Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento è concepito per creare un mandato più solido per il coordinamento e la cooperazione per una risposta più efficace alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come la pandemia di COVID-19, sia a livello dell’Unione europea (Unione) che degli Stati membri dell’Unione. Esso si prefigge di:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle misure di sanità pubblica per le seguenti categorie di gravi minacce alla salute a carattere transfrontaliero:

Si applica inoltre alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili.

Comitato per la sicurezza sanitaria

Il regolamento istituisce un comitato per la sicurezza sanitaria rafforzato per contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, composto da rappresentanti degli Stati membri suddivisi in due livelli di lavoro:

I rappresentanti delle agenzie e degli organismi competenti dell’Unione possono partecipare in qualità di osservatori.

Il comitato per la sicurezza sanitaria svolge i seguenti compiti:

Pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

Occorre sviluppare un piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione e raccomandazioni, comprese disposizioni dettagliate sulla condivisione delle informazioni tra l’Unione e gli Stati membri. Il piano dell’Unione integrerà i piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta. Esso sarà quindi sottoposto a prove di stress, esercitazioni e riesami e i piani nazionali saranno valutati periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). La Commissione europea comunicherà i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808, stabilisce il modello per fornire informazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2024/1232, stabilisce le procedure, le norme e i criteri per le valutazioni dello stato di attuazione degli Stati membri dei loro piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta e la loro relazione con il piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione.

Appalto congiunto per l’acquisto di contromisure mediche

Un sistema rafforzato di aggiudicazione congiunta per l’acquisto di contromisure mediche, aperto anche ai paesi partner, quali i membri dell’Associazione europea di libero scambio, nonché ad Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano e ai paesi candidati dell’Unione.

Reti dell’Unione

Un sistema di sorveglianza rafforzato e integrato a livello dell’Unione migliorerà la condivisione dei dati. Il regolamento prevede:

Sono state istituite due nuove reti dell’Unione: una rete di laboratori di riferimento e una rete sull’uso di sostanze di origine umana.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/892 designa i laboratori di riferimento dell’Unione per alcuni settori specifici della sanità pubblica:

Allarme rapido e valutazione dei rischi per la salute pubblica

Il sistema di allarme rapido e di risposta fa sì che la Commissione, l’ECDC e le autorità responsabili a livello nazionale siano in comunicazione permanente ai fini della preparazione, dell’allarme rapido e della risposta, delle notifiche di allarme, della valutazione dei rischi per la salute pubblica e della determinazione delle misure che possono essere necessarie per proteggere la salute pubblica.

Viene istituito un nuovo quadro di valutazione dei rischi per tutti i pericoli che coinvolge non solo l’ECDC, ma anche l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Agenzia europea per i medicinali, l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (in precedenza Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto.

Riconoscimento di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione

La Commissione può dichiarare un’emergenza sanitaria pubblica a livello dell’Unione sulla base di pareri di esperti quali quelli emessi da un comitato consultivo speciale. La dichiarazione di una situazione di emergenza europea innescherà:

Finanziamento

In linea con gli approcci «One Health» e «salute in tutte le politiche» dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’attuazione è sostenuta da finanziamenti provenienti dai pertinenti programmi e strumenti dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la Decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del , pag. 26).

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