L’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea esenta gli accordi verticali1 che conferiscono benefici sufficienti a compensare gli effetti anticoncorrenziali.
Il regolamento, noto come il regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico, concede al settore automobilistico una specifica esenzione per gli accordi verticali concernenti l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Prevedeva altresì accordi verticali per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per tali veicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio.
Il regolamento di modifica (UE) 2023/822 ne ha prorogato la validità per altri cinque anni, sebbene inizialmente dovesse scadere il . Ciò consente alla Commissione europea di reagire tempestivamente ai cambiamenti nel mercato degli autoveicoli e di prendere in considerazione sviluppi come quelli derivanti dalla digitalizzazione, dall’elettrificazione e dai nuovi modelli di mobilità dei veicoli.
Quando il regolamento (UE) n. 461/2010 fu originariamente adottato, il suo scopo era applicare il regolamento (UE) n. 330/2010 agli accordi verticali concernenti l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Il regolamento (UE) 2022/720 ha sostituito il regolamento (CE) n. 330/2010 (si veda la sintesi).
Il regolamento (UE) n. 461/2010 applica il regolamento (UE) 2022/720 anche agli accordi verticali che riguardano le condizioni per l’acquisto, la vendita o la rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli, o per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, a condizione che questi soddisfino i requisiti per l’esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2022/720, e non contengano nessuna delle restrizioni fondamentali di cui al regolamento (UE) n. 461/2010:
Conformemente al regolamento n. 19/65/CEE (si veda la sintesi), la Commissione europea può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
Il regolamento di modifica (UE) 2023/822 richiede alla Commissione di monitorare il funzionamento del regolamento (UE) n. 461/2010 e di presentarne la valutazione prima del . La valutazione più recente del funzionamento del regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico è stata pubblicata nel 2021.
La Commissione ha inoltre aggiornato i suoi orientamenti, che aiutano le imprese del settore automobilistico a valutare la compatibilità dei propri accordi verticali con le norme sulla concorrenza dell’Unione europea (Unione), garantendo al tempo stesso che gli operatori del mercato post-vendita, compresi gli operatori indipendenti, continuino ad avere accesso ai dati generati dai veicoli necessari per la riparazione e la manutenzione.
Tra gli altri aspetti, gli orientamenti:
È in vigore dal e rimarrà valido fino al .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del , pag. 52).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 461/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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