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Document 32022D2128

    Decisione (UE) 2022/2128 della Banca centrale europea del 27 ottobre 2022 che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

    ECB/2022/37

    GU L 285 del 7.11.2022, p. 15–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2128/oj

    7.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 285/15


    DECISIONE (UE) 2022/2128 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 27 ottobre 2022

    che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

    visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

    (2)

    Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi preservando condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenendo in tal modo l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

    (3)

    Dall'adozione della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), i parametri e le condizioni delle OMRLT-III sono stati ricalibrati in diverse occasioni, come ritenuto necessario e appropriato alla luce dei rischi per la stabilità dei prezzi, del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e delle prospettive economiche nell'area dell'euro esistenti all'epoca. Tali adeguamenti hanno avuto luogo in un contesto disinflazionistico che richiedeva un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per garantire la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, il 12 settembre 2019, per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario, assicurare la regolare trasmissione della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro e per sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare taluni parametri delle OMRLT-III, in particolare di prolungare la scadenza di tutte le operazioni da due a tre anni e prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicabili. Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III, in particolare l’aumento del limite di finanziamento. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un’ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni (3). Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III per contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicano condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che i partecipanti potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III. In quel momento, il Consiglio aveva dichiarato di rimanere pronto ad adeguare, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo, in linea con il suo impegno alla simmetria (4).

    (4)

    Le OMRLT-III, come adeguate ove necessario, hanno pertanto svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità dei prezzi, in particolare nel corso di tutta la fase acuta del periodo della pandemia, preservando condizioni di finanziamento favorevoli in un contesto disinflazionistico e sostenendo l'orientamento accomodante della politica monetaria necessario per affrontare i gravi rischi al ribasso per l'economia e la stabilità dei prezzi. Durante tale periodo la Banca centrale europea (BCE) ha concesso condizioni di finanziamento eccezionalmente favorevoli agli enti creditizi partecipanti attraverso le OMRLT-III al fine di sostenere l'erogazione di prestiti all'economia reale in un periodo di forti tensioni.

    (5)

    L’aumento rapido e inatteso dell'inflazione a livelli senza precedenti dall'introduzione dell'euro, principalmente a causa dei costi dell’energia inaspettatamente elevati e delle carenze di offerta, e la sostanziale revisione al rialzo delle prospettive per l'inflazione a medio termine dalla fine del 2021 richiedono una sostanziale rivalutazione dell'orientamento di politica monetaria adeguato. I prezzi dell'energia e delle materie prime sono aumentati bruscamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti perturbazioni degli scambi hanno esacerbato le strozzature nell'approvvigionamento, aumentato l'incertezza e intensificato le pressioni inflazionistiche in tutti i settori. Tale drastico mutamento delle circostanze non avrebbe potuto essere previsto né al momento dell’istituzione delle OMRLT-III né al momento della loro ricalibrazione ed era dovuto, in larga misura, a shock esterni. Tale mutamento delle circostanze, inatteso e senza precedenti, esacerbato dalle ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina, richiede adeguamenti dell’orientamento di politica monetaria e una ricalibrazione degli strumenti di politica monetaria, tra cui le OMRLT-III. In particolare, il Consiglio direttivo ha avviato un percorso accelerato e anticipato di normalizzazione della politica monetaria al fine di assicurare che l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo del 2 % nel medio periodo, in linea con il mandato di preservare la stabilità dei prezzi conferito alla BCE. Dal dicembre 2021 il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di attività e del programma di acquisto per l'emergenza pandemica e, successivamente, di aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 200 punti base aggregati fino ad oggi.

    (6)

