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Agenzia dell’Unione europea sulle droghe

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1322 riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

I compiti generali dell’Agenzia in relazione a stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze sono quelli di:

  • fornire all’Unione europea (Unione) e agli Stati membri dell’Unione:
    • informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili;
    • allerte precoci e valutazioni del rischio;
  • raccomandare misure concrete, basate su dati probanti, per affrontare le sfide di cui sopra in modo efficiente e tempestivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia deve rispettare i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati e adotta un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al proprio lavoro.

I compiti specifici dell’Agenzia sono i seguenti.

  • Monitoraggio:
    • raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati provenienti dai punti focali nazionali, dalla ricerca e da altre fonti su tutti gli aspetti del fenomeno degli stupefacenti.
  • Preparazione:
    • scambiare informazioni e mantenere il sistema di allerta precoce per le nuove sostanze psicoattive, in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e altre agenzie al fine di preparare relazioni iniziali e valutazioni del rischio;
    • valutare le minacce per la salute e la sicurezza attraverso l’individuazione tempestiva delle nuove tendenze in materia di stupefacenti che hanno un impatto sull’Unione;
    • istituire e far funzionare un sistema europeo di allerta antistupefacenti;
    • monitorare i precursori di droghe* e sostenere la Commissione europea nell’attuazione della normativa dell’Unione sui precursori;
    • istituire e far funzionare una rete di laboratori medico-legali e tossicologici per la produzione di dati, lo scambio di informazioni, l’organizzazione della formazione e il sostegno all’attuazione di programmi di garanzia della qualità e l’armonizzazione della raccolta di dati e delle tecniche di analisi.
  • Sviluppo delle competenze:
    • sviluppare e promuovere interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e consapevolezza in relazione a effetti negativi degli stupefacenti, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero;
    • valutare le misure nazionali per determinarne la conformità al più recente stato delle conoscenze scientifiche e alla realizzazione degli obiettivi dichiarati;
    • sostenere gli Stati membri nella valutazione e nello sviluppo delle politiche nazionali in materia di stupefacenti e nell’attuazione delle loro politiche, standard di qualità, migliori pratiche e approcci innovativi;
    • fornire formazione e programmi di studio specializzati, nonché strumenti e sistemi di supporto pertinenti;
    • implementare cooperazione internazionale e assistenza tecnica;
    • identificare i principali temi di ricerca e contribuire allo sviluppo e all’attuazione dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione.

L’Agenzia garantisce inoltre:

  • il coordinamento, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni nazionali competenti, della rete europea d’informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (la rete Reitox);
  • il sostegno e il miglioramento del coordinamento tra le attività nazionali e dell’Unione facilitando lo scambio di informazioni tra responsabili delle decisioni, ricercatori, specialisti e altre organizzazioni governative e non pertinenti;
  • il sostegno alla Commissione, agli Stati membri e a un’ampia gamma di parti interessate, compresi organi, uffici e agenzie dell’Unione e internazionali, la comunità scientifica e organizzazioni della società civile.

L’Agenzia:

  • dispone della seguente struttura di gestione:
    • un consiglio di amministrazione per fornire orientamenti generali sul lavoro svolto dall’Agenzia e adottare i principali documenti della stessa, compresi i documenti di programmazione e di bilancio e il quadro internazionale di cooperazione;
    • un comitato esecutivo per decidere su questioni non riservate al consiglio di amministrazione e garantire il seguito dei risultati e delle raccomandazioni delle relazioni di audit, delle valutazioni e delle indagini interne ed esterne;
    • un direttore esecutivo responsabile della gestione dell’Agenzia con un mandato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta;
    • un comitato scientifico per fornire pareri specializzati su questioni scientifiche relative alle attività dell’Agenzia;
    • la rete Reitox per fornire contributi da punti focali nazionali scientificamente indipendenti, uno per ogni Stato membro, al fine di aiutare l’Agenzia a raccogliere e comunicare informazioni coerenti e standardizzate;
  • può richiedere diritti per servizi specifici, quali formazione personalizzata, attività di supporto e programmi di sviluppo delle capacità per paesi terzi.

I punti focali nazionali:

  • costituiscono l’interfaccia tra i paesi partecipanti e l’Agenzia;
  • coordinano le attività di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli stupefacenti e monitorano e raccolgono dati nazionali pertinenti per trasmetterli successivamente all’Agenzia;
  • contribuiscono a sviluppare nuove fonti di dati epidemiologici e indicatori pertinenti e forniscono sostegno generale;
  • promuovono l’uso di protocolli e standard di raccolta dei dati sugli stupefacenti concordati a livello internazionale e implementano meccanismi di garanzia della qualità.

Entro il 3 luglio 2029, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà le prestazioni dell’Agenzia presentando le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e al consiglio di amministrazione.

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 a partire dal 2 luglio 2024.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 2 luglio 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Precursore di droghe. Una sostanza controllata e monitorata ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.02.2024

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