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Document 32022R0593
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/593 of 1 March 2022 concerning the authorisation of litsea berry essential oil as a feed additive for certain animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1o marzo 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1o marzo 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1194
GU L 114 del 12.4.2022, p. 44–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/593 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2022
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L’olio essenziale di litsea era stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di litsea destinato a tutte le specie animali. |
(4) |
Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto di autorizzare l’utilizzo dell’olio essenziale di litsea anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso dell’olio essenziale di litsea nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito. |
(6) |
Nel parere del 5 maggio 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale litsea non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’olio essenziale di litsea dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
(7) |
Dato che l’olio essenziale di litsea è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari, l’Autorità ha altresì concluso che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
La valutazione dell’olio essenziale di litsea dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni. |
(10) |
Il fatto che l’olio essenziale di litsea non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua. |
(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 2 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 maggio 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 maggio 2024 conformemente alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2021; 19(6):6623.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b491-eo |
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Olio essenziale di litsea |
Composizione dell’additivo Olio essenziale ottenuto dai frutti di Litsea cubeba (Lour.) Pers. in forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dai frutti di Litsea cubeba (Lour.) Pers. quale definito dal Consiglio d’Europa (1). Geraniale: 36-45 % Nerale: 25-35 % Limonene: 9-15 % Linalolo: 0,4-3 % Geraniolo: 1-4 % Numero CAS: 68855-99-2 Numero EINECS: 290-018-7 Numero FEMA: 3846 Numero CoE: 491 Metodo di analisi (2) Per l’individuazione del marcatore fitochimico Nerale nell’additivo per mangimi o in miscela di sostanze aromatizzanti:
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Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/Caprini Equini Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali |
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2 maggio 2032 |
(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.