    Mentre l’aumento dei tassi di interesse di riferimento si è fino ad ora trasmesso ordinatamente a famiglie e imprese dell’area dell’euro, le attuali circostanze richiedono di accelerare ulteriormente la trasmissione della politica dei tassi alle condizioni di finanziamento più in generale. Le condizioni di prezzo vigenti delle OMRLT-III comportano che, precedentemente e successivamente ai due periodi di tasso di interesse speciali che vanno dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2022, il tasso di interesse applicabile sia collegato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per tutta la durata della relativa operazione. Ciò sta rallentando la normalizzazione delle condizioni di erogazione del credito bancario e sta ostacolando la capacità della BCE di adempiere il proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi. Infatti, con il rialzo dei tassi ufficiali, i tassi sulle OMRLT-III si adeguano soltanto in maniera molto graduale. Le attuali condizioni delle OMRLT-III pertanto offrono pochissimi incentivi per gli enti creditizi partecipanti a procedere al rimborso anticipato delle loro consistenze di OMRLT-III in essere. Le attuali condizioni delle OMRLT-III contribuiscono inoltre a mantenere un più elevato bilancio dell’Eurosistema che, a sua volta, è contrario all’auspicata normalizzazione della politica monetaria. Ciò in quanto la dimensione del bilancio della banca centrale è un segnale fondamentale del grado di accomodamento che la politica monetaria offre all’economia e influenza direttamente il costo della liquidità nel mercato. Un adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III che rimuova i disincentivi per i partecipanti al rimborso anticipato delle consistenze di OMRLT-III in essere favorirebbe anche la riduzione del bilancio dell’Eurosistema, allineandolo maggiormente all’attuale orientamento di politica monetaria. Pertanto, l’adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III persegue l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi accelerando la normalizzazione delle condizioni di finanziamento e riducendo il bilancio dell’Eurosistema.

    (7)

    Il 27 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adottare ulteriori misure di politica monetaria volte ad assicurare il tempestivo ritorno dell’inflazione all'obiettivo di medio termine della BCE del 2 %. Il Consiglio direttivo ritiene che l'intera gamma di misure adottate il 27 ottobre 2022 sia necessaria e proporzionata per l’attuazione dell'orientamento di politica monetaria atto a ripristinare la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Nell'ambito di tale insieme di misure, il Consiglio direttivo ha deciso che il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III in essere dovrebbe essere calcolato come segue: a decorrere dal 23 novembre 2022 e fino alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato di ciascuna relativa OMRLT-III in essere, il tasso di interesse dovrebbe essere indicizzato ai tassi di interesse di riferimento medi della BCE applicabili su tale periodo, invece che per la durata della relativa OMRLT-III, al fine di contribuire al generale processo di normalizzazione della politica monetaria.

    (8)

    Si ritiene che collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III sia atto a indurre un’accelerazione della normalizzazione delle condizioni di finanziamento e a ridurre il bilancio dell’Eurosistema, al fine di conseguire l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi. Ci si attende che tale misura aumenti i costi di finanziamento delle banche, contribuendo pertanto a ripristinare tempestivamente la stabilità dei prezzi nell'attuale contesto inflazionistico. Inoltre, ci si attende che l’aumento dei costi di finanziamento delle banche derivante dalla ricalibrazione delle condizioni delle OMRLT-III abbia un effetto non trascurabile sui tassi attivi. L’impatto delle modifiche delle condizioni delle OMRLT-III sui tassi bancari attivi dovrebbe, in ultima analisi, avere un significativo impatto al ribasso sull’inflazione nel medio periodo. Inoltre, ci si attende che le modifiche delle condizioni delle OMRLT-III rimuovano i disincentivi al rimborso anticipato dei prestiti nell'ambito delle OMRLT-III in essere da parte degli enti partecipanti, riducendo in tal modo il bilancio dell’Eurosistema e contribuendo alla complessiva normalizzazione della politica monetaria.

    (9)

    Collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III si limita a quanto è necessario. Non sussistono misure di politica monetaria meno invasive e al contempo ugualmente efficaci per conseguire il duplice obiettivo di indurre una normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. Inoltre, i progressi auspicati in termini di irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie, che sarebbero resi possibili dall’adeguamento delle condizioni di prezzo delle OMRLT-III, non potrebbero essere conseguiti in maniera più efficace per mezzo di un innalzamento dei tassi.

    (10)

    L’eventuale impatto negativo potenziale che le modifiche proposte possono avere sugli enti creditizi partecipanti è attenuato preservando le condizioni di prezzo favorevoli attualmente applicabili fino al 22 novembre 2022, introducendo ulteriori date di rimborso anticipato nelle quali tali enti potrebbero rimborsare le consistenze di OMRLT-III in essere, concedendo agli stessi il tempo sufficiente per riconsiderare la loro combinazione di finanziamenti prima che le modifiche entrino in vigore e continuando a offrire un tasso di interesse sulle OMRLT-III che, anche dopo la modifica, sia favorevole se comparato alle opzioni di finanziamento sul mercato. Il vigente calcolo del tasso di interesse dovrebbe pertanto essere mantenuto per il periodo compreso tra la data di regolamento di ciascuna relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022. Inoltre, è opportuno introdurre tre ulteriori date di rimborso anticipato volontario al fine di offrire ai partecipanti alle OMRLT-III ulteriori opportunità rimborsare in tutto o in parte l'importo della relativa OMRLT-III prima della scadenza.

