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Document 22022D0646
Bilateral Oversight Board for the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety Record of decision Decision N°0011 [2022/646]
Consiglio bilaterale di vigilanza per l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile Verbale di decisione decisione n. 0011 [2022/646]
Consiglio bilaterale di vigilanza per l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile Verbale di decisione decisione n. 0011 [2022/646]
PUB/2022/367
GU L 118 del 20.4.2022, p. 68–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 118/68 |
CONSIGLIO BILATERALE DI VIGILANZA PER L'ACCORDO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA COMUNITÀ EUROPEA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
VERBALE DI DECISIONE
DECISIONE n. 0011 [2022/646]
Rilevando che la modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo») estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze;
rilevando altresì che l'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo e che tali allegati, a norma dell'articolo 19, paragrafo C, entrano successivamente in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3,
Il consiglio bilaterale di vigilanza decide:
1. |
di adottare l'allegato 4 (Dispositivi di addestramento al volo simulato) dell'accordo, accluso alla presente decisione nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche fa fede il testo in lingua inglese; |
2. |
di prendere atto della dichiarazione comune che sarà firmata dai rappresentanti delle parti sull'autenticazione della versione in lingua croata dell'allegato 4; |
3. |
l'allegato 4 (Dispositivi di addestramento al volo simulato) dell'accordo entra in vigore a decorrere dalla data della firma dell'ultima delle parti indicate in seguito. |
Per il consiglio bilaterale di vigilanza:
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI STATI UNITI D'AMERICA |
|
COMMISSIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA |
||
DA: |
Signor Ali BAHRAMI |
|
DA: |
Signor Filip CORNELIS |
TITOLO: |
Amministratore associato per la sicurezza aerea |
|
TITOLO: |
Direttore, Aviazione Direzione generale Mobilità e trasporti, Commissione europea |
DATA: |
19 novembre 2020 |
|
DATA: |
19 novembre 2020 |
LUOGO: |
Washington, DC |
|
LUOGO: |
Bruxelles, Belgio |
ALLEGATO 4
DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO
1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. |
Le parti hanno valutato le rispettive norme, regole, pratiche e procedure concernenti la valutazione periodica e la qualificazione continua dei simulatori integrali di volo (Full Flight Simulators - FFS) per velivoli e hanno concluso che esse sono sufficientemente compatibili da consentire la reciproca accettazione delle rispettive approvazioni e dei rispettivi risultati. Il presente allegato verte sull'accettazione reciproca dei risultati relativi alla conformità e della documentazione, nonché sulla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda la valutazione periodica e la qualificazione degli FFS. Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di limitare l'autorità di una parte di operare conformemente all'articolo 15 dell'accordo. |
1.2. |
L'ambito di applicazione del presente allegato comprende la valutazione periodica e la qualificazione continua degli FFS di livello C, CG, D e DG per velivoli provvisti di una qualificazione rilasciata dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o da un'autorità aeronautica, a seconda dei casi. L'ambito di applicazione può essere esteso mediante una modifica del presente allegato sulla base di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza adottata in conformità all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo. |
1.3. |
L'estensione dell'ambito di applicazione del presente allegato è effettuata in seguito al necessario processo di rafforzamento della fiducia condotto dagli agenti tecnici. |
1.4. |
L'ambito di applicazione del presente allegato non comprende i dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) che non rientrano nell'ambito di applicabilità previsto dall'articolo 12 dell'accordo. |
2. DEFINIZIONI
2.1. |
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni, in aggiunta a quelle contenute nell'accordo:
|
3. ORGANISMO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO
3.1. Composizione
3.1.1. |
È istituito un organismo congiunto di coordinamento denominato consiglio di supervisione degli FSTD (FSTD Oversight Board – FOB), responsabile dinanzi al consiglio bilaterale di vigilanza, sotto la direzione congiunta del direttore dell'AESA responsabile dei parametri di volo (Flight Standards) e del direttore esecutivo della FAA responsabile dei parametri di volo. Il consiglio di supervisione degli FSTD è composto da esperti di FSTD di ciascun agente tecnico. |
3.1.2. |
La direzione congiunta può invitare altri partecipanti al FOB allo scopo di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente allegato. |
3.2. Mandato
3.2.1. |
Il FOB si riunisce almeno una volta all'anno per assicurare un funzionamento e un'attuazione efficaci del presente allegato. Le sue funzioni includono:
|
3.2.2. |
Il FOB deferisce le questioni irrisolte al consiglio bilaterale di vigilanza e provvede all'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio bilaterale di vigilanza in relazione al presente allegato. |
4. ATTUAZIONE
4.1. |
Gli agenti tecnici istituiscono e mantengono aggiornato, a fini di controllo, un elenco di riferimento degli FFS la cui qualificazione rientra nell'ambito di applicazione del presente allegato. Le procedure per istituire ed aggiornare tale elenco di riferimento sono illustrate nelle TIP-S. |
4.2. |
Qualificazione continua della FAA |
4.2.1. |
Le parti convengono che un FFS che:
