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QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELL’ARTICOLO 101 DEL TFUE?
L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta gli accordi tra aziende che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e che impediscano, limitino o distorcano la concorrenza. Tuttavia, l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE esclude da tale divieto gli accordi che generano benefici sufficienti a compensare gli effetti anticoncorrenziali.
Il regolamento prevede un’esenzione per categorie in base all’articolo 101, paragrafo 1, per gli accordi verticali1, subordinati a determinate condizioni.
PUNTI CHIAVE
Condizioni per l’applicazione del regolamento
Il regolamento si applica agli accordi verticali a condizione che:
il fornitore e l’acquirente detengano ciascuno una quota di mercato che non superi il 30 %; e
l’accordo verticale non contempli determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza (restrizioni fondamentali).
Restrizioni fondamentali
Qualora un accordo verticale comprenda una delle seguenti gravi restrizioni della concorrenza, l’intero accordo sarà escluso dall’esenzione per categoria:
restrizioni della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita;
restrizioni relative al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l’acquirente può vendere i beni o servizi oggetto dell’accordo verticale, soggetti a determinate eccezioni che permettono al fornitore di gestire sistemi di distribuzione esclusiva o selettiva;
restrizioni delle forniture incrociate tra i membri di un sistema di distribuzione selettiva;
restrizioni che impediscono all’acquirente l’uso efficace di internet per la vendita di beni o servizi oggetto dell’accordo verticale;
restrizioni della facoltà di un fornitore di componenti di venderli come pezzi di ricambio a utenti finali, riparatori, grossisti o altri prestatori di servizi.
Restrizioni escluse
Il regolamento esclude le seguenti restrizioni dall’esenzione per categoria:
obblighi di non concorrenza2 la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni;
obblighi che impongono all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare o vendere beni o servizi;
obblighi che non permettono ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marchi dei concorrenti;
obblighi che impongono ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marchi di particolari fornitori concorrenti;
obblighi che impediscono agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione online concorrenti.
Sebbene tali restrizioni siano escluse dall’esenzione per categoria, il resto dell’accordo verticale può continuare a beneficiare dell’esenzione, purché sia in grado di operare senza le restrizioni escluse.
Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria
La Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in singoli casi, qualora riscontrino che accordi verticali specifici producono nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.
Orientamenti
La Commissione europea ha altresì pubblicato gli orientamenti sulle restrizioni verticali (si veda la sintesi), che offrono una guida per aiutare le aziende a interpretare il regolamento e a valutare il rispetto dell’articolo 101 del TFUE da parte degli accordi verticali che non beneficiano dell’esenzione per categoria.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal e scade il .
Gli accordi verticali che non rispettano le condizioni del regolamento, ma che erano già in vigore il e soddisfacevano le condizioni del precedente regolamento relativo all’esenzione per categoria per gli accordi verticali [regolamento (UE) n. 330/2010 — si veda la sintesi] beneficiano di un periodo di transizione che si conclude il .
CONTESTO
Determinati accordi verticali possono migliorare l’efficienza economica in una catena di produzione o distribuzione, agevolando il coordinamento tra fornitori e acquirenti. Ad esempio, possono aiutare fornitori e acquirenti a ridurre i propri costi e aumentare le proprie vendite e i propri investimenti.
Accordo verticale. Un accordo o una pratica concordata tra due o più imprese, operanti a livelli differenti della catena di produzione o di distribuzione, che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare o vendere beni o servizi.
Obbligo di non concorrenza. Obbligo che impone all’acquirente di non produrre, acquistare o vendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto dell’accordo verticale; oppure obbligo per l’acquirente di effettuare più dell’80 % degli acquisti complessivi di tali beni o servizi o dei relativi succedanei dal fornitore o da un’azienda designata dal fornitore.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell’, pag. 4).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del , pag. 88).
DOCUMENTI CORRELATI
Orientamenti sulle restrizioni verticali che stabiliscono i principi per la valutazione degli accordi verticali nell’ambito dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 248 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione: Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate 2021/C 359/01 (GU C 359 del , pag. 1).