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L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE1 vieta gli accordi e le pratiche concordate1 tra società e gruppi di società che possono incidere sugli scambi tra i paesi dell’UE e il cui scopo è prevenire, limitare o distorcere la concorrenza all’interno del mercato unico dell’UE.
L’articolo 101, paragrafo 2 stabilisce che tutti gli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, sono nulli a meno che non siano esentati ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3.
L’articolo 101, paragrafo 3, tuttavia, consente eccezioni a questa regola quando tali accordi o pratiche:
Il regolamento applica l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a determinati tipi di accordi e pratiche concordate tra società in cui i loro benefici a favore della concorrenza sono superiori al loro impatto anticoncorrenziale.
1 Nota: L’articolo 101 era in precedenza l’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam. In precedenza, era l’articolo 85 del trattato di Roma.
Il regolamento autorizza la Commissione europea ad applicare l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE mediante regolamento, a determinate categorie di accordi verticali2 e alle pratiche concordate corrispondenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.
Esso stabilisce le condizioni in base alle quali la Commissione, previa consultazione delle parti interessate e del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti, può adottare un regolamento che dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, non si applica a un caso individuale o a categorie di accordi:
Il regolamento della Commissione definisce le categorie di accordi a cui si applica e stabilisce le restrizioni o le clausole che non possono essere contenute negli accordi. Le stesse regole si applicano in relazione alle categorie di pratiche concordate.
Il regolamento può anche stabilire le condizioni che possono comportare l’esclusione dalla sua applicazione di determinate reti parallele di accordi simili o pratiche concordate che operano su un determinato mercato.
Tali disposizioni:
A seguito di un libro verde della Commissione del 1997 sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza dell’UE, il regolamento 19/65 è stato modificato, insieme al regolamento n. 17/62 (il primo regolamento sulla politica della concorrenza dell’UE adottato per attuare gli articoli 85 e 86 del trattato di Roma) a gettare le basi per un unico regolamento di esenzione per categoria (BER) per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione (regolamento (UE) n. 330/2010).
La Commissione ha inoltre emesso orientamenti sulle restrizioni verticali che chiariscono le condizioni per l’applicazione del regolamento BER.
Il regolamento è in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del , pagg. 88-89).
Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pagg. 35-37)
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 19/65/EEC sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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