    (11)

    Data l’importanza dell'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi, modificare le condizioni di prezzo delle OMRLT-III il prima possibile e senza alcuna misura transitoria è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di indurre un’accelerata normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. L’adozione di misure transitorie renderebbe le modifiche meno efficaci per quanto riguarda l’obiettivo di indurre le banche a normalizzare le condizioni di erogazione del credito e manterrebbe dei forti disincentivi ai rimborsi anticipati volontari, nonché rischierebbe di rendere confuso il segnale di politica trasmesso dalla misura. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.

    (12)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche

    La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

    1)

    L’articolo 1 è modificato come segue:

    a)

    il punto 23) è soppresso;

    b)

    sono aggiunti i seguenti punti:

    «29)

    per “periodo di tasso di interesse pre-SIRP”, si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, ossia il periodo immediatamente precedente il periodo di tasso di interesse speciale (special interest rate period, SIRP);

    30)

    per “periodo di tasso di interesse post-ASIRP” si intende il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di scadenza della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo di tasso di interesse immediatamente successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale (additional special interest rate period, ASIRP);

    31)

    per “periodo di tasso di interesse principale” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo che include il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il periodo di tasso di interesse speciale, il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale e il periodo di tasso di interesse post-ASIRP;

    32)

    per “ultimo periodo di tasso di interesse” si intende il periodo compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.»;

    2)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Interessi

    1.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis:

    a)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

    b)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

    i)

    il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

    ii)

    il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    c)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    d)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

    2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

    a)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

    i)

    il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

    ii)

    il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

    b)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

    i)

    il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

    ii)

    il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

    c)

    durante i periodi pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

    d)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali in tale periodo e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale in tale periodo, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

    3.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

    a)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e

    b)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

    c)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    d)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

    bis   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter:

    a)

    durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della elativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi;

    b)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi;

    c)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

    d)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    e)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

    ter   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:

    a)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

    b)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    c)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

    quater   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:

    a)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

    b)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

    c)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

    4.   Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

    5.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso.

    6.   Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis.

    Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.

    7.   Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»;

    3)

    all'articolo 5 bis è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Oltre alle opzioni di rimborso anticipato di cui al paragrafo 1, i partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'importo delle OMRLT-III interessate prima della scadenza a una delle seguenti ulteriori date di rimborso anticipato:

    a)

    23 novembre 2022;

    b)

    25 gennaio 2023;

    c)

    22 febbraio 2023.

    Ai fini del primo comma, lettera a), e in deroga ai paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda i termini per la notifica del previsto rimborso anticipato e l’effetto vincolante della stessa, qualora un partecipante rimborsi in tutto o in parte l’importo delle OMRLT-III interessate il 23 novembre 2022, notifica alla BCN competente, almeno una settimana prima della data aggiuntiva di rimborso anticipato, che intende rimborsare a tale data aggiuntiva di rimborso anticipato nell'ambito della procedura di rimborso anticipato. La notifica diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima di tale data di rimborso anticipato.»;

    4)

    all'articolo 7, paragrafo 1, i punti di cui alle lettere f) e g) sono sostituiti dai seguenti:

    «f)

    se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi alla terza relazione, entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

    i)

    se la BCN competente riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati dentro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 EUR, una penalità di 1 000 EUR per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o luglio 2022;

    ii)

    se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso di interesse calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (se il partecipante ha già partecipato a una delle prime sette OMRLT-III) o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera a) (se il partecipante ha partecipato all'ottava OMRLT-III o a una successiva OMRLT-III), secondo i casi, si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III. Durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera b), secondo i casi. Durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera c), secondo i casi. Se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante è altresì soggetto a una penalità di 5 000 EUR, che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione;

    g)

    se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 6 paragrafo 7, o all’articolo 6, paragrafo 8 bis, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base e salvo durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale sull’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III;»;

    5)

    L'allegato I è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore l’8 novembre 2022.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2022

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

    (3)  La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28) danno attuazione a tali modifiche.

    (4)  La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2021, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3) (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 93) dà attuazione a tali modifiche.


    ALLEGATO

    L’allegato I della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificato come segue:

    la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

    «3.   Calcolo del tasso di interesse

    A.

    Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.

    Formula

    B.

    Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

    Formula

    C.

    Sia NSMar  2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come:

    Formula

    Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar  2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia,

    Formula

    EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15.

    E.

    Sia k pre il periodo di tasso di interesse pre-SIRP compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, k special il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, k adspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, k post il periodo di tasso di interesse post-ASIRP compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III , a seconda di quale tra tali date cada prima; k main il periodo di tasso di interesse principale compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, e k last il periodo di tasso di interesse compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.

    Sia 

    Formula
    il tasso medio sulla operazione di rifinanziamento principale (main refinancing operation, MRO) applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo e sia
    Formula
    il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (deposit facility, DF) applicabile durante il periodo di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

    Formula
    Formula

    Nelle precedenti equazioni

    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k special della OMRLT-III k e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
    Formula
    indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
    Formula
    indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, e in ogni caso
    Formula
    viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
    Formula
    indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

    Sia

    Formula
    il tasso medio sulla MRO applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia
    Formula
    il tasso medio sui DF applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

    Formula
    Formula

    Nelle precedenti equazioni

    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
    Formula
    indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
    Formula
    indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso
    Formula
    viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
    Formula
    indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

    Sia

    Formula
    il tasso medio sulla MRO applicabile dalla data di regolamento della OMRLT-III k sino al 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
    Formula
    il tasso medio sui DF applicabile dalla data di regolamento della relativa OMRLT-III k fino al 22 novembre 2022 o alla data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

    Formula
    Formula

    Nelle precedenti equazioni

    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k main della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
    Formula
    indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
    Formula
    indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, e in ogni caso
    Formula
    viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
    Formula
    indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

    Sia

    Formula
    il tasso medio sulla MRO applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla data di scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
    Formula
    il tasso medio sui DF applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, ossia:

    Formula
    Formula

    Nelle precedenti equazioni

    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k last della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
    Formula
    indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
    Formula
    indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, e in ogni caso
    Formula
    viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
    Formula
    indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

    F.

    L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, sia indicato come iri, calcolato come frazione del corridoio medio tra:

    i)

    la

    Formula

    e il

    Formula

    durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; o

    ii)

    la

    Formula

    e il

    Formula

    durante l'ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III.

    G.

    Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk  . Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj , con j = pre, special, adspecial, post oppure last, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come 

    Formula

    .

    H.

    Il tasso di interesse rk definito come segue:

    Formula

    Nella precedente equazione

    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k pre della OMRLT-III k e
    Formula
    indica il numero di giorni del periodo k post della OMRLT-III k.

    Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:

    1)

    per gli importi presi in prestito nelle prime sette operazioni, ossia se k = 1,...,7:

    a)

    se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLSpecial ≥ NLB, allora

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLAdSpecial ≥ NLB, allora

    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; vale a dire:

     

    se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

    Formula
    .

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF nell'ultimo periodo di tasso di interesse della rispettiva OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

    Formula

    b)

    se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLSpecial ≥ NLB,

     

    allora

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB,

     

    allora

    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB , allora

    Formula

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB , allora

    Formula

    c)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo del tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora

    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,allora iri = 100 % e

    Formula

    d)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

     

    allora iri = 100 % e

    Formula
    ;

    e)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

     

    se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto i), vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula
    ;

    iii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15 allora

    Formula
    ;

    iv)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    ;

    v)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula

    f)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

     

    allora

    Formula
    e
    Formula

    g)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora iri = 0 % and

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

    Formula
    ;

    iii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≤ 0

     

    allora

    Formula
    ;

    iv)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

    Formula

    v)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

    Formula

    h)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse da applicare agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

     

    allora

    Formula
    ;

    iii)

    durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

     

    allora iri = 0 % e

    Formula

    iv)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

     

    allora iri = 0 % e

    Formula

    2)

    Per gli importi presi in prestito nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III, ossia se k = 8, 9 o 10:

    a)

    se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base, vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, allora

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, allora

    Formula

    iii)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLADSpecial ≥ NLB, allora

    Formula

    b)

    se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

    i)

    durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel relativo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

     

    se NLADSpecial < NLB, allora

    Formula
    ;

    ii)

    durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle (MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLADSpecial < NLB, allora

    Formula

    iii)

    durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

     

    se NLADSpecial < NLB, allora

    Formula
    .

    L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse (iri) è espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

    I tassi di interesse

    Formula
    Formula
    sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

    Formula
    sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

    Formula
    Formula
    , sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

    Il tasso di interesse definitivo r k è espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.».


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