è ritenuto conforme ai requisiti tecnici per una qualificazione continua della FAA una volta ricevute, esaminate e accettate la relazione di valutazione e la relazione sulle condizioni speciali emesse dall'AESA o da un'autorità aeronautica, a seconda dei casi. |
4.2.2. |
Le autorità aeronautiche competenti attuano gli interventi di cui all'appendice 2 del presente allegato quando agiscono per conto della FAA ai fini della valutazione periodica di ciascun FFS contemplato dal presente allegato. |
4.3. |
Qualificazione continua dell'AESA |
4.3.1. |
Le parti convengono che un FFS che:
è ritenuto conforme ai requisiti tecnici per una qualificazione continua dell'AESA una volta ricevute, esaminate e accettate la relazione di valutazione e la relazione sulle condizioni speciali emesse dalla FAA. |
4.4. |
Accettazione reciproca delle relazioni di valutazione |
4.4.1. |
Fatti salvi i termini del presente allegato, le parti convengono che gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche, a seconda dei casi, forniscono all'agente tecnico dell'altra parte relazioni sulla valutazione periodica degli FFS e sulle condizioni speciali. Tali relazioni comprendono i risultati relativi alla conformità ai rispettivi requisiti UE e USA come condizione per il rilascio o la conferma della validità delle rispettive qualificazioni degli FFS, a seconda dei casi. |
4.5. |
Seguito da dare ai risultati delle relazioni di valutazione |
4.5.1. |
L'operatore/lo sponsor dell'FSTD risolve le questioni emerse dai risultati degli accertamenti insieme all'agente tecnico o all'autorità aeronautica che ha effettuato la valutazione, salvo diverse indicazioni fornite dall'agente tecnico pertinente per i casi definiti nelle TIP-S. In tali casi, laddove sia necessaria una visita in loco per valutare la chiusura delle questioni emerse dai risultati degli accertamenti, tale visita è condotta, nei limiti delle risorse disponibili, dall'agente tecnico o, se del caso, dall'autorità aeronautica che ha effettuato la valutazione. |
4.6. |
In presenza di circostanze che esulano dall'ambito della valutazione periodica, l'agente tecnico di ciascuna delle parti o, se del caso, un'autorità aeronautica, presta secondo necessità, su richiesta e di comune accordo, assistenza tecnica nelle valutazioni degli FFS all'agente tecnico dell'altra parte o, se del caso, a un'autorità aeronautica. Gli agenti tecnici o un'autorità aeronautica possono rifiutare di prestare assistenza tecnica per mancata disponibilità di risorse. Gli ambiti di assistenza possono includere, a titolo meramente esemplificativo:
|
4.7. |
A norma dell'articolo 15, paragrafo B, dell'accordo, gli agenti tecnici possono effettuare valutazioni indipendenti di dispositivi qualora sussistano problemi particolari di sicurezza. |
4.8. |
Le modifiche apportate da una delle parti alla propria struttura organizzativa o alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, procedure, politiche o norme, comprese quelle relative agli agenti tecnici e alle autorità aeronautiche, possono incidere sulle modalità di applicazione del presente allegato. Le parti, per il tramite degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche, a seconda dei casi, si informano reciprocamente e con la massima sollecitudine possibile in merito ai cambiamenti previsti e valutano in che misura detti cambiamenti previsti incidano sul fondamento del presente allegato. Se le consultazioni svolte in conformità all'articolo 15, paragrafo C, dell'accordo sfociano nella decisione di modificare il presente allegato, le parti cercano di garantire che le modifiche entrino in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore o all'attuazione dei cambiamenti che hanno indotto a modificare l'allegato o, se ciò non è possibile, quanto prima. |
5. COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE
5.1. |
Gli agenti tecnici tengono e si scambiano un elenco di punti di contatto in relazione ai diversi aspetti tecnici del presente allegato. |
5.2. |
Tutte le comunicazioni, compresa la documentazione tecnica, tra gli agenti tecnici e, se del caso, le autorità aeronautiche, sono effettuate in lingua inglese. |
5.3. |
Il formato per l'inserimento di tutte le date utilizzate nelle comunicazioni è GG MMM AAAA, ad esempio «05 MAGGIO 2014». |
5.4. |
Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche si informano reciprocamente in merito a esenzioni e deroghe concesse agli FFS che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. |
5.5. |
Istruzioni per la valutazione
Almeno 30 giorni di calendario prima della valutazione gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche trasmettono eventuali richieste o istruzioni speciali che dovranno essere seguite nel corso della valutazione affinché possano essere esaminate. |
6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLA CONFORMITÀ
6.1. Requisiti principali
6.1.1. |
L'agente tecnico e, a seconda dei casi, l'autorità aeronautica di ciascuna parte dimostrano all'agente tecnico dell'altra parte l'efficacia dei rispettivi sistemi di supervisione regolamentare degli FSTD. Al fine di effettuare la valutazione degli FFS per conto dell'altra parte, gli agenti tecnici e, a seconda dei casi, le autorità aeronautiche dimostrano di disporre in modo adeguato e efficace di:
|
6.2. Fiducia iniziale
6.2.1. |
Ciascun agente tecnico ha dimostrato all'altro agente tecnico l'efficacia del proprio sistema per la supervisione regolamentare delle attività contemplate dal presente allegato attraverso attività iniziali di rafforzamento della fiducia. Gli agenti tecnici si sono inoltre reciprocamente dimostrati l'efficacia dei propri controlli di qualità e delle proprie attività di normazione, compresi i controlli delle autorità aeronautiche di cui al punto 6.3.1.
