Agenzia dell’Unione europea sulle droghe
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2023/1322 riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
I compiti generali dell’Agenzia in relazione a stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze sono quelli di:
- fornire all’Unione europea (Unione) e agli Stati membri dell’Unione:
- informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili;
- allerte precoci e valutazioni del rischio;
- raccomandare misure concrete, basate su dati probanti, per affrontare le sfide di cui sopra in modo efficiente e tempestivo.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia deve rispettare i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati e adotta un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al proprio lavoro.
I compiti specifici dell’Agenzia sono i seguenti.
- Monitoraggio:
- raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati provenienti dai punti focali nazionali, dalla ricerca e da altre fonti su tutti gli aspetti del fenomeno degli stupefacenti.
- Preparazione:
- scambiare informazioni e mantenere il sistema di allerta precoce per le nuove sostanze psicoattive, in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e altre agenzie al fine di preparare relazioni iniziali e valutazioni del rischio;
- valutare le minacce per la salute e la sicurezza attraverso l’individuazione tempestiva delle nuove tendenze in materia di stupefacenti che hanno un impatto sull’Unione;
- istituire e far funzionare un sistema europeo di allerta antistupefacenti;
- monitorare i precursori di droghe* e sostenere la Commissione europea nell’attuazione della normativa dell’Unione sui precursori;
- istituire e far funzionare una rete di laboratori medico-legali e tossicologici per la produzione di dati, lo scambio di informazioni, l’organizzazione della formazione e il sostegno all’attuazione di programmi di garanzia della qualità e l’armonizzazione della raccolta di dati e delle tecniche di analisi.
- Sviluppo delle competenze:
- sviluppare e promuovere interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e consapevolezza in relazione a effetti negativi degli stupefacenti, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero;
- valutare le misure nazionali per determinarne la conformità al più recente stato delle conoscenze scientifiche e alla realizzazione degli obiettivi dichiarati;
- sostenere gli Stati membri nella valutazione e nello sviluppo delle politiche nazionali in materia di stupefacenti e nell’attuazione delle loro politiche, standard di qualità, migliori pratiche e approcci innovativi;
- fornire formazione e programmi di studio specializzati, nonché strumenti e sistemi di supporto pertinenti;
- implementare cooperazione internazionale e assistenza tecnica;
- identificare i principali temi di ricerca e contribuire allo sviluppo e all’attuazione dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione.
L’Agenzia garantisce inoltre:
- il coordinamento, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni nazionali competenti, della rete europea d’informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (la rete Reitox);
- il sostegno e il miglioramento del coordinamento tra le attività nazionali e dell’Unione facilitando lo scambio di informazioni tra responsabili delle decisioni, ricercatori, specialisti e altre organizzazioni governative e non pertinenti;
- il sostegno alla Commissione, agli Stati membri e a un’ampia gamma di parti interessate, compresi organi, uffici e agenzie dell’Unione e internazionali, la comunità scientifica e organizzazioni della società civile.
L’Agenzia:
- dispone della seguente struttura di gestione:
- un consiglio di amministrazione per fornire orientamenti generali sul lavoro svolto dall’Agenzia e adottare i principali documenti della stessa, compresi i documenti di programmazione e di bilancio e il quadro internazionale di cooperazione;
- un comitato esecutivo per decidere su questioni non riservate al consiglio di amministrazione e garantire il seguito dei risultati e delle raccomandazioni delle relazioni di audit, delle valutazioni e delle indagini interne ed esterne;
- un direttore esecutivo responsabile della gestione dell’Agenzia con un mandato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta;
- un comitato scientifico per fornire pareri specializzati su questioni scientifiche relative alle attività dell’Agenzia;
- la rete Reitox per fornire contributi da punti focali nazionali scientificamente indipendenti, uno per ogni Stato membro, al fine di aiutare l’Agenzia a raccogliere e comunicare informazioni coerenti e standardizzate;
- può richiedere diritti per servizi specifici, quali formazione personalizzata, attività di supporto e programmi di sviluppo delle capacità per paesi terzi.
I punti focali nazionali:
- costituiscono l’interfaccia tra i paesi partecipanti e l’Agenzia;
- coordinano le attività di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli stupefacenti e monitorano e raccolgono dati nazionali pertinenti per trasmetterli successivamente all’Agenzia;
- contribuiscono a sviluppare nuove fonti di dati epidemiologici e indicatori pertinenti e forniscono sostegno generale;
- promuovono l’uso di protocolli e standard di raccolta dei dati sugli stupefacenti concordati a livello internazionale e implementano meccanismi di garanzia della qualità.
Entro il 3 luglio 2029, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà le prestazioni dell’Agenzia presentando le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e al consiglio di amministrazione.
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 a partire dal 2 luglio 2024.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso si applica dal 2 luglio 2024.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Precursore di droghe. Una sostanza controllata e monitorata ai sensi del regolamento (CE) n.
273/2004.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 01.02.2024