a MQ, la regola della «doppia maggioranza». In questo caso, quando il Consiglio vota una proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la MQ viene raggiunta qualora siano soddisfatte due condizioni:

Quando il Consiglio vota su una proposta non presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, la decisione è adottata se:

Fino al qualsiasi paese dell'UE può chiedere che una decisione venga presa in conformità con le norme in vigore prima del 1° novembre 2014 (cioè in conformità con le regole definite dal trattato di Nizza).

CONSULTARE INOLTRE