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Il compromesso di Ioánnina prende il nome da una riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell’Unione europea svoltasi a Ioánnina, in Grecia, a fine marzo del 1994. In occasione della riunione, il Consiglio ha adottato una decisione in merito al voto a maggioranza qualificata all’interno dell’Unione europea allargata a sedici membri. La decisione è stata in seguito modificata per la rinuncia di adesione della Norvegia.
Il compromesso raggiunto prevedeva che, qualora i membri del Consiglio, che rappresentavano tra i 23 voti (precedente soglia della minoranza di blocco, ovvero il numero di voti necessari al blocco della decisione, la cui approvazione richiede il consenso di una maggioranza qualificata) e i 26 voti (nuova soglia della minoranza di blocco), manifestassero l’intenzione di bloccare una decisione del Consiglio tramite maggioranza qualificata, il Consiglio avrebbe fatto tutto quanto in suo potere, entro un congruo termine, per raggiungere una soluzione soddisfacente che potesse essere adottata con almeno 68 voti su 87.
L’articolo 16 del trattato sull’Unione europea introduce una nuova definizione della regola di maggioranza qualificata, che si applica a partire dal 1o novembre 2014.
Tuttavia, tra tale data e il 31 marzo 2017, ogni Stato membro dell’Unione aveva la possibilità di richiedere l’applicazione delle precedenti regole di ponderazione. Era inoltre possibile applicare il «compromesso di Ioánnina». Ciò ha permesso ai paesi rappresentanti almeno i tre quarti della popolazione dell’Unione europea o almeno i tre quarti del numero di Stati membri necessario a costituire una minoranza di blocco, di bloccare il voto per un atto del Consiglio a maggioranza qualificata, onde tentare di trovare una soluzione entro un termine ragionevole.
A partire dal 1o aprile 2017, la nuova regola sulla maggioranza qualificata è diventata obbligatoria. Le soglie per l’applicazione del «compromesso di Ioánnina» sono state abbassate ad almeno il 55 % della popolazione dell’Unione europea o ad almeno il 55 % del numero degli Stati membri necessario alla costituzione di una minoranza di blocco.
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