Prima che un'autorità aeronautica inizi a effettuare la valutazione degli FFS per conto dell'agente tecnico statunitense, l'agente tecnico dell'UE effettua una valutazione di tale autorità aeronautica conformemente alle disposizioni delle TIP-S. |
6.3. Rapporto continuativo di fiducia
6.3.1. |
Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche continuano a dimostrare di esercitare una supervisione efficace, come indicato al punto 6.1.1, secondo le pertinenti disposizioni delle TIP-S elaborate e approvate dal FOB.
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7. INDAGINI E MISURE ESECUTIVE
7.1. |
Le parti si riservano il diritto di adottare misure esecutive nei confronti degli operatori/sponsor degli FSTD che dispongono di approvazioni della FAA o dell'AESA. |
7.2. |
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo, ciascuna parte, per il tramite del proprio agente tecnico e, se del caso, delle autorità aeronautiche, comunica sollecitamente all'altra parte le indagini avviate e gli eventuali provvedimenti adottati nei casi di non conformità con le disposizioni del presente allegato che potrebbero dare adito a sanzioni o alla revoca, alla sospensione o al declassamento della qualificazione dell'FFS. |
7.3. |
In caso di revoca o di sospensione della qualificazione di un FFS, l'agente tecnico e, se del caso, l'autorità aeronautica notificano all'altro agente tecnico la revoca o la sospensione. |
7.4. |
Le notifiche di cui sopra sono trasmesse al pertinente punto di contatto dell'altra parte. |
8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO
8.1. |
Le valutazioni periodiche degli FFS le cui qualificazioni sono state rilasciate dalla FAA conformemente alle disposizioni contenute nelle procedure di attuazione delle disposizioni riguardanti i simulatori di volo (Simulator Implementation Procedures – SIP) concordate tra USA e Regno Unito continuano ad essere effettuate fino a quando non sia stata completata la transizione delle attività di valutazione di cui al punto 8.2 (le procedure SIP concordate tra Stati Uniti e Regno Unito il 20 dicembre 1995 sono state rivedute il 6 ottobre 2005. Sono state concluse in base all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la promozione della sicurezza dell'aviazione, firmato a Londra il 12 dicembre 1995). |
8.2. |
Le parti convengono che il trasferimento delle valutazioni degli FFS nel quadro del presente allegato è portato a termine conformemente alle seguenti disposizioni relative al trasferimento:
|
9. DIRITTI
9.1. |
I diritti sono applicati conformemente all'articolo 14 dell'accordo e alle disposizioni regolamentari applicabili. |
Appendice 1
CONDIZIONI SPECIALI
1. CONDIZIONI SPECIALI DELL'UE APPLICABILI AI SIMULATORI INTEGRALI DI VOLO (FFS) SITUATI NEGLI USA PER LA CATEGORIA DI AEROMOBILI COSTITUITA DAI VELIVOLI
1.1. |
Le condizioni speciali di cui al punto 4.3.1, quali illustrate nelle TIP-S, sono riportate di seguito.
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2. CONDIZIONI SPECIALI DELLA FAA APPLICABILI AI SIMULATORI INTEGRALI DI VOLO (FFS) APPROVATI SITUATI NELL'UE PER LA CATEGORIA DI AEROMOBILI COSTITUITA DAI VELIVOLI
2.1. |
Le condizioni speciali di cui al punto 4.2.1, quali illustrate nelle TIP-S, sono riportate di seguito.
|
Appendice 2
INTERVENTI DELLE AUTORITÀ AERONAUTICHE
Come precisato nelle TIP-S, in relazione alle valutazioni periodiche di ciascun FFS nell'ambito del presente allegato, l'autorità aeronautica competente, operando per conto della FAA, provvede a:
1. |
programmare la valutazione periodica e comunicare la data prevista per la valutazione alla FAA; |
2. |
eseguire le attività preparatorie per la valutazione. L'ispettore/gli ispettori dell'autorità aeronautica incaricata della valutazione: |
a) |
individuano le condizioni speciali; |
b) |
ottengono i moduli e le liste di controllo opportuni; e |
c) |
individuano eventuali cambiamenti intervenuti tra una valutazione periodica e l'altra; |
3. |
effettuare la valutazione, tenendo conto delle condizioni speciali e delle disposizioni TIP-S pertinenti; |
4. |
svolgere le attività successive alla valutazione, fra cui:
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DICHIARAZIONE COMUNE
I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea hanno confermato che la versione in lingua croata dell'allegato 4 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, firmato a Bruxelles il 30 giugno 2008 («accordo»), può essere autenticata mediante scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea.
Hanno inoltre confermato che, come previsto dall'accordo, in caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche dell'accordo o dell'allegato 4 fa fede il testo in lingua inglese.
La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.
Per gli Stati Uniti d'America
Per l'Unione europea