This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0189
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/189 of 23 November 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea
Regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
Regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
C/2017/7695
GU L 36 del 9.2.2018, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/189 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità. |
(4) |
Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati («esenzioni de minimis»). |
(5) |
Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mare del Nord e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. |
(6) |
Tale raccomandazione suggerisce di stabilire, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «de minimis» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci per traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri, che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud di 54° nord. |
(7) |
Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostrano che il trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione comporterebbe costi sproporzionati. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «de minimis» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. La proposta di esenzione può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. |
(8) |
La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020. |
(9) |
Gli articoli 2, 4 e 4 bis del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 hanno per oggetto, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca con ciancioli, la documentazione delle catture e misure tecniche per la pesca dello spratto. La misura riguardante l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014 e le misure tecniche per la pesca dello spratto sono state valutate positivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2017. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione delle misure fino al 2020. |
(10) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 e il relativo allegato. |
(11) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è così modificato:
1) |
All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzione “de minimis” per gli anni 2015 e 2016». |
2) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.». |
3) |
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». |
4) |
L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).
ALLEGATO
ALLEGATO
1. |
Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat):
|
2. |
Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IV (Mare del Nord):
|
3. |
Altre navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non rientrano nei punti 1 e 2 del presente allegato. |
4. |
Pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV:
|
(1) Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia aventi dimensione di maglia < 70 mm
(2) Dimensione di maglia 50 – 99 mm
(3) Dimensione di maglia 50 – 90 mm