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Document 32018D1560

Decisione (UE) 2018/1560 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST/12544/2018/INIT

GU L 261 del 18.10.2018, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1560/oj

18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/19


DECISIONE (UE) 2018/1560 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo») (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 26 novembre 2008 a norma della decisione 2009/156/CE del Consiglio (2) ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 settembre 2016.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2013.

(3)

La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione.

(4)

A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato APE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.

(2)  Decisione 2009/156/CE del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

del …

relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.

(2)

A norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

Articolo 2

L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.».

Articolo 3

L'Unione comunica alla Costa d'Avorio la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Costa d'Avorio nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia in Costa d'Avorio, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 3 settembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Costa d'Avorio o nella Repubblica di Croazia.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

La Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 3 settembre 2016.

Fatto a …,

Per la Costa d'Avorio

Per l'Unione